Cass. pen., sez. I, sentenza 25/02/2015, n. 13342
CASS
Sentenza 25 febbraio 2015

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In tema di richiesta di riabilitazione, avverso il provvedimento reso dal tribunale di sorveglianza è prevista solo la facoltà di proporre opposizione innanzi al medesimo tribunale, anche quando trattasi di declaratoria di inammissibilità dell'istanza, con la conseguenza che quando è invece proposto ricorso per cassazione, lo stesso, in forza del principio di conservazione delle impugnazioni, deve essere qualificato come opposizione e gli atti vanno trasmessi al giudice competente. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di riabilitazione, non è emessa a norma dell'art. 666, comma secondo, cod.proc.pen., ma risulta disposta nell'ambito del procedimento speciale previsto dall'art.667, comma quarto, cod.proc.pen., espressamente richiamato dall'art. 678, comma 1- bis, dello stesso codice).

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    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 febbraio 2021

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 25/02/2015, n. 13342
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13342
Data del deposito : 25 febbraio 2015

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