Sentenza 4 novembre 2014
Massime • 1
In tema di applicazione dell'amnistia e dell'indulto, avverso il provvedimento emesso dal giudice dell'esecuzione - sia che questi abbia deciso "de plano", ai sensi dell'art. 667 cod.proc.pen., sia che abbia provveduto irritualmente ex art. 666 cod.proc.pen.- è data soltanto facoltà di proporre opposizione. (Fattispecie in cui la Corte ha qualificato come opposizione il ricorso presentato avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di condono, emesso dal giudice dell'esecuzione a seguito di procedimento svoltosi in camera di consiglio e non con procedura "de plano").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/11/2014, n. 6290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6290 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 04/11/2014
Dott. NOVIK Adet Toni - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe - Consigliere - N. 3115
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASA Filippo - Consigliere - N. 10601/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TA NI N. IL 29/04/1968;
avverso l'ordinanza n. 379/2013 GIP TRIBUNALE di SALERNO, del 07/01/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. NOVIK ADET TONI;
lette le conclusioni del PG Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza. RILEVATO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 7/1/2014 il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, respingeva l'istanza, presentata da AR IO volta ad ottenere l'applicazione del beneficio del condono su parte della pena applicata con la sentenza 19 novembre 2012, definitiva il 28 novembre 2013. Il tribunale, atteso che all'istante era stata applicata la pena concordata di anni tre, mesi cinque di reclusione per il delitto di cui all'art. 416 c.p., comma 1, in continuazione con i reati di corruzione, turbativa d'asta e falso ideologico in atto pubblico, osservava che pur essendo in astratto applicabile il condono ad alcuni reati commessi entro il 2/5/2006, era ostativa alla concessione del beneficio la condanna alla pena di anni due di reclusione inflittagli per il più grave delitto di associazione per delinquere, protrattosi fino al 12 giugno 2012, quindi nei cinque anni dall'entrata in vigore del provvedimento di clemenza.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il condannato con l'assistenza del difensore di fiducia deducendo con un primo motivo violazione di legge: il tribunale non aveva considerato che altri imputati per gli stessi reati avevano già beneficiato dell'indulto e che la condanna conseguiva a sentenza di patteggiamento, sicché i fatti contestati non potevano ritenersi accertati.
Con un secondo motivo ha dedotto contraddittorietà ed illogicità della motivazione non avendo il giudice affrontato il tema sottopostogli del rapporto tra la sentenza di patteggiamento e l'applicazione dell'indulto: aveva irritualmente fissato udienza in camera di consiglio, anziché decidere de plano.
Nonostante la procedura utilizzata l'opposizione era legittima ed il giudice non poteva dichiararla inammissibile, ma eventualmente respingerla. Ancora, anziché dichiararne l'inammissibilità, per il principio di conservazione degli atti avrebbe dovuto qualificare l'istanza come opposizione e trasmettere gli atti alla Corte di cassazione per la decisione. Conclude per l'annullamento dell'ordinanza e la restituzione degli atti al tribunale per la decisione.
4. Il Procuratore generale presso questa Corte nella sua requisitoria scritta ha chiesto che l'ordinanza impugnata sia annullata e gli atti restituiti al giudice a quo per nuova deliberazione. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso merita accoglimento. All'applicazione dell'amnistia e dell'indulto in sede esecutiva si provvede con la procedura de plano prevista dall'art. 667 c.p., comma 4, richiamato dall'art. 672 c.p.p., comma 1. Nei riguardi del relativo provvedimento è previsto un particolare mezzo di reclamo, costituito dall'opposizione dinanzi allo stesso giudice dell'esecuzione, che introduce un procedimento che deve svolgersi con l'osservanza delle norme di garanzia del contraddittorio e dei diritti della difesa, secondo lo schema definito dall'art. 666 c.p.p., (Cass. 5 marzo 1996, ric. Kandian;
Cass. 4 marzo 1994, ric. Magarotto, rv. 196874; Cass. 20 settembre 2002, ric. lucci, rv. 223126).
2. Nel caso in esame il giudice dell'esecuzione, anziché procedere de plano, ha fissato l'udienza di comparizione delle parti e ha deciso all'esito di tale udienza. La giurisprudenza più recente di questa Corte (Sez. 1^, Sentenza n. 37343 del 26/9/2007, Olivieri, Rv. 237508), cui questo Collegio aderisce, ritiene che avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione, sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell'art. 667 c.p.p., sia che abbia provveduto irritualmente ex art. 666 c.p.p., è data solo la facoltà di proporre opposizione.
Il ricorrente è stato, quindi, privato della fase della rivalutazione del provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione, il quale, al contrario del giudice di legittimità, ha cognizione piena delle doglianze ed è il giudice deputato a prendere in esame tutte le questioni che il ricorrente non è stato in grado di sottoporre ad un giudice di merito, in una materia in relazione alla quale il legislatore ha previsto la fase dell'opposizione proprio per la sua peculiarità.
3. L'ordinanza impugnata va qualificata come opposizione, con conseguente trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come opposizione dispone trasmettersi gli atti al GIP del Tribunale di Salerno.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2015