CASS
Sentenza 22 maggio 2023
Sentenza 22 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/05/2023, n. 22068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22068 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI CI ES, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 23/06/2022 del TRIBUNALE DI POTENZA visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTELLO TURTUR lette le conclusioni del Procuratore Generale Assunta COCOMELLO, che ha chiesto che il ricorso venga rigettato;
lette le conclusioni del difensore Avv. Danilo LAURINO, che ha l'annullamento della ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza del 23/06/2022 il Tribunale di Potenza ha rigettato l'appello proposto da Di SC ER avverso l'ordinanza applicativa della misura interdittiva del divieto dall'esercizio di uffici direttivi di persone giuridiche o imprese, emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Lagonegro in data 11/05/2022 in considerazione dell'imputazione provvisoria alla stessa contestata ai sensi degli artt. 110, 512-bis, 61 n. 2 e 11- quater cod. pen. in concorso con VI SE. 2. Di SC ER ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 22068 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 16/02/2023 2.1. Con il primo motivo di ricorso ha dedotto violazione di norme processuali e vizio della motivazione in relazione agli artt. 267, 270, 271 cod. proc. pen.; la ricorrente ha sostenuto la presenza di due vizi che determinano la inutilizzabilità non solo delle intercettazioni specificamenl:e richiamate nel provvedimento del Tribunale di Potenza, ma anche di quelle assunte nel procedimento n. 194/2020/21 RGNR, atteso che i decreti autorizzativi sono stati emessi dal G.i.p. di Lagonegro in violazione dell'art. 267 cod. proc. pen.; dalla inutilizzabilità di tali intercettazione discende l'assoluta inadeguatezza ed insufficienza della provvista indiziaria a carico della Di SC quanto alla misura cautelare alla stessa applicata. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla effettiva possibile integrazione del reato di cui al capo a) dell'imputazione provvisoria;
il Tribunale di Potenza non ha tenuto conto della normativa di settore relativa alla rivendita di generi di monopolio;
inoltre si è in presenza di un bene non sottoponibile a vincolo reale in caso di adozione di un provvedimento di confisca o di una misura di prevenzione, si tratta difatti di una concessione amministrativa. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato. 4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati e generici. I due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente attenendo nella sostanza al medesimo profilo, ovvero la ricorrenza di una violazione di legge nell'aver ritenuto la ricorrenza di una provvista indiziaria caratterizzata da gravità in presenza di una condotta che non può assolutaimente essere qualificata nei termini di cui all'imputazione del capo a). Nessun motivo è stato presentato invece quanto alla ricorrenza di esigenze cautelari. 4.1. In via preliminare occorre ricordare che secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in Cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: il controllo di legittimità non può riguardare né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Tribunale, pur investendo formalmente la motivazione (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, 2 Paviglianiti, Rv.270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884- 01; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939-01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01; Sez., 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178-01). 4.2. Ciò posto, occorre sinteticamente evidenziare: - che il tema relativo alle intercettazioni non era stato posto in sede di appello e, comunque, il Tribunale sul punto ha ampiamente motivato, tra l'altro in senso favorevole alla ricorrente, articolando anche con motivazione logica e persuasiva la conseguente prova di resistenza;
- il motivo sulla natura del negozio in presenza di concessione amministrativa è reiterativo;
- la nomina della Di SC come coadiutore è precedente alla condanna dell'VI ed è il requisito risolutivo e determinante per il successivo passaggio nella gestione della concessione acquisizione dei relativi proventi;
