Sentenza 18 dicembre 2007
Massime • 1
In tema di reati tributari, non è più soggetta a sanzione la condotta consistente nella sottrazione all'imposta di consumo di oli lubrificanti non destinati ad essere utilizzati come carburanti o combustibili, prima prevista come reato dall'art. 40, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, in quanto tale imposta è stata soppressa dall'art. 6, comma primo, D.L. 28 dicembre 2001, n. 452 (conv.con modd., in L. 27 febbraio 2002, n. 16), con espressa abrogazione delle "relative sanzioni penali ed amministrative". (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha ulteriormente affermato che l'imposta in questione non è stata sostituita dal cosiddetto contributo di riciclaggio e risanamento ambientale, in quanto si tratta di imposte di natura diversa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/12/2007, n. 5795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5795 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 18/12/2007
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - N. 3129
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOMBARDI Alfredo MA - Consigliere - N. 34014/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. D'Aluiso Salvatore, difensore di fiducia di TA MA, n. a Valenzano il 18.3.1969;
avverso la sentenza in data 4.6.2007 della Corte di Appello di Bari, con la quale, a conferma di quella del Tribunale di Bari in data 27.9.2006, venne condannata alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 25.000,00 di multa, quale colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 61, comma 1, lett. a) e b), art. 61, comma 4,
in relazione agli art. 40 e 44.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo MA Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Di Popolo Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari ha confermato la pronuncia di colpevolezza di TA MA in ordine al reato di cui all'art. 61, comma 1, lett. a) e b), art. 61, comma 4, in relazione al D.Lgs. n. 504 del 1995, artt. 40 e 44, ascrittole perché, in qualità di legale rappresentante della ditta DIBAR s.a.s, sottraeva all'imposta di consumo K.g. 16.635 di olio lubrificante, di cui Kg.
3.175 rinvenuto in fusti non sigillati. Per quanto interessa ai fini del giudizio per cassazione la sentenza ha rigettato l'eccezione di illegittimità della normativa in base alla quale gli oli minerali non utilizzati come carburanti e combustibili per riscaldamento erano sottoposti ad accisa per contrasto con la direttiva CEE n. 92/81 del 19.10.1992. Si è osservato nella sentenza sul punto che le direttive CEE non sono cogenti, finché non vengano recepite dagli Stati membri della Comunità Europea, e che, peraltro, lo Stato italiano ha ottemperato alla predetta direttiva con la L. n. 16 del 2002, di conversione del D.L. n. 452 del 2001, che ha soppresso l'imposta di consumo, introducendo una nuova imposta, denominata "contributo di riciclaggio e di risanamento ambientale".
Si è aggiunto inoltre, che, in ogni caso, non è emerso che gli oli minerali sequestrati non fossero destinati ad uso di carburante o per il riscaldamento.
Nel resto la sentenza ha rigettato le argomentazioni con le quali l'appellante aveva dedotto la regolarità dell'acquisto degli oli minerali e contestato che quello rinvenuto nei fusti non sigillati avesse detta natura.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputata, che la denuncia per violazione di legge e vizi della motivazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di annullamento la ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1995, art.61, comma 1, lett. a) e b), art. 61, comma 4, artt. 40 e 44. Si
osserva che, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 168 dell'8.4.1991, le norme dell'ordinamento comunitario ricevono diretta applicazione in quello statale in forza dell'art. 111 Cost., con la conseguenza che le norme statali, ove incompatibili con quelle comunitarie devono essere disapplicate dal giudice nazionale. Secondo la giurisprudenza costituzionale e della Corte di Giustizia della CEE il citato principio si applica anche alle direttive, allorché queste risultino, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise con la conseguenza che i singoli possono farle valere dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello Stato.
