Sentenza 9 gennaio 2001
Massime • 1
Per la qualificazione del contratto di lavoro come autonomo o subordinato - ai fini della quale il "nomen iuris" attribuito dalle parti al rapporto può rilevare solo in concorso con altri validi elementi differenziali o in caso di non concludenza degli altri elementi di valutazione - occorre accertare se ricorra o no il requisito tipico della subordinazione, intesa come prestazione dell'attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore e perciò con l'inserimento nell'organizzazione di questo, mentre gli altri caratteri dell'attività lavorativa, come la continuità, la rispondenza dei suoi contenuti ai fini propri dell'impresa e le modalità di erogazione della retribuzione non assumono rilievo determinante, essendo compatibili sia con il rapporto di lavoro subordinato, sia con quelli di lavoro autonomo parasubordinato. In relazione alla qualificazione del rapporto compiuta dal giudice di merito, è censurabile in sede di legittimità soltanto la determinazione dei criteri astratti e generali applicati, mentre costituisce apprezzamento di fatto, insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata ed esente da vizi logici e giuridici, la valutazione delle circostanze ritenute in concreto idonee a far rientrare il rapporto nell'uno o nell'altro schema. (Nella specie il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva ritenuto la qualificabilità nell'ambito del lavoro subordinato del rapporto intrattenuto, con un'agenzia generale gestita direttamente dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, da un lavoratore, formalmente qualificato come produttore, completamente inserito nell'organizzazione aziendale e assoggettato alle direttive dei superiori, con obbligo di presenza giornaliera in ufficio e di rispetto degli orari, con predeterminazione dei clienti da visitare, redazione di rapportini giornalieri sull'attività svolta, ecc.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/01/2001, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
1. Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
2. Dott. MARIO DONATI PUTATURO - Consigliere -
3. Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
4. Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere -
4. Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto
DA
ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI (INA) S.p.A., Agenzia Generale di Roma, in persona dell'Amministratore Delegato Dott. Giancarlo Giannini legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Sallustiana 51, presso lo studio de gli Avv.ti Luigi Amici e Aldo Angelino, che lo rappresentano e difendono per procura a margine del ricorso
- ricorrente -
contro
IO BI AR, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Rufini, elettivamente domiciliato in Roma, Via R. Grazioli Lante 15, presso lo studio dell'Avv. Raffaele Danese come da procura a margine del controricorso
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma n. 18713/97 del 13.3.1997/20.10.1997, R.G. n. 1921/92. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19.10.2000 dal Cons. Dott. A. De Renzis;
udito l'Avv. Aldo Angelini per l'INA e l'avv. Francesco Rufini per la BU;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Ennio Sepe che ha concluso per il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Roma dell'1 1.2.1987 AN RI BU conveniva in giudizio l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni per sentir dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con tale istituto per il periodo 1.10.1971/1.2.1977. L'adito Pretore, ammessi ed espletati i mezzi di prova richiesti, accoglieva il ricorso con sentenza del 20.11.1990, confermata, a seguito di appello proposto dall'INA, dal Tribunale di Roma con sentenza n. 18713 del 13.3.1997/20.10.1997. Il Tribunale in particolare riteneva, con riguardo al primo motivo di gravame, non applicabile l'eccezione di prescrizione al caso di specie, non formando l'anzianità di servizio oggetto di un diritto soggettivo, suscettibile di autonoma prescrizione. Il Tribunale ribadiva, in relazione al secondo motivo di gravame, la titolarità del rapporto di lavoro in questione in capo all'INA e non all'Agenzia Generale di Roma del medesimo istituto. Lo stesso Tribunale infine, in relazione al terzo motivo di appello, confermava la statuizione pretorile circa lo stabile inserimento della BU nell'organizzazione imprenditoriale dell'INA e l'esistenza quindi di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo indicato.
