Sentenza 12 maggio 1988
Massime • 1
In tema di circolazione stradale, il momentaneo arresto di un pedone, indeciso nell'attraversamento della carreggiata, non autorizza il conducente a riprendere la marcia, avendo egli Obbligo di arrestarsi e cedere il passo al pedone, non potendosi escludere, ma essendo, al contrario, del tutto prevedibile, che questi, preso dal panico, disorientato nella sua indecisione, compia di seguito movimenti inconsulti. Ne consegue che, qualora il conducente del veicolo, non essendosi attenuto a tale regola prudenziale, investa un pedone che abbia dato segni di indecisione nell'attraversamento, non può invocare l'imprevedibilità e l'inevitabilità dell'evento, ne' l'esclusione del nesso di causalità psicologica tra tale evento e la sua condotta. ( Conf mass n 156910 ed ivi citate; ( Conf mass n 137194).*
Commentario • 1
- 1. Cassazione n. 5142 del 1999Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 3 giugno 2001
Nel processo del lavoro si versa in caso di litisconsorzio necessario soltanto quando l'azione proposta sia costitutiva (Cass. 20 ottobre 1978 n. 4739; 5 febbraio 1983 n. 966; 28 aprile 1986 n. 2925, 8 settembre 1989 n. 3894)) e non anche quando si tratti di azione di accertamento o di condanna, poichè, in tale ipotesi, la pronuncia non si estende agli altri soggetti che non hanno partecipato al giudizio mentre l'eventuale conflitto pratico di giudicati è un inconveniente insito nel sistema che non impone, di per sè solo, l'integrazione del contraddittorio (Cass. 25 giugno 1979 n 3546; 9 settembre 1987 n. 7232). — Cassazione civile, Sezione Lavoro Sentenza 26 maggio 1999 n. 5142 sul …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/05/1988, n. 2989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2989 |
| Data del deposito : | 12 maggio 1988 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica del 12.5.1988 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE IV PENALE SENTENZA
N. 923Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. CARMINE LAUDATO Presidente
1. Dott. ANTONIO CASIROLI Consigliere REGISTRO GENERALE
STEFANO SURIANO 2. » N. 3579/88
MARIO VALIANTE 3.
GAETANO SARTORIO D'ANALISTA 4.
»
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da FERRERO Gianfranco Pietro, na-
to a Lagnasco il 6.4.1953 e residente a [...].
della Corte di Appello di Torino avverso la sentenza in data 30.6.1986, che riformava la sentenza del
Tribunale di Saluzzo in data 9.5.1984 appellata dal P.M..
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr.S.Suriano
Mod. 82 A. Spinosi Roma Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale c.Lombardi
che ha concluso per il rigetto del ricorso
Udit difensor
IN FATTO
Verso le ore 14,45 del 23.1.1981, Ferrero
IA RO, alla guida di una Mercedes, in-
vestiva in corso Principi di Piemonte di Racconigi
il pedone NI OL, di anni 81, che at- .3.
traversava la via da sinistra a destra secondo il suo senso di marcia. Per le ferite riportate il pedone decedeva la sera stessa in ospedale.
Sull'asfalto veniva rinvenuta una trac-
cia di frenata lunga m.38. Sentito dai C.C. il
FE dichiarava che, scorto da lontano il pedo-
ne, aveva suonato con insistenza;
il pedone aveva esitato e sembrava voler tornare indietro, al che lui aveva proseguito rallentando alquanto.
Quando la distanza era ormai ravvicinata il pedone aveva ripreso l'attraversamento e l'inve-
stimento era stato inevitabile.
CA RO, passeggero dell'auto, confer mava le dichiarazioni del FE, ma aggiungeva che il pedone aveva sempre dato le spalle alla vettura, senza dar segno di avere avvertito il suono del clacson.
IU ES, abitante nei pressi,
riferiva di aver visto poco prima il OL andare su e giù attraverso la via con andatura indecisa, tanto che già due auto avevano dovuto fermarsi perchè il vecchio tardava a scansarsi.
Al P.M., durante la sommaria istruttoria,
il FE confermava le precedenti dichiarazioni aggiungendo: D
.4.
di aver notato il pedone a circa 100 metri%;B
che l'auto procedeva alla velocità di circa 50 Kmn;
che egli si era fermato ed il vecchio era tornato indietro;
che egli era ripartito, ed ugualmente aveva fatto il pedone, quando ormai era a circa cinque metri.
In dibattimento l'imputato aggiungeva ancora di avere investito il pedone nel punto in cui terminavano le tracce di frenata.
Tratto a giudizio del Tribunale di Saluz-
zo, il FE con sentenza in data 9/5/1984 veniva assolto dall'imputazione di omicidio colposo ascrit tagli per insufficienza di prove.