- la motivazione resa dal Tribunale sull'interposizione fittizia, sua natura e caratteristiche nel caso concreto è specifica ed analitica come emergente a pag. 15 e seg.; - ricorre una motivazione specifica anche a pag. 19 quanto alla versione alternativa relativa ad un eventuale acquisto con risorse proprie, che compiutamente completa la motivazione in ordine all'imputazione provvisoria e alla misura interdittiva disposta. Appare conseguentemente evidente come non ricorra nel caso in esame alcuna violazione di legge, ma si tenda da parte della difesa a proporre una lettura alternativa dei plurimi elementi di fatto acquisiti, valutati dal Tribunale di Potenza, in maniera organica, ampia ed approfondita, priva di censure logiche o aporie, chiara nel suo procedere ad un'analisi coordinata e completa degli elementi posti a carico della Di SC, in assenza di valide allegazioni in senso contrario. 4.3. Il quadro di gravità indiziaria, considerato sia dall'ordinanza genetica, che dal provvedimento del Tribunale di riesame si caratterizza infatti per analisi specifica e completa delle condotte imputate alla Di SC, motivando esplicitamente sulla portata della condotta di cessione della ric:evitoria tabacchi e chiarendo il contesto nell'ambito del quale !3i concretizzava la condotta della ricorrente in concorso con VI SE ai sensi dell'art. 512-bis cod. pen. La ricorrente invece si concentra su elementi marginali dandone tra l'altro una lettura parcellizzata. Come correttamente evidenziato anche dal Procuratore generale, il Tribunale ha richiamato il tema della portata e inutilizzabilità delle intercettazioni come elementi di prova, ma ha anche specificato, effettuando una esplicita e puntuale prova di resistenza, come gli elementi indiziari siano emersi da altre attività di indagine, da dichiarazioni e da cospicue prove documentali che nella loro scansione temporale hanno oggettivamente evidenziato la portata dell'accordo intercorso tra la ricorrente e l'VI al fine di trasferire non l'attività di gestione della ricevitoria e tabaccheria, come esplicitamente e ripetutamente sottolineato dal 3 Tribunale, ma i proventi derivanti dalla gestione della stessa, tutti riferibili all'VI che si manifestava di fatto come il dominus e benificiario di tali proventi. Con argomentazioni logiche, persuasive, strutturate anche quanto alla sequenza temporale degli avvenimenti indagati, del tutto prive di aporie, è stata ricostruita la situazione giudiziaria dell'VI, il rapporto di parentela dello stesso con la Di SC, la sequenza temporale che portava alla nomina della stessa in funzione di coadiutore nell'ambito della gestione della concessione, il ruolo di testa di legno svolta dalla stessa anche in altri contesti e compagini a carattere societario riferibili alla famiglia VI, a seguito dei problemi giudiziari che avevano interessato con condanne per usura proprio l'VI, la presenza costante dello stesso presso la ricevitoria e il ritiro dei proventi derivanti da tale attività come dichiarato dai soggetti addetti come impiegati. Con tale articolata ed univoca provvista indiziaria, per come analizzata dal Tribunale di Potenza, il ricorrente non si confronta, limitandosi ad una lettura alternativa e parcellizzata degli elementi addotti in una motivazione completa ed articolata che certamente non può essere considerata assente o apparente. Il Tribunale ha poi persuasivamente motivato quanto al meccanismo di interposizione che ha consentito l'attribuzione di denaro beni e utilità che nel caso in esame sono stati chiaramente individuati nei proventi della ricevitoria e tabaccheria e non nel trasferimento della concessione, che rappresenta esclusivamente un mezzo per raggiungere, da parte di soggetto condannato e nelle condizioni di essere possibile destinatario di misura di prevenzione, di incamerare e godere i proventi di tale attività. Il Tribunale motiva poi specificamente quanto alle ulteriori doglianze difensive secondo le quali la Di SC avrebbe acquisito e gestito la concessione con risorse economiche proprie;
le argomentazioni spese sul punto, la chiara ricostruzione temporale tra la condotta a tal fine posta in essere e le diverse condotte poste in essere dall'VI, hanno senza alcun dubbio portato a configurare il ruolo di prestanome della Di SC a fronte di produzione documentale ritenuta del tutto neutra rispetto alla sua posizione. Ricorre dunque in concreto da parte del Tribunale corretta applicazione dei principi di diritto ripetutamente affermati da questa Corte in tenia di interposizione fittizia, attesa la sufficienza dell'attribuzione fittizia ad altri della titolarità di denaro, beni ed altre utilità, senza che al giudice sia richiesto l'apprezzamento della concreta capacità elusiva dell'operazione patrimoniale accertata, trattandosi di dato estraneo agli elementi costitutivi del fatto incriminato (Sez-., 5, n. 40278 del 06/04/2016, Camerlingo, Rv. 268200-01; Sez. 6, n. 22568 del 11/04/2017, Francaviglia, Rv. 270035-01). All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTELLO TURTUR lette le conclusioni del Procuratore Generale Assunta COCOMELLO, che ha chiesto che il ricorso venga rigettato;