L'INA propone ricorso per cassazione con cinque motivi, ai quali resiste con controricorso la BU.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione e/o contraddittoria motivazione in relazione alle norme sulla prescrizione e sull'ammissibilità della domanda: art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 2948 e 2113 cod. civ. e agli artt. 10, 112, 409 e 414 e ss. c.p.c., nonché art. 360 n. 5 c.p.c., in relazione agli artt. 2946 e 2948 e 2113 cod. civ. Deduce il ricorrente l'erroneità dell'impugnata sentenza per non avere rilevato la carenza di un interesse attuale della BU, stante la mancanza di indicazione di uno specifico diritto patrimoniale e di una la lesione almeno minacciata contro cui reagire, nonché vizio di ultrapetizione, per essere state attribuite alla controparte domande e deduzioni non articolate nell'originario ricorso. In ogni caso il ricorrente rileva la contraddittorietà e la carenza della motivazione della decisione di appello, in quanto, ove l'anzianità di servizio fosse stata considerata come un fatto, in mancanza di una domanda di diritti ad essa astrattamente ricollegabili, l'azione relativa avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse ad agire;
ove la stessa anzianità fosse stata considerata un diritto, sarebbe suscettibile di prescrizione, nella specie ampiamente maturata. Il motivo non è fondato.
Questa Corte a sezioni unite ha affermato che l'anzianità di servizio del lavoratore subordinato rappresenta la dimensione temporale del rapporto di lavoro, può costituire il presupposto di fatto di alcuni specifici diritti, come quelli dell'indennità di anzianità, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva e va quindi considerata non come uno status nè un autonomo diritto, ma un fatto giuridico che costituisce o modifica un rapporto giuridico. Come fatto non può essere oggetto di atti di disposizione e non è suscettibile di un'autonoma prescrizione distinta da quella che su di essa si fondano. Questa Corte ha anche puntualizzato che l'anzianità di servizio può essere oggetto di accertamento giudiziale, purché il ricorrente abbia un interesse ad agire, interesse da valutarsi in relazione alla concreta azionabilità dei singoli diritti di cui la stessa anzianità di servizio costituisce il presupposto di fatto e può essere escluso soltanto dalla prescrizione di tali diritti (Cass. 19 gennaio 1999, n. 477; Cass. 4 settembre 1997, n. 8946; Cass. S.U. 28 luglio 1986, n. 4812; Cass. 19 ottobre 1988, n. 5677; Cass. 30 maggio 1985, n. 3279). Nel caso di specie il Tribunale, adeguandosi al richiamato indirizzo giurisprudenziale, ha ritenuto correttamente, ad avviso di questo Collegio, che la ricorrente avesse un concreto interesse ad agire per l'accertamento giudiziale dell'anzianità di servizio. Tale accertamento rileva ai fini del computo dell'indennità di fine rapporto, che sorge solo con la cessazione del rapporto stesso (Cass. 19 gennaio 1999, n. 477; Cass. 9 marzo 1990, n. 1901) e quindi nel caso in esame non è ancora prescritta, essendo rilevante anche ai fini degli scatti di anzianità. A tale proposito si osserva che l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai primi scatti maturati non esclude l'interesse ad agire del lavoratore per ottenere l'attribuzione dei successivi scatti e questi devono essere liquidati comè se gli scatti precedenti, maturati, ma non più dovuti per effetto della prescrizione, fossero stati corrisposti (Cass. 22 agosto 1991, n. 9022; Cass. 8 gennaio 1991, n. 71). Non è condivisibile poi la censura dell'impugnata sentenza da parte dell'INA circa il vizio di ultrapetizione, per avere statuito su domande e deduzioni non articolate dalla ricorrente, avendo il Tribunale accertato con indagine di fatto, non suscettibile di riesame in sede di legittimità, che la BU chiese "il riconoscimento della maggiore anzianità di servizio ad ogni fine contrattuale e di legge" specificando che il ricorso doveva intendersi quale atto interruttivo della prescrizione degli scatti di anzianità, differenze retributive ed indennità accessorie. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione di norme nonché vizi di motivazione sul punto di rapporto diretto con l'INA: artt. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., in relaziona all'art. 100 c.p.c. e allo statuto organico dell'INA (R.D. 20.5.1926, n. 933) nonché al T.U. sulle assicurazioni private
(D.P.R. 13.2.449, Capo 2^, Tit. 2^ e successive modificazioni). Il ricorrente si duole che il Tribunale abbia commesso gravi errori, per avere confuso l'INA con la sua Agenzia Generale e per non avere compreso che tutta la rete produttiva faceva capo a quest'ultima. La doglianza è infondata e non merita di essere condivisa. Al riguardo va precisato che l'INA, istituito con legge 4.4.1912 n. 305, era un ente pubblico economico creato per esercitare, con criteri di imprenditorialità e in regime di concorrenza, le assicurazioni sulla vita umana. Come ogni altra impresa, l'INA (attualmente S.p.A.) aveva una sua organizzazione centrale ed una rete di agenzie che provvedevano alla produzione e gestione delle polizze già sottoscritte. Con il R.D. n. 933 del 1926 fu previsto che in ogni provincia dovessero esser istituite una o più agenzie generali che il Consiglio di Amministrazione concedeva a terzi e che potevano, sempre per delibera dello stesso Consiglio, essere gestite in economia. Le agenzie generali gestite in economia non avevano personalità giuridica, non avevano un proprio bilancio, non potevano aprire una propria partita IVA e non avevano quindi la capacità di concludere contratti.