Impugnava il P.G. e la Corte di Appello
di Torino, con sentenza in data 30.6.1986, in ri-
forma della decisione gravata, dichiarava l'imputa-
to colpevole del reato ascrittogli, e, con le atte-
nuanti generiche e con quella di cui all'art.62
n.6 C.P., ritenute prevalenti sull'aggravante conte-
stata, lo condannava alla pena di mesi quattro di reclusione, con i benefici di legge e con la sospen-
sione della patente di guida per la durata di mesi sei, condonata ai sensi della legge n.405 del 178.
Avverso questa sentenza ha ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: 1) violazione .5.
dell'art.40 C.P. avendo la Corte di merito omesso di considerare che il comportamento della vittima era stato del tutto abnorme ed imprevedibile,
per aver ripreso la marcia, dopo essersi fermato,
in modo del tutto improvviso, per cui doveva esclu-
dersi ogni nesso di causalità tra la condotta di esso imputato e l'evento; 2) violazione degli artt.
43 e 589 C.P. non potendo ravvisarsi alcuna colpa nella condotta di guida del FE, che non era
tenuto a rallentare dato che il comportamento del pedone non era concretamente e tempestivamente avvertibile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Per quanto riguarda il primo motivo,
con il quale il ricorrente lamenta che la Corte
di merito non avrebbe considerato che la condotta della vittima era stata del tutto abnorme ed impre-
vedibile, va osservato che sul punto la sentenza gravata ha congruamente e logicamente motivato,
per cui la censura si risolve in una doglianza di merito e nella critica inammissibile alla valu-
tazione delle prove e dei fatti insindacabilmente compiuta dai giudici.
Afferma la difesa che anche la teste .6.
ES IU ha riferito che il vecchio pedone andasse avanti ed indietro sulla carreggiata con fare indeciso, tanto che due autovetture si Mano dovute fermare; ma proprio queste particolare con-
ferma che il FE è stato disattento ed impru-
dente, poichè se diversamente si fosse comportato avrebbe anch'egli, come i conducenti delle suddette
autovetture, scorto il pedone procedere in modo incerto ed avrebbe quindi provveduto a rallentare e fermare la propria auto.
Dice ancora la difesa che di fronte all'
apparire dell'anziano pedone l'imputato rallentò
opportunamente e riprese la marcia solo quando il
predetto, fermatosi stabilmente, lasciò intendere di essersi avveduto del sopraggiungere della vettu→
ra e di volerle cedere il passo.
Ebbene, è principio consolidato in giuri-
sprudenza che un momentaneo arresto del pedone nel l'attraversamento della carreggiata non autorizza il conducente di un automezzo a ritenere che la strada sia libera e che possa perciò proseguire o riprendere la propria marcia;
egli, invece, in
tale situazione, deve arrestarsi e cedere il passo al pedone, non potendosi escludere -ma essendo al contrario del tutto prevedibile che il pedone .7.
preso dal panico, disorientato ed indeciso, compia di seguito movimenti inconsulti.
Vero è che quando il conducente si trova di fronte ad un ostacolo abnorme, improvviso, im-
prevedibile, umanamente inevitabile, il nesso di causalità tra la sua condotta, sia pure irregolare,
e l'evento viene meno.
Ma tale non può considerarsi nella specie l'ostacolo pedone il cui attraversamento della strada non fu improvviso, avendo lo stesso imputa- to ammesso, come si dà atto in sentenza, che egli aveva scorto il vecchio a cento metri di distanza e che suonò il clacson, tanto che il pedone si fermò.
Il FE, quindi, disponeva di spazio e tempo sufficienti per arrestarsi a sua volta
e cedere il passo al pedone, riprendendo la sua marcia solo dopo che questi si fosse scansato sgombrando definitivamente la carreggiata.
Pertanto, contrariamente a quanto il ricorrente deduce con il secondo motivo, sussiste la colpa dell'imputato nella produzione dell'evento,
giustamente ravvisata dall'impugnata sentenza sia nell'eccesso di velocità, sia nella disatte ned imprudente condotta del FE in presenza dell'in .8.
certo procedere del pedone.
In definitiva, la sentenza non presta il fianco ad alcuna critica in sede di legittimità
e il ricorso di conseguenza in quanto destituito di giuridico fondamento, va rigettato in toto, con la condanna del ricorrente alle spese del giudizio ed al pagamento di una somma a favore della Cassa
delle Ammende.
P.Q.M.
Visto l'art.549 C.P.P. rigetta il ricorso e condanna
il ricorrente FE IA RO al pagamento delle spese processuali e di £.300.000 alla Cassa
delle ammendė.
Così deciso in Roma il 12.5.1988
IL PRESIDENTE
Laudato)
CORTE SUPREM eu almi SEZIONE 4
DEPOSITATO IN
23 FEL 1965 IL CONSIGLIERE ESTENSORE
IL CANCELL (Dott. fan Suriano)
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