Sentenza 2 luglio 2012
Massime • 1
Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 12-sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, che presuppone l'esistenza di una sproporzione tra l'importo nella disponibilità dell'indiziato ed il reddito dichiarato nella propria attività economica di cui non possa essere giustificata la provenienza, non consente di poter ritenere assorbito, per diversità di tipologia e di presupposti, il sequestro previsto dall'art. 322-ter cod. pen., che postula l'accertamento di un collegamento tra il reato e il bene da sequestrare o il valore equivalente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/07/2012, n. 33883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33883 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2012 |
Testo completo
M 3 38 8 3/ 1 2 Sentenza n. 1160 Registro generale n. 22991/2012 Udienza c.c.
2.7.2012 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sesta sezione penale composta dai signori Antonio S. AGRO' presidente consigliere (rel.)Francesco IPPOLITO CONTI Giovanni Giacomo PAOLONI 66 Gaetano DE AMICIS 64 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da EL IU, nato a [...] il [...] contro l'ordinanza del Tribunale di Agrigento, emessa in data 30.4.2012; - letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
-udita la relazione del cons. F. Ippolito: - udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale, NAViola, che ha concluso per il rigetto del ricorso. - udito il difensore avv. S. Mondello, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. IU EL, tramite il suo difensore, ricorre per cassazione contro l'ordinanza sopra indicata, con cui il Tribunale di Agrigento ha rigettato l'istanza di riesame proposta in riferimento al decreto di sequestro preventivo emesso il 10 aprile 2012 dal giudice per le indagini preliminari dello stesso tribunale, relativamente alla somma di € 112.500,00, rinvenuta e sequestrata in via d'urgenza il 28 marzo precedente dalla Guardia di Finanza nell'appartamento del Garbiele.
2. Il decreto del g.i.p. aveva motivato il sequestro richiamandosi sia all'art. 322-ter cod.pen., il quale -per i delitti di cui agli artt. 314-320 cod. pen.- stabilisce, per il caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta, la confisca anche per equivalente dei beni costituenti il profitto o il prezzo del reato;
sia all'art. 12-sexies d.l. n. 306/1992, conv. in I. n. 1 S 356/1992, che, anche per i suddetti delitti, prevede la confisca del denaro o delle altre utilità di cui il condannato abbia la disponibilità anche indiretta per un valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito o alla propria attività economica, e di cui non possa giustificare la provenienza. Si legge nell'ordinanza impugnata che, dei reati ipotizzati dal P.M. nei confronti del EL, soltanto due (quelli previsti dagli artt. 318 e 319 cod. pen.) rientrano tra i delitti astrattamente legittimanti la confisca, e perciò, il sequestro ai sensi degli artt. 322-ter cod. pen. e 12-sexies d.l. n. 206/1992. 3. Il Tribunale ha ritenuto sussistente sia il fumus commissi delicti, ossia l'astratta configurabilità della corruzione, sia le altre condizioni che legittimano la confisca ex art. 12-sexies d.l. n. 3906/1992, vale a dire la sproporzione dell'importo pecuniario sequestrato rispetto al reddito o alle attività economiche del soggetto, nonché la mancata giustificazione della lecita provenienza della somma. Ha rigettato l'istanza, ritenendo assorbita ogni questione relativa all'art. 322-ter c.p.p.
4. Ricorre per cassazione il difensore del EL, il quale deduce: a) violazione dell'art. 606.1 lett. b) ed e) c.p.p., in relazione agli artt. 322-ter cod. pen., 125 3 321 c.p.p. e mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti, contestati dall'indagato nella fase del riesame, del sequestro preventivo strumentale alla confisca di cui all'art. 322-ter cod. pen.; b) violazione dell'art. 606.1 lett. b) c.p.p., in relazione agli artt. 110m 318, 319, 322-ter cod. pen., 12 sexies d.l. 8 giufno 1992 n. 306 5 e 321 c.p.p.; insussistenza dell'astatta configurabilità sia dei reati di corruzione ipotizzati a carico del EL sia di una sua partecipazione criminosa ex art. 110 cod. pen.; illegittimità del sequestro ex art. 12-sexies d.l. cit, nonché del sequestro strumentale alla confisca prevista dall'art. 322-ter cod. pen.. Il difensore ha depositato tempestivamente motivi nuovi, deducendo ulteriori argomentazioni a sostegno della denunciata violazione dell'art. 606.1 lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 322-ter cod. pen., e della violazione dell'art. 606.1 lett. b) e c) c.p.p. in relazione agli artt. 321 c.p.p. e 12- sexies d.l. 306/1992. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato.