Nel caso di specie l'Agenzia Generale di Roma, come azienda autonoma, era gestita in economia dall'INA, che doveva farsi carico della titolarità dei rapporti di lavoro intercorsi con i dipendenti dell'Agenzia stessa (in questo senso da ultimo Cass. 19 gennaio 1999, n. 477).. Con il terzo motivo l'INA lamenta la violazione e/o falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 1362, 1363, 1366 1367 e 2077 e degli artt. 1742 e segg.. cod. civ., degli artt. 2094 e segg. cod. civ., degli artt. 116, 257 e 420 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), nonché vizi di motivazione circa punti decisivi della controversia.
Il ricorrente rileva che i giudici di appello avrebbero completamente travisato i patti collettivi, da cui emergeva un meccanismo, in virtù del quale a partire dalla data di entrata in vigore del CCNL del 1973 il produttore autonomo avrebbe potuto essere inquadrato come lavoratore subordinato, condizionatamente a determinati requisiti che il produttore avesse acquisito.
Con il quarto motivo il ricorrente si duole della violazione delle norme processuali ex art. 420 c.p.c., 116 e 257 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché di vizi di motivazione circa punti decisivi della controversia, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. Lamenta sul punto che il Tribunale abbia completamente ignorato l'interrogatorio libero del rappresentante dell'Agenzia e della stessa BU e nel valutare le risultanze testimoniali sia pervenuto a conclusioni (esistenza di un rapporto di lavoro subordinato) contrarie ed illogiche rispetto agli stessi dati probatori assunti come presupposto del suo ragionamento. Con il quinto motivo l'INA denuncia violazione e falsa applicazione delle norme sul contratto di agenzia, di cui agli artt. 1742 e segg. cod. civ., e delle norme sul rapporto di lavoro subordinato (artt. 2094 e 2095 e segg. cod. civ.), in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché vizi di motivazione sui punti decisivi della controversia, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. Al riguardo viene rilevato che i giudici di merito non hanno valutato la decisiva circostanza che la BU con la sottoscrizione della lettera-contratto s'impegnava a garantire un minimo di produzione assicurativa al raggiungimento del quale era anche condizionata la corresponsione del rimborso spese pattuito, sicché il rischio dell'attività di produzione gravava direttamente sulla stessa. Viene altresì osservato che il Tribunale ha travisato i fatti, allorché ha sostenuto che le modalità di svolgimento del lavoro non mutarono sostanzialmente al momento dell'assunzione formale, non avendo considerato che medesima attività di produzione assicurativa di procacciamento di polizze può essere svolta in modo autonomo o subordinato, ciò dipendendo dalla comune impostazione e volontà delle parti.
Il terzo, quarto e quinto motivo, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro intima connessione, sono infondati. Questa Corte ha più volte affermato e ribadito che l'elemento distintivo tra il contratto di agenzia e quello di lavoro subordinato va individuato nella circostanza che il primo ha per oggetto lo svolgimento a favore del preponente di un'attività economica esercitata con organizzazione di mezzi propria dell'agente, il quale sopporta il rischio di risultato del lavoro ed è legato da un semplice rapporto di collaborazione con il preponente a cui deve fornire le informazioni utili al fine di valutare la convenienza degli affari;
oggetto del secondo è, invece, la prestazione, in regime di subordinazione, di energie di lavoro il cui risultato e rischio rientrano esclusivamente nella sfera giuridica dell'imprenditore (Cass. 5 giugno 1963, n. 1945; Cass. 14 luglio 1972, n. 2405; Cass. 19 gennaio 1999, n. 477). Questa stessa Corte ha anche precisato che per la qualificazione del contratto di lavoro come autonomo o subordinato occorre accertare se ricorra oppure no il requisito tipico della subordinazione inteso come prestazione dell'attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore e perciò con inserimento nella organizzazione di questi;
che, invece, gli altri caratteri di tale attività, come la continuità, la rispondenza dei suoi contenuti ai fini propri dell'impresa, le modalità di erogazione della retribuzione non assumono rilievo determinante ai fini di tale qualificazione, essendo compatibili sia con il rapporto di lavoro subordinato sia con quello di lavoro autonomo nei cosiddetti rapporti di parasubordinazione (Cass. 30 luglio 1964, n. 4566; Cass. 19 gennaio 1999, n. 477). Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto che dall'istruttoria .espletata sia emersa l'assoluta mancanza nella lavoratrice degli elementi generalmente individuati come propri dell'attività di lavoro autonomo. In particolare non è stata provata una qualsiasi forma, sia pur minima, di organizzazione dell'impresa, l'assunzione a proprio carico delle spese di gestione dell'attività, la capacità di un autodeterminazione, sia pur limitata delle modalità di svolgimento del lavoro.