Si osserva, poi, che l'art. 8, n. 1, lett. a) della Direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992 n. 92/81/CEE stabilisce che gli stati membri esentano dall'accisa armonizzata: "gli oli minerali non utilizzati come carburanti o come combustibile per il riscaldamento". Si deduce, quindi, che le disposizioni contenute nella citata Direttiva si palesano incondizionate e sufficientemente precise e che la Corte di Giustizia Europea con sentenza 25 settembre 2003 - causa C-437/01, nel riaffermare il principio della totale esenzione dall'accisa armonizzata degli oli minerali non utilizzati come carburanti o combustibili per il riscaldamento, ha ritenuto lo Stato italiano responsabile dell'inadempimento all'art. 3, n. 2, della Direttiva 92/12/CEE ed all'art. 8, n. 1, lett. a) della Direttiva n.92/81/CEE; che la citata sentenza ha inoltre ritenuto illegittima anche la disciplina introdotta dal D.L. 452/2001, che ha soppresso l'imposta di consumo, introducendo una nuova imposta denominata contributo di riciclaggio e risanamento ambientale, affermando la sostanziale identità del nuovo prelievo obbligatorio con quello soppresso.
Si deduce, inoltre, che all'epoca della commissione del fatto (agosto 2000) si versava in una situazione di disapplicabilità della normativa interna per contrasto con la citata direttiva CEE e che, inoltre, il fatto ascritto all'imputata deve essere anche considerato depenalizzato a seguito della abolizione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti, disposta dal D.L. n. 452 del 2001, art. 6;
che, peraltro, se si considera, come sostenuto dalla Corte di Giustizia Europea, la nuova imposta introdotta dal citato decreto legge un mero prolungamento dell'imposta di consumo, deve ravvisarsi il permanere del contrasto della normativa italiana con la citata Direttiva del Consiglio della Comunità Europea, con il conseguente diritto del cittadino di invocarne la disapplicazione. Si osserva ancora che la sentenza ha affermato del tutto immotivatamente che non vi è prova che gli oli minerali sequestrati non fossero destinati ad uso come carburante o per il riscaldamento, risultando dallo stesso capo di imputazione che si trattava di olio lubrificante. Si deduce, infine, che l'art. 30 della Direttiva CEE n. 96/2003 ha abolito le direttive n. 9/82 e 92/82, sicché a partire dalla data di tale Direttiva non sussiste più per gli Stati membri il divieto di applicare imposte di consumo sugli oli lubrificanti;
che, però, quest'ultima Direttiva non può essere applicata retroattivamente per il divieto contenuto nel l'art. 7, comma 1, della Convenzione Europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ai sensi del cui disposto "nessuno può essere condannato per un'azione od omissione che al momento in cu fu commessa non costituiva reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale", nonché nell'art. 2 c.p., comma 1. Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia la carenza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza. Con il motivo di gravame si censura la motivazione della sentenza nella parte in cui ha affermato che alcune fatture prodotte dall'imputata erano false. Si deduce, in contrario, che la contraffazione ritenuta dal giudice di primo grado riguardava un'unica fattura e che, peraltro, la modificazione sarebbe stata effettuata molti anni prima dell'accertamento della GG.FF.. A proposito della natura dell'olio rinvenuto nei fusti, che la difesa dell'imputato aveva sostenuto trattarsi di olio vegetale, si deduce, infine, che la sentenza ha irritualmente desunto argomenti di prova da quanto detto o non detto dall' imputata, con ciò violando il principio di cui all'art. 62 c.p.p.. Il ricorso è fondato.
Stabilisce l'art. 8, comma 1, della Direttiva Europea 92/81/CE dei Consiglio del 19 ottobre 1992 relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali: "Oltre alle disposizioni generali relative alle esenzioni per un uso determinato dei prodotti soggetti ad accisa, contenute nella direttiva 92/12/CEE e fatte salve altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri esentano dall'accisa armonizzata i prodotti elencati in appresso alle condizioni da essi stabilite allo scopo di garantire un'agevole e corretta applicazione di tali esenzioni ed evitare frodi, evasioni o abusi:
a) agli oli minerali non utilizzati come carburanti o come combustibili per riscaldamento;
b) gli oli fomiti per essere utilizzali come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto."... Il D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 62, che sottopone al pagamento dell'imposta di consumo gli oli lubrificanti - pagamento le cui modalità sono disciplinate dall'art. 61 di cui all'imputazione - si pone, quindi, in palese contrasto con l'obbligo di esenzione dall'imposizione fiscale derivante dalla direttiva sopra riportata. Tale contrasto, peraltro, è stato definitivamente affermato dalla Corte di giustizia Europea nella causa C-437/01.
