Sentenza 9 luglio 2013
Massime • 1
Il ricorso per cassazione avverso un provvedimento del giudice dell'esecuzione per il quale è prevista l'opposizione come mezzo di impugnazione non deve essere dichiarato inammissibile, ma convertito in opposizione ai sensi dell'art. 568, comma quinto, cod. proc. pen. (Fattispecie in tema di richiesta di declaratoria di estinzione del reato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/07/2013, n. 33007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33007 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 09/07/2013
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere - N. 2567
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 46003/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OM MA N. IL 10/07/1986;
avverso l'ordinanza n. 497/2012 TRIBUNALE di ROMA, del 01/08/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
lette le conclusioni del PG Dott. SPINACI Sante che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 1 agosto 2012 il Tribunale di Roma, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza del 16 luglio 2012, con la quale AG AR ha chiesto, ai sensi dell'art. 445 c.p.p., comma 2, la declaratoria di estinzione di un reato in materia di stupefacenti, per il quale gli era stata applicata la pena concordata, ex art. 444 cod. proc. pen.. 2. Il Tribunale di Roma ha rilevato che nel quinquennio successivo alla commissione del reato anzidetto, l'istante aveva commesso altra contravvenzione della stessa indole (guida in stato di ebbrezza), con conseguente non accoglibilità della sua istanza.
3. Avverso detto provvedimento del Tribunale di Roma ricorre per cassazione OM AR per il tramite del suo difensore, che ha dedotto motivazione illogica, in quanto il reato da lui commesso nel quinquennio successivo alla commissione del primo non poteva ritenersi della stessa specie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con riferimento al ricorso proposto da AG AR, si osserva quanto segue.
2. L'art. 676 c.p.p. espressamente dispone che, in tema di declaratoria di estinzione del reato, il giudice dell'esecuzione proceda a norma dell'art. 667 c.p.p., comma 4. Tale ultima norma appresta lo strumento dell'opposizione al medesimo giudice, che si sia pronunciato sulla declaratoria e che è tenuto a provvedere, con le forme e con il rito degli incidenti di esecuzione, di cui all'art. 666 c.p.p.. È da ritenere che il rimedio dell'opposizione riveste carattere esclusivo e deve essere inderogabilmente esperito non solo nell'ipotesi in cui il giudice dell'esecuzione abbia proceduto, come nel caso in esame, "de plano", ma anche quando il giudice dell'esecuzione abbia proceduto irritualmente nel contraddittorio delle parti, ex art. 666 c.p.p.; e ciò in considerazione della finalità perseguita dalla norma in esame, che è quella di apprestare un'adeguata tutela al privato, interessato ad ottenere la declaratoria di estinzione di un reato. Qualora invero si ritenesse consentito l'immediato ricorso a questa Corte di legittimità, il ricorrente verrebbe in concreto ad essere privato della fase del riesame del provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione, il quale, al contrario del giudice di legittimità, ha cognizione piena delle doglianze e può prendere in esame tutte le questioni normalmente sottoponibili ad un giudice di merito;
ed il legislatore ha infatti previsto l'opposizione nella materia in esame (declaratoria di estinzione di un reato) appunto in considerazione della particolare rilevanza che la stessa certamente riveste nella vita dei soggetti interessati (cfr. Cass. 1 9.3.07 n. 18223; Cass. 1A 10.7.07 n. 28045).
3. Pertanto OM AR, invece di adire questa Corte, avrebbe dovuto più propriamente attivare lo strumento dell'opposizione, specificamente apprestato dalla legge penale e quindi preclusivo del ricorso a questa Corte, ai sensi dell'art. 111 Cost. (cfr., in termini, Cass. 1 11.7.08 n. 29566).
4. Tuttavia il presente ricorso, pure in presenza del rilevato "error in procedendo", non è inammissibile.
Tenuto conto del generale principio di conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis" (cfr., in tal senso, ex multis, Cass. 1 14724/04; Cass. 3 n. 8124/2003; Cass. 4 34403/03), questa Corte ritiene di dover procedere alla conversione del ricorso proposto da OM AR in opposizione, di cui all'art. 667 c.p.p., comma 4 e disporre la trasmissione degli atti al Tribunale di
Roma, ai sensi dell'art. 676 c.p.p., per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell'art. 676 c.p.p. e art. 667 cod. proc. pen., comma 4, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2013