Al contrario il Tribunale ha rilevato la presenza di elementi tipici del rapporto di lavoro subordinato e precisamente il completo inserimento della BU nell'organizzazione aziendale dell'INA, la sua soggezione alle direttive dei superiori dell'Istituto, il rispetto degli orari di svolgimento dell'attività con obbligo giornaliero di presenza in ufficio, la predeterminazione dei clienti da visitare e degli itinerari, l'obbligo di avvisare in caso di assenza, l'obbligo di redazione di rapportini giornalieri, l'obbligo di partecipare a riunioni per riferire sull'attività svolta. Il Tribunale ha inoltre osservato, ai fini della qualificazione del rapporto, che la BU anche nel periodo (1.10.1971/1.2.1977), in cui lavorò come produttore di 3' gruppo, non godeva di autonomia organizzativa per essere soggetto al potere gerarchico dell'INA e, una volta inquadrata come dipendente, continuò il lavoro con le stesse precedenti modalità.
Il Tribunale ha dunque svolto sulla natura del rapporto di lavoro un accertamento ampio e correttamente motivato, non censurabile quindi- in sede di legittimità, e ciò anche sotto il profilo di una presunta violazione delle norme pattizie del CCNL del 1973 o della specifica convenzione tra le parti.
Al riguardo giova richiamare le affermazioni di questa Corte, secondo la quale nelle controversie concernenti la qualificazione di un rapporto di lavoro come subordinato o autonomo è censurabile in sede di legittimità soltanto la determinazione dei criteri astratti e generali applicati dal giudice di merito, mentre costituisce apprezzamento di fatto, insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata ed esente da vizi logici o giuridici, la valutazione delle circostanze ritenute in concreto idonee a far rientrare il rapporto nell'uno nell'altro schema (Cass. 3366 del 1996; Cass. n. 477 del 1999). Non vale, in particolare, il richiamo al nomen iuris, conferito dalle parti al rapporto nel periodo in contestazione e risultante dalla lettera di nomina ovvero dalla contrattazione collettiva, in quanto esso, ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e rapporto di lavoro subordinato, può avere rilevanza prioritaria per una corretta qualificazione ed assumere valore determinante soltanto in concorso con altri validi elementi differenziali, ovvero, sempre qualora sussista la contestazione in ordine alla sua esatta configurabilità, se permanga incertezza sulla stessa malgrado approfonditi accertamenti in fatto, ma non nel caso, come quello in esame, in cui la diversa qualificazione negoziale risulti univocamente contrastata e superata da elementi probatori correlati alle concrete modalità di svolgimento del rapporto stesso (Cass. n. 9718 del 1994). Neppure la doglianza relativa all'erronea valutazione delle risultanze processuali ha pregio, trattandosi di apprezzamento dei fatti e delle prove riservato al giudice di merito, il quale è libero di individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità, scegliere tra le risultanze quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare la prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova, con l'unico limite di indicare le ragioni del proprio convincimento (Cass. 12 marzo 1996, n. 2008; Cass. 6 settembre 1995, n. 9384; Cass. 16 aprile 1988, n. 2989). Nel caso di specie la valutazione compiuta dal Tribunale è sorretta, anche sotto questo profilo, da motivazione adeguata, sicché non è ravvisabile alcuna violazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P Q M
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in L. 28.000 oltre L.
3.000.000 per onorario di avvocato.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2001