lette le conclusioni del difensore Avv. Danilo LAURINO, che ha l'annullamento della ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza del 23/06/2022 il Tribunale di Potenza ha rigettato l'appello proposto da Di SC ER avverso l'ordinanza applicativa della misura interdittiva del divieto dall'esercizio di uffici direttivi di persone giuridiche o imprese, emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Lagonegro in data 11/05/2022 in considerazione dell'imputazione provvisoria alla stessa contestata ai sensi degli artt. 110, 512-bis, 61 n. 2 e 11- quater cod. pen. in concorso con VI SE. 2. Di SC ER ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 22068 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 16/02/2023 2.1. Con il primo motivo di ricorso ha dedotto violazione di norme processuali e vizio della motivazione in relazione agli artt. 267, 270, 271 cod. proc. pen.; la ricorrente ha sostenuto la presenza di due vizi che determinano la inutilizzabilità non solo delle intercettazioni specificamenl:e richiamate nel provvedimento del Tribunale di Potenza, ma anche di quelle assunte nel procedimento n. 194/2020/21 RGNR, atteso che i decreti autorizzativi sono stati emessi dal G.i.p. di Lagonegro in violazione dell'art. 267 cod. proc. pen.; dalla inutilizzabilità di tali intercettazione discende l'assoluta inadeguatezza ed insufficienza della provvista indiziaria a carico della Di SC quanto alla misura cautelare alla stessa applicata. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla effettiva possibile integrazione del reato di cui al capo a) dell'imputazione provvisoria;
il Tribunale di Potenza non ha tenuto conto della normativa di settore relativa alla rivendita di generi di monopolio;
inoltre si è in presenza di un bene non sottoponibile a vincolo reale in caso di adozione di un provvedimento di confisca o di una misura di prevenzione, si tratta difatti di una concessione amministrativa. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato. 4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati e generici. I due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente attenendo nella sostanza al medesimo profilo, ovvero la ricorrenza di una violazione di legge nell'aver ritenuto la ricorrenza di una provvista indiziaria caratterizzata da gravità in presenza di una condotta che non può assolutaimente essere qualificata nei termini di cui all'imputazione del capo a). Nessun motivo è stato presentato invece quanto alla ricorrenza di esigenze cautelari. 4.1. In via preliminare occorre ricordare che secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in Cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: il controllo di legittimità non può riguardare né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Tribunale, pur investendo formalmente la motivazione (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, 2 Paviglianiti, Rv.270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884- 01; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939-01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01; Sez., 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178-01). 4.2. Ciò posto, occorre sinteticamente evidenziare: - che il tema relativo alle intercettazioni non era stato posto in sede di appello e, comunque, il Tribunale sul punto ha ampiamente motivato, tra l'altro in senso favorevole alla ricorrente, articolando anche con motivazione logica e persuasiva la conseguente prova di resistenza;
- il motivo sulla natura del negozio in presenza di concessione amministrativa è reiterativo;
- la nomina della Di SC come coadiutore è precedente alla condanna dell'VI ed è il requisito risolutivo e determinante per il successivo passaggio nella gestione della concessione acquisizione dei relativi proventi;
