Sentenza 15 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/01/2004, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FAVARA Ugo - Presidente -
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. RUGGIERO Francesco - Consigliere -
Dott. BIELLI Stefano - rel. - Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ministero delle finanze, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
- ricorrente -
contro
AL IO LI, elettivamente domiciliata in Roma, via Nomentana, n. 263, presso lo studio dell'avvocato Michelangelo Mattia, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Taddeo per procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
AL IO RU;
- intimata non costituita -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 44/3/98 del 18 febbraio 1998, depositata il 1^ aprile 1998, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2 aprile 2003 dal relatore cons. Stefano Bielli;
Udito l'avv. Taddeo;
Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore generale Dott. Matera Marcello, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con avviso di liquidazione notificato il 3 maggio 1986, l'Ufficio del registro di Napoli comunicava a NI IO, RU AL IO e LI AL IO che l'istanza dei contribuenti di usufruire delle agevolazioni fiscali di cui al d.l. n. 429 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 516 del 1982 (in relazione all'INVIM dovuta per l'atto a ministero del notaro Iaccarino, registrato il 3 febbraio 1978 al n. 1939) era inammissibile, trattandosi di carico definitivo per mancata contestazione: liquidava pertanto gli interessi di mora maturati. 2. - Con ricorso sottoscritto da LI AL IO , quest'ultima, in proprio e per RU AL IO , impugnava l'avviso di liquidazione, adducendo l'efficacia dell'istanza di condono presentata ai sensi degli artt. 31 e 32 del d.l. n. 429 del 1982, quale convertito dalla l. n. 516 del 1982. 3. - Con sentenza n. 94/19/94, la Commissione tributaria di primo grado di Napoli accoglieva il ricorso, affermando che l'avvenuta accettazione da parte dell'ufficio tributario dell'istanza di condono era atto definitivo, non potendo l'ufficio (per ragioni di buona fede e di parità di trattamento con il contribuente, per il quale l'istanza di condono era irretrattabile) revocare la propria adesione.
4. - Con sentenza n. 44/3/98 del 18 febbraio 1998, depositata il 1^ aprile 1998 e non notificata, la Commissione tributaria regionale della Campania, compensando le spese di lite, respingeva l'appello avverso la predetta sentenza proposto dall'Ufficio (il quale aveva eccepito che gli invocati benefici non si applicavano nell'ipotesi di definitività dell'accertamento per mancata contestazione e che il ricorso originario era tardivo e non era stato sottoscritto da RU AL IO ), osservando che il quarto comma dell'art. 31 del d.l. n. 429 del 1982, quale convertito dalla l. n. 516 del 1982,
non esigeva, per l'applicazione di benefici, la pendenza di una controversia, ma richiedeva solo - dato l'intento primario della legge di apportare un beneficio economico all'erario, evitando le resistenze che il contribuente potrebbe opporre anche in fase di esecuzione - che la violazione (accertabile od accertata con atto definitivo o con sentenza irrevocabile) fosse stata commessa anteriormente al 31 dicembre 1981 e che le soprattasse e le altre sanzioni non penali non fossero state ancora corrisposte: solo per le imposte dirette e per l'IVA lo stesso decreto aveva espressamente escluso le agevolazioni in caso di intervenuto accertamento definitivo. La sentenza di appello era intestata, per le parti private, alla sola LI AL IO.
5. - Con ricorso notificato il 17 maggio 1999 e depositato il 7 giugno 1999, il Ministero della finanze ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, prospettando due mezzi di impugnazione.
6. - Resiste con controricorso (notificato il 17 giugno 199 e depositato il 1^ luglio 1999) LI AL IO. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo di ricorso il Ministero ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione (con correlativo difetto di motivazione della sentenza) dell'art. 31 del d.l. n. 429 del 1982, quale convertito dalla l. n. 516 del 1982. Il ricorrente osserva che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, l'intervenuta definitività, per mancata contestazione nei termini, dell'accertamento precludeva l'applicazione dell'invocata agevolazione, dovendosi il quarto comma dell'art. 31 del citato decreto interpretarsi nella logica dell'intero decreto, nel senso che presupposto indefettibile della definizione agevolata è l'incertezza della debenza del tributo.
La controricorrente replica che l'unico limite posto dal quarto comma del citato art. 31 è la data entro la quale la presunta definitività dell'atto impositivo si sarebbe verificata e che l'ufficio tributario aveva in un primo tempo accolto l'istanza di condono.
2. - Il motivo di ricorso è fondato.
2.1. - L'art. 31, quarto comma, del d.l. n. 429 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 516 del 1982, stabilisce che per "le altre controversie" (cioè diverse da quelle "di valutazione" previste nei precedenti commi) ancora pendenti ed alle "altre violazioni" commesse fino al 31 dicembre 1981, relative alle imposte di registro, delle successioni e donazioni, INVIM, nonché alle altre tasse ed imposte indirette sugli affari (comprese quelle abolite per effetto della riforma tributaria ed esclusa l'IVA), le soprattasse e pene pecuniarie non ancora corrisposte e le altre sanzioni non penali non si applicano, a condizione che il contribuente provveda od abbia provveduto al versamento del tributo dovuto ed all'adempimento delle formalità omesse.
