Sentenza 13 marzo 2015
Massime • 1
In materia di applicazione dell'amnistia e dell'indulto, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione è data solo la facoltà di proporre opposizione, abbia il giudicante provveduto "de plano" ai sensi dell'art. 667, comma quarto, cod. proc. pen., o, invece, irritualmente, ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha qualificato come opposizione il ricorso per cassazione presentato avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione, e conseguentemente disposto la restituzione degli atti a quest'ultimo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/03/2015, n. 25226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25226 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 13/03/2015
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. NOVIK Adet Toni - rel. Consigliere - N. 716
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAZZEI Antonella Patrizia - Consigliere - N. 35899/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA RR CA N. IL 11/10/1953;
avverso l'ordinanza n. 6/2014 CORTE ASSISE APPELLO di CATANZARO, del 04/03/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK;
lette le conclusioni del PG Dott. Cedrangolo Oscar, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa il 4 marzo 2014, la Corte di assise di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta formulata da La RR AR intesa ad ottenere l'applicazione dell'indulto in relazione alla sentenza della stessa Corte 22 giugno 2004, irrevocabile dal 29 novembre 2006, con cui era stato condannato alla pena complessiva di anni diciassette di reclusione per i reati di strage (capo A dell'imputazione) e di detenzione e porto illegali di un ordigno (capo B dell'imputazione la cui pena di un anno era stata indultata).
2. Il condannato aveva evidenziato che la Corte di Cassazione, con sentenza dell'8.2.2012, giudicando su un ricorso proposto dallo stesso avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro, con la quale era stato rigettato il reclamo contro il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza che aveva respinto una sua richiesta di concessione di un permesso premio, aveva affermato il principio che il delitto di omicidio volontario era assorbito in quello di strage aggravata dalla morte di una persona e consentiva la concessione del beneficio del permesso premio solo dopo l'espiazione di metà della pena, circostanza all'epoca non ancora verificatasi nei confronti del reclamante. In conseguenza dell'applicazione di tale principio alla materia dell'indulto, il reato di strage doveva essere scisso al fine di consentire la concessione del beneficio per il reato di omicidio non rientrante tra i reati ostativi.
3. La Corte ha rigettato la richiesta osservando che il delitto di strage era ricompreso tra quelli ostativi all'applicazione dell'indulto. Ha richiamato quindi la costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui in questo reato la morte della persona era una circostanza aggravante che influiva esclusivamente sulla pena e che nell'applicazione dell'indulto, era illegittimo il frazionamento, all'interno dello stesso reato aggravato, della pena complessivamente inflitta per esso, al fine di scorporarne la parte imputabile alla circostanza aggravante (cita Cass. Sez. 1, 18.4.2013, n. 20508, RV 255948).
4. Avverso questa ordinanza ha proposto ricorso per cassazione La RR AR a mezzo del difensore di fiducia, deducendo inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale;
mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. Rileva che la Corte di Assise di Appello di Catanzaro aveva omesso di motivare la decisione essendosi limitata a richiamare un'unica sentenza di legittimità, ignorando che la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione era diversa. Nella sentenza n. 376/2012 dell'8 Febbraio 2012 la Corte di Cassazione aveva negato il beneficio del permesso premio solo perché il condannato non aveva espiato la metà della pena, come richiesto dall'art. 4 bis Ord. Pen.. Sul punto la Corte di legittimità aveva affermato che "il delitto di omicidio volontario era da ritenere assorbito in quello di strage, allorché a quest'ultimo venga contestato, come nel caso in esame, l'aggravante della morte di una persona" e che la responsabilità per il reato omicidiario ostativo non era stata affermata solo per essere stato esso ricompreso in quello più grave di strage, per il quale era intervenuta condanna.
Ad avviso del ricorrente, doveva quindi trovare applicazione il principio consolidato in tema di indulto per cui il reato doveva essere scisso per consentire l'applicazione del beneficio ai singoli fatti non ostativi. Conclude per l'annullamento dell'ordinanza. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'ordinanza impugnata va annullata per le ragioni che seguono. All'applicazione dell'amnistia e dell'indulto in sede esecutiva si provvede con la procedura de plano prevista dall'art. 667 c.p., comma 4, richiamato dall'art. 672 c.p.p., comma 1. Nei riguardi del relativo provvedimento è previsto un particolare mezzo di reclamo, costituito dall'opposizione dinanzi allo stesso giudice dell'esecuzione, che introduce un procedimento che deve svolgersi con l'osservanza delle norme di garanzia del contraddittorio e dei diritti della difesa, secondo lo schema definito dall'art. 666 c.p.p. (Cass. 5 marzo 1996, ric. Kandian;
Cass. 4 marzo 1994, ric. Magarotto, rv. 196874; Cass. 20 settembre 2002, ric. lucci, rv. 223126).
2. La giurisprudenza più recente di questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 37343 del 26/9/2007, Olivieri, Rv. 237508), cui questo Collegio aderisce, ritiene che avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione, sia che questi, come in questo caso, abbia deciso de plano ai sensi dell'art. 667 c.p.p., sia che abbia provveduto irritualmente ex art. 666 c.p.p., è data solo la facoltà di proporre opposizione. Il ricorrente è stato, quindi, privato della fase della rivalutazione del provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione, il quale, al contrario del giudice di legittimità, ha cognizione piena delle doglianze ed è il giudice deputato a prendere in esame tutte le questioni che il ricorrente non è stato in grado di sottoporre ad un giudice di merito, in una materia in relazione alla quale il legislatore ha previsto la fase dell'opposizione proprio per la sua peculiarità.
3. L'ordinanza impugnata va qualificata come opposizione, con conseguente trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell'art. 667 c.p.p., comma 4 dispone trasmettersi gli atti alla Corte di assise di appello di Catanzaro.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2015