Sentenza 25 febbraio 2015
Massime • 1
In tema di richiesta di riabilitazione, avverso il provvedimento reso dal tribunale di sorveglianza è prevista solo la facoltà di proporre opposizione innanzi al medesimo tribunale, anche quando trattasi di declaratoria di inammissibilità dell'istanza, con la conseguenza che quando è invece proposto ricorso per cassazione, lo stesso, in forza del principio di conservazione delle impugnazioni, deve essere qualificato come opposizione e gli atti vanno trasmessi al giudice competente. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di riabilitazione, non è emessa a norma dell'art. 666, comma secondo, cod.proc.pen., ma risulta disposta nell'ambito del procedimento speciale previsto dall'art.667, comma quarto, cod.proc.pen., espressamente richiamato dall'art. 678, comma 1- bis, dello stesso codice).
Commentari • 3
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La persona che desidera cancellare gli effetti di una condanna penale, ripulendo la sua fedina penale e tornando a essere (quasi) come un incensurato, può chiedere la riabilitazione: questa non è atto non di clemenza, ma di giustizia, dato che chi si trova nelle condizioni previste dalla legge ha un vero e proprio diritto alla riabilitazione. In breve: Le condizioni per ottenere la riabilitazione sono: decorso di un certo periodo di tempo (almeno 3 anni dalla espiazione / estinzione della pena) buona condotta pagamento delle spese processuali e degli obblighi risarcitori derivanti dal reato (obbligazioni civili) Prima di procedere conl'istanza per riabilitazione, conviene fare richiesta …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/02/2015, n. 13342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13342 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 25/02/2015
Dott. NOVIK Adet Toni - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco - Consigliere - N. 489
Dott. MAZZEI Antonella P. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CENTONZE Alessandro - Consigliere - N. 36025/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZA MA, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 17/06/2014 del Tribunale di sorveglianza di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. PINELLI Mario che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, con la condanna del ricorrente alle spese del giudizio e a favore della cassa delle ammende.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di sorveglianza di Brescia, con ordinanza del 17 giugno 2014, ha dichiarato inammissibile l'istanza di riabilitazione presentata da ZA MA per difetto del requisito di cui all'art. 179 c.p., comma 1, non avendo l'istante provveduto al pagamento delle pene pecuniarie inflittegli con sentenze 7/10/1997 e 1/12/1998, rispettivamente, della Pretura di Brescia e del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa sede.
2. Avverso la predetta ordinanza ricorre per cassazione il ZA tramite il difensore, avvocato Gianbattista Bellitti del foro di Brescia, il quale denuncia errata interpretazione dell'art. 178 cod. pen.. Le condanne avrebbero per oggetto il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali, con riguardo agli anni 1997 e 1998; nel medesimo periodo, con sentenza del 24 febbraio 1995, il ZA era stato dichiarato fallito;
si era, dunque, trovato nell'impossibilità di adempiere e di tale situazione il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto ai fini di non considerare il mancato pagamento come requisito ostativo al beneficio richiesto.
3. Il Procuratore generale, rilevata la confusione operata dal ricorrente tra mancata esecuzione delle pene pecuniarie, ostativa alla riabilitazione a norma dell'art. 179 c.p., comma 1, come correttamente rilevato nel provvedimento impugnato, e omesso adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, per allegata impossibilità di adempierle, di cui all'art. 179 c.p., u.c., n. 2), ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'art. 678 c.p.p., comma 1-bis aggiunto dal D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, art. 1, comma 1, lett. c),convertito, con modificazioni,
dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10, prevede che il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione ed alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, anche in casi particolari, proceda a norma dell'art. 667 c.p.p., comma 4. È stato, dunque, introdotto un procedimento semplificato, senza formalità, con riguardo sia ad alcune materie di competenza del tribunale di sorveglianza, sia ad altre materie di competenza del magistrato di sorveglianza attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito e alla esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata, come previsto nello stesso art. 678, comma 1-bis, cit..
Ne discende che la decisione del Tribunale di sorveglianza in materia di riabilitazione, adottata senza formalità ossia senza fissare l'udienza in camera di consiglio e instaurare il contraddittorio delle parti, è passibile di opposizione allo stesso Tribunale e non di ricorso immediato alla Corte di cassazione;
con l'ulteriore conseguenza, in forza del principio di conservazione di cui all'art. 568 c.p.p., comma 5, applicabile a tutte le impugnazioni, che il ricorso per cassazione, qui proposto deve essere edificato come opposizione e gli atti vanno trasmessi allo stesso Tribunale di sorveglianza di Brescia.
2. Tale soluzione non è ostacolata dalla declaratoria di inammissibilità dell'istanza di riabilitazione, contenuta nel provvedimento impugnato, giacché questa non è stata emessa a norma dell'art. 666 c.p.p., comma 2 con la conseguente prevista esperibilità de, ricorso per cassazione contro il decreto di inammissibilità, ma risulta disposta nell'ambito de, procedimento speciale previsto per talune materie dall'art. 667 c.p.p., comma 4, espressamente richiamato dall'art. 678 c.p.p., comma -1 bis il qua e appresta solo l'opposizione avverso la decisione adottata senza formalità qualunque sia il suo contenuto.
Può quindi affermarsi il seguente principio di diritto: nelle materie oggetto di procedimento di esecuzione e di sorveglianza, per le quali è previsto che il giudice dell'esecuzione e di sorveglianza (magistrato o tribunale, provveda senza formalità ossia senza convocazione delle parti in camera di consiglio, l'ordinanza decisoria anche quando non decida nel merito, rigettando o accogliendo la richiesta, ma si limiti a dichiarare l'inammissibilità della domanda, è impugnabile solo con l'opposizione davanti allo stesso giudice che l'ha emessa, il quale in tal caso, procede a norma dell'art. 666 cod. proc. pen., come espressamente previsto dall'art. 667 c.p.p., comma 4, secondo periodo.
P.Q.M.
Riqualificato il ricorso come opposizione, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Brescia.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2015