2.2. - Tale norma, secondo la costante interpretazione di questa Corte, va intesa, in riferimento alla lettera ed alla ratio della disposizione e dell'intero decreto (diretta alla definizione dei rapporti tributari non ancora esauriti, al fine di acquisire all'erario un beneficio economico certo, ancorché inferiore a quello massimo teoricamente ritraibile), nel senso che la definizione agevolata è applicabile solo ove l'accertamento della violazione non si sia già reso definitivo. Di conseguenza, tale definizione agevolata non è ammissibile nel caso in cui sia divenuto definitivo (come nel caso di mancata impugnazione del relativo avviso) l'accertamento concernente uno dei tributi previsti dalla norma, neanche con riferimento ad interessi, soprattasse e pene pecuniarie. Una volta divenuta irretrattabile la pretesa tributaria, non avrebbe infatti senso (in relazione al cennato obiettivo legislativo) una rinuncia ad essa, poiché l'Amministrazione finanziaria possiede efficaci strumenti per realizzarla esecutivamente. In particolare, si è più volte sottolineato che, in assenza di controversia concernente l'imposta, mancano i presupposti dell'agevolazione, e che l'esenzione da soprattasse e pene pecuniarie non ancora corrisposte, prevista dal quarto comma in esame dell'art. 31, si riferisce alle controversie pendenti relative alle imposte ivi indicate e non alle pendenze relative ai soli accessori. In tali termini si sono espresse, tra le molte, Cass., nn. 1501 e 4052 del 1990; n. 12038 del 1995; n. 4292 del 1997; n. 511 del 2002. 2.3. - Nella specie, è dato pacifico tra le parti che la pretesa tributaria fosse divenuta definitiva per mancata impugnazione dell'atto impositivo. Ne deriva che la pronuncia della Commissione tributaria regionale, in quanto in contrasto con i principi enunciati al punto precedente, deve essere cassata. A nulla rileva in contrario che, in un primo tempo (secondo quanto afferma la controricorrente), l'Ufficio tributario avesse manifestato l'intenzione di accogliere l'istanza di definizione agevolata: tale manifestazione non è preclusiva del successivo (impugnato) avviso di liquidazione, poiché il rapporto tributario non risulta definito con l'istanza di definizione (come richiesto dall' art. 32 del citato d.l. n. 429 del 1982 per l'immodificabilità, da parte degli uffici, della definizione agevolata), ma risulta già esaurito prima dell'istanza. 3. - Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 15 e 16 del d.P.R. n. 636 del 1972 e l'omessa pronuncia in ordine alle censure sollevate in appello dall'ufficio tributario concernenti: a) la tardività del ricorso alla Commissione di primo grado (presentato il 3 luglio 1986, a fronte della notifica in data 3 maggio 1986 dell'atto impugnato); b) la mancata sottoscrizione di quel ricorso da parte di RU AL IO.
La controricorrente oppone che l'ufficio tributario non aveva contestato tali punti in primo grado.
4. - Il motivo di ricorso è fondato solo in relazione al punto sub b) della censura.
4.1. - La proposizione del ricorso alla Commissione tributaria ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. n. 636 del 1972 (quale sostituito dall'art. 8 del d.P.R. n. 739 del 1981) richiede la consegna o spedizione dell'originale alla segreteria della commissione, nonché la consegna o spedizione di una copia all'ufficio tributario, nel termine perentorio di sessanta giorni (a pena di inammissibilità rilevabile d'ufficio, trattandosi di decadenza prevista nel pubblico interesse) dalla notifica dell'atto impugnato, in relazione ad entrambi gli adempimenti.
Tuttavia nella specie risulta che il ricorso venne tempestivamente presentato, perché inviato il 2 luglio 1986, in relazione ad un atto notificato il 3 maggio 1986: appare perciò rispettato il termine di sessanta giorni, a nulla rilevando la data dell'effettiva ricezione. 4.2. - Il ricorso al giudice di primo grado risulta proposto da LI AL IO "in proprio e per RU AL IO, con sottoscrizione della prima (senza allegare ne' addurre alcuna procura) e non della seconda. Manca, perciò, in relazione a quest'ultima parte, il requisito della sottoscrizione del ricorso, previsto, a pena di inammissibilità (data la conseguente inidoneità all'instaurazione del rapporto processuale), dal secondo comma, secondo periodo, e dal terzo comma dell'art. 15 del d.P.R. n. 636 del 1972. 5. - In base a quanto precede, all'accoglimento del primo motivo di ricorso consegue - come gi? osservato - la cassazione della sentenza impugnata, con decisione della causa nel merito, ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. Tenuto poi conto dei rilievi di cui al punto 5. -, il merito va deciso nel senso della declaratoria di inammissibilit? del ricorso proposto per conto di RU AL IO e nel senso del rigetto del ricorso proposto da LI AL IO.
6. - La peculiarit? della fattispecie induce a compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile il ricorso proposto per RU AL IO e rigetta il ricorso proposto al 1^ giudice da LI AL IO;
compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2004