- la motivazione resa dal Tribunale sull'interposizione fittizia, sua natura e caratteristiche nel caso concreto è specifica ed analitica come emergente a pag. 15 e seg.; - ricorre una motivazione specifica anche a pag. 19 quanto alla versione alternativa relativa ad un eventuale acquisto con risorse proprie, che compiutamente completa la motivazione in ordine all'imputazione provvisoria e alla misura interdittiva disposta. Appare conseguentemente evidente come non ricorra nel caso in esame alcuna violazione di legge, ma si tenda da parte della difesa a proporre una lettura alternativa dei plurimi elementi di fatto acquisiti, valutati dal Tribunale di Potenza, in maniera organica, ampia ed approfondita, priva di censure logiche o aporie, chiara nel suo procedere ad un'analisi coordinata e completa degli elementi posti a carico della Di SC, in assenza di valide allegazioni in senso contrario. 4.3. Il quadro di gravità indiziaria, considerato sia dall'ordinanza genetica, che dal provvedimento del Tribunale di riesame si caratterizza infatti per analisi specifica e completa delle condotte imputate alla Di SC, motivando esplicitamente sulla portata della condotta di cessione della ric:evitoria tabacchi e chiarendo il contesto nell'ambito del quale !3i concretizzava la condotta della ricorrente in concorso con VI SE ai sensi dell'art. 512-bis cod. pen. La ricorrente invece si concentra su elementi marginali dandone tra l'altro una lettura parcellizzata. Come correttamente evidenziato anche dal Procuratore generale, il Tribunale ha richiamato il tema della portata e inutilizzabilità delle intercettazioni come elementi di prova, ma ha anche specificato, effettuando una esplicita e puntuale prova di resistenza, come gli elementi indiziari siano emersi da altre attività di indagine, da dichiarazioni e da cospicue prove documentali che nella loro scansione temporale hanno oggettivamente evidenziato la portata dell'accordo intercorso tra la ricorrente e l'VI al fine di trasferire non l'attività di gestione della ricevitoria e tabaccheria, come esplicitamente e ripetutamente sottolineato dal 3 Tribunale, ma i proventi derivanti dalla gestione della stessa, tutti riferibili all'VI che si manifestava di fatto come il dominus e benificiario di tali proventi. Con argomentazioni logiche, persuasive, strutturate anche quanto alla sequenza temporale degli avvenimenti indagati, del tutto prive di aporie, è stata ricostruita la situazione giudiziaria dell'VI, il rapporto di parentela dello stesso con la Di SC, la sequenza temporale che portava alla nomina della stessa in funzione di coadiutore nell'ambito della gestione della concessione, il ruolo di testa di legno svolta dalla stessa anche in altri contesti e compagini a carattere societario riferibili alla famiglia VI, a seguito dei problemi giudiziari che avevano interessato con condanne per usura proprio l'VI, la presenza costante dello stesso presso la ricevitoria e il ritiro dei proventi derivanti da tale attività come dichiarato dai soggetti addetti come impiegati. Con tale articolata ed univoca provvista indiziaria, per come analizzata dal Tribunale di Potenza, il ricorrente non si confronta, limitandosi ad una lettura alternativa e parcellizzata degli elementi addotti in una motivazione completa ed articolata che certamente non può essere considerata assente o apparente. Il Tribunale ha poi persuasivamente motivato quanto al meccanismo di interposizione che ha consentito l'attribuzione di denaro beni e utilità che nel caso in esame sono stati chiaramente individuati nei proventi della ricevitoria e tabaccheria e non nel trasferimento della concessione, che rappresenta esclusivamente un mezzo per raggiungere, da parte di soggetto condannato e nelle condizioni di essere possibile destinatario di misura di prevenzione, di incamerare e godere i proventi di tale attività. Il Tribunale motiva poi specificamente quanto alle ulteriori doglianze difensive secondo le quali la Di SC avrebbe acquisito e gestito la concessione con risorse economiche proprie;
le argomentazioni spese sul punto, la chiara ricostruzione temporale tra la condotta a tal fine posta in essere e le diverse condotte poste in essere dall'VI, hanno senza alcun dubbio portato a configurare il ruolo di prestanome della Di SC a fronte di produzione documentale ritenuta del tutto neutra rispetto alla sua posizione. Ricorre dunque in concreto da parte del Tribunale corretta applicazione dei principi di diritto ripetutamente affermati da questa Corte in tenia di interposizione fittizia, attesa la sufficienza dell'attribuzione fittizia ad altri della titolarità di denaro, beni ed altre utilità, senza che al giudice sia richiesto l'apprezzamento della concreta capacità elusiva dell'operazione patrimoniale accertata, trattandosi di dato estraneo agli elementi costitutivi del fatto incriminato (Sez-., 5, n. 40278 del 06/04/2016, Camerlingo, Rv. 268200-01; Sez. 6, n. 22568 del 11/04/2017, Francaviglia, Rv. 270035-01). All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2023.