Con sentenza in data 25.9.2003 la Corte di giustizia Europea ha, infatti, affermato che la citata disposizione della direttiva 92/81/CE deve essere interpretata nel senso che gli oli lubrificanti sono soggetti ad accisa solo se sono destinati ad essere usati come carburanti o combustibili, mentre negli altri casi sono obbligatoriamente esenti dall'accisa armonizzata. Nella sentenza la Corte ha conseguentemente affermato che il D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 62, in quanto sottopone ad accisa oli lubrificanti destinati ad uso diverso da quello di carburante o di combustibile per riscaldamento, si pone in contrasto con la citata direttiva e che lo Stato italiano mantenendo detta imposta ha violato gli obblighi derivanti dalla direttiva medesima.
Va ancora rilevato che prima della citata pronuncia il D.L. 28 dicembre n. 452, art. 6, convertito con modificazioni nella L. 27 febbraio 2002, n. 16, ha disposto la soppressione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti, stabilendo al comma primo che:
"1. È soppressa l'imposta di consumo sugli oli lubrificanti prevista dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 62, e dall'allegato I annesso al predetto testo unico sotto la voce "IMPOSIZIONI DIVERSE".
L'art. 7 del medesimo testo normativo ha, poi, sottoposto gli oli lubrificanti ad un contributo di riciclaggio e di risanamento ambientale.
Orbene, emerge da quanto sopra riportato che, indipendentemente dall'obbligo di disapplicare il D.Lgs n. 504 del 1995, art. 62 per contrasto con l'art. 8, comma 1, della Direttiva Europea 92/81/CE, secondo quanto affermato nella pronuncia della Corte Costituzionale n. 168 dell'8.4.1991 ed in attuazione della citata sentenza della Corte di Giustizia Europea, la predetta disposizione è stata abrogata dal D.L. 28 dicembre, n. 452, citato art. 6, convertito con modificazioni nella L. n. 16 del 2002, con la conseguente soppressione della relativa fattispecie penale.
Sul punto è appena il caso di ricordare che il D.Lgs. n. 507 del 1999, art. 24 ha disposto l'abrogazione del principio di ultrattività delle norme penali finanziarie di cui alla L. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 20. Non è inoltre ravvisabile alcuna continuità normativa tra la fattispecie penale abrogata e quella conseguente all'introduzione di un contributo di riciclaggio e di risanamento ambientale sugli oli lubrificanti, stante, in ogni caso, la diversa natura di detta imposta.
In proposito non può attribuirsi rilevanza alla motivazione della sentenza della Corte di Giustizia Europea nella citata causa C- 437/01, che ha affermato il permanere dell'inadempimento dello Stato italiano, malgrado la intervenuta soppressione dell'imposta, essendo precipuamente fondato l'accertamento della violazione sulla scadenza del termine stabilito per l'adeguamento della legislazione interna a quella comunitaria, senza che si fosse provveduto alla necessaria armonizzazione normativa.
Per quanto rilevato in ordine alla intervenuta abrogazione della fattispecie penale, non è infine rilevante la successiva modificazione del quadro normativo conseguente alla eliminazione dei limiti alle imposizioni di accise da parte degli Stati membri dell'Unione Europea.
Deve essere conclusivamente affermato in punto di diritto che la sottrazione all'imposta di consumo di oli lubrificanti non destinati ad uso carburante o per riscaldamento, oggetto della imputazione, non è più prevista dalla legge come reato.
Deve essere, però, rilevato che la sentenza impugnata ha altresì affermato in punto di fatto l'esistenza di elementi indiziari per ritenere che gli oli lubrificanti detenuti dall'imputata fossero destinati ad uso carburante o per il riscaldamento.
Tale affermazione non si palesa, però, fondata su un adeguato apparato motivazionale, stante il generico riferimento ad elementi congetturali desunti dalla condotta dell'imputata, sicché la sentenza impugnata deve essere a annullata con rinvio per un ulteriore valutazione di merito sul punto.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bari.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 18 dicembre 2007. Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2008