2. A ragione il ricorrente sottolinea la diversità tra il sequestro previsto dagli artt. 322-ter cod. pen. e quello previsto dall'art. 12-sexies d.l. 306/1992. Il primo postula l'accertamento di un nesso eziologico tra il reato 2 per cui si procede e il bene da sequestrare o il valore equivalente, mentre il secondo richiede l'accertamento di una sproporzione tra l'importo nella disponibilità dell'indiziato dei reati previsti dalla norma e il reddito dichiarato ai fini o alla propria attività economica, e di cui non possa giustificare la provenienza La diversità per tipologia, presupposti e finalità non consente di poter ritenere assorbito nel sequestro ex art. 12-sexies quello disposto ex art. 322-ter cod. pen., per cui va ritenuta illegittima l'ordinanza del Tribunale che ha omesso di esaminare l'istanza di riesame con riferimento all'art. 322- ter cod. pen., finendo con il mantenere in vita anche quest'ultimo sequestro, senza aver minimamente preso in esame le contestazioni e le doglianze del EL.
3. Merita accoglimento anche il secondo motivo dedotto dal ricorrente. Il provvedimento è, infatti, viziato anche nella parte in cui ha ritenuto l'astratta configurabilità della fattispecie delittuosa della corruzione. Sulla verifica da parte del Tribunale del riesame del fumus commissi delicti, questa Corte ha precisato, anche di recente, che è vero che tale verifica non deve tradursi nel sindacato sulla fondatezza dell'accusa, ma deve investire soltanto la possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato. Ciò non significa, però, che sia sufficiente, ai fini dell'individuzione del fumus commisi delicti, la mera prospettazione da parte del pubblico ministero dell'esistenza del reato, e tanto meno della possibilità di essa: il giudice del riesame, nella sua pronuncia, deve comunque rappresentare, in modo puntuale e coerente, le concrete risultanze procedimentali e la situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti e dimostrare, nella motivazione del provvedimento, la congruenza dell'ipotesi di reato prospettata rispetto ai fatti cui si riferisce la misura del sequestro (Cass. n. 4049/2012 del 39.11.2011; Cass. 21125/2006 dell'8.5.2006; n. 1885/2004 del 10.12.,2003; n. 48785 del 19.11.2003).
3.1. Nel caso in esame, il Tribunale ha argomentato sulla mera possibilità dell'esistenza del reato di corruzione, con riferimento non già a elementi di fatto riferiti alla persona del EL, sia pure sotto il profilo della sua partecipazione ad altrui attività illecite, bensì sulla base di argomentazioni generali e generalizzanti, fondate su un'asserita massima di esperienza di tipo criminologico in ambito amministrativo, concludendo che “la mancanza della prova storica del pactum sceleris, cioè dell'accordo corruttivo sottostante alle singole attività ascritte all'indagato, non avrebbe importanza decisiva ai fini della tempestiva adozione della misura cautelare, trattandosi di un esito probatorio acquisibile anche per via logico-deduttiva e/o in una fase più avanzata delle indagini". 3 La costatazione che "il plesso amministrativo nel quale il pubblico ufficiale è preposto sia oggetto di numerosi esposti che ne denunciano l'opacità e parzialità della gestione, e la circostanza che il soggetto indagato risulti aver la disponibilità di risorse finanziarie superiori al reddito ufficialmente dichiarato o all'attività economica svolta, fornirebbero indiretto riscontro alla prospettazione d'accusa, concorrendo a definire una trama indiziaria magari insufficiente a sorreggere un giudizio di colpevolezza, ma bastevole ai limitati fini del controllo di congruità degli elementi addotti per l'attivazione della misura cautelare reale".
3.2. Pur non sottovalutando l'allarmante diffusione della corruzione, che richiede sicuramente un potenziamento ed un affinamento degli strumenti legislativi di prevenzione, di contrasto e di repressione del fenomeno e un più determinato e orientato impegno degli operatori di polizia giudiziaria e dei magistrati inquirenti nel perseguimento dei reati contro la pubblica amministrazione, nell'applicazione degli istituti di diritto penale e processual-penale il giudice deve rimanere ancorato all'esame di fatti, concreti e specifici, riferiti o riferibili alla condotta dell'indagato o dell'imputato, senza farsi condizionare o influenzare da considerazioni di ordine generale e, soprattutto, da generalizzazioni che contrastano con il principio della responsabilità personale.
4. Il provvedimento impugnato va, pertanto, annullato con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Agrigento.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Agrigento. Roma 2 luglio 2012 F. Ippolito of Il Presidente Il consiguere estens DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 5 SET 2012 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piel Esposito 4