Sentenza 25 maggio 1999
Massime • 1
In tema di sanzioni amministrative, la mancata (ovvero erronea) indicazione, nell'ordinanza - ingiunzione, del termine per l'opposizione e dell'autorità cui è lecito ricorrere impedisce il verificarsi di qualsivoglia preclusione alla proposizione dell'opposizione stessa per mancato rispetto del termine di cui all'art. 22 legge 689/81.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/05/1999, n. 5050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5050 |
| Data del deposito : | 25 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele CANTILLO - Presidente -
Dott. Mario Rosario VIGNALE - Consigliere -
Dott. Mario CICALA - Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - Rel. Consigliere -
Dott. Stefano BENINI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TA AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI VILLA SEVERINI 54, presso l'avvocato A. CERQUETTI, rappresentato e difeso dall'avvocato PIETRO DELLE FAVE, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
UFFICIO PROVINCIALE INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO DI MACERATA;
- intimato -
avverso l'ordinanza della Pretura di MACERATA, emessa il 21/02/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/03/99 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, l'assorbimento degli altri motivi di ricorso.
Svolgimento del processo
1 In data 17 dicembre 1996 veniva notificato a AR NC un'ordinanza dell'Ufficio provinciale di Macerata del Ministero dell'industria, commercio e artigianato con la quale gli era stato intimato il pagamento di lire 1.010.800 a titolo di sanzione amministrativa in relazione alla violazione dell'art. 3, comma 1, della l. 25 agosto 1991, n. 287, per avere somministrato, in un esercizio sito in Macerata, via Perugini 13/15, alimenti e bevande senza averne ottenuto la necessaria autorizzazione. Il AR proponeva opposizione con ricorso al Pretore di Macerata depositato il 14 febbraio 1997, ma il Pretore, con ordinanza 21 febbraio 1997, lo dichiarava l'inammissibile, perché proposto oltre il termine previsto dall'art. 22 della legge n. 689 del 1981. Avverso tale ordinanza, comunicatagli il 6 marzo 1997, il AR ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato all'Ufficio provinciale di Macerata del Ministero del commercio, industria e artigianato il 2 maggio 1997, formulando tre motivi di gravame. La parte intimata non ha controdedotto.
Motivi della decisione
1 Con il primo motivo si deduce che le indicazioni emergenti dal testo dell'ordinanza-ingiunzione opposta avevano indotto in errore esso ricorrente sul termine per la proposizione dell'opposizione, cosicché non doveva procedersi alla dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione.
Con il secondo e il terzo motivo si riformulano i motivi di merito in relazione ai quali era stata proposta l'opposizione dichiarata inammissibile dal Pretore.
2 Il ricorso è fondato in relazione al primo motivo, con assorbimento dei successivi.
In relazione al primo motivo va considerato che l'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, disponendo che "in ogni atto notificato al destinatario debbono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere", enuncia un principio di ordine generale, che si applica anche ai procedimenti amministrativi disciplinati da disposizioni anteriori (Corte cost. 15 luglio 1994, n. 311) e, quindi, anche al procedimento per l'irrogazione di sanzioni amministrative, disciplinato dalla legge n. 689 del 1981. Ne consegue (Corte cost. 1 aprile 1998, n. 86) da un lato che la mancata indicazione nell'ordinanza-ingiunzione del termine e dell'autorità alla quale è possibile ricorrere impedisce il verificarsi di preclusioni a proporre opposizione a seguito del mancato rispetto del termine di cui all'art. 22 della legge n. 689 del 1981, poiché altrimenti si vanificherebbe la portata precettiva dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990 e la effettività della tutela del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione che la norma ha inteso garantire;
e ne deriva, d'altro lato, che detto impedimento al verificarsi della su detta preclusione deve ritenersi a maggior ragione operante ove il termine per ricorrere sia stato erroneamente indicato nell'atto notificato, con l'indicazione di un termine più lungo.
Nel caso di specie risulta dall'ordinanza-ingiunzione opposta - che questa Corte deve esaminare essendo stato dedotto con il ricorso un error in procedendo - che in essa era stato indicato per il pagamento della somma ingiunta un termine di sessanta giorni ed era precisato che "contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso al Pretore entro il termine previsto per il pagamento", cosicché in tal modo il termine per proporre l'opposizione veniva erroneamente indicato in sessanta giorni, anzicché in trenta, come previsto dall'art. 22 della legge n. 689 del 1981. Pertanto, in base ai principi sopra esposti, essendo stata l'ordinanza-ingiunzione notificata il 17 dicembre 1996 e il ricorso in opposizione depositato il 14 febbraio 1997, entro i sessanta giorni indicati nell'ingiunzione quale termine per l'opposizione, erroneamente il Pretore ha emesso l'ordinanza di inammissibilità ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge n. 689 del 1981, non potendosi considerare verificata, per le ragioni su dette, la decadenza dall'impugnazione, cosicché l'ordinanza di inammissibilità va annullata, con rinvio della causa al Pretore di Macerata in persona di altro magistrato, che deciderà anche in ordine alle spese di questa fase del giudizio.
P. Q. M.
La Corte di cassazione Accoglie il primo motivo. Dichiara assorbiti gli altri. Cassa l'ordinanza impugnata e rinvia anche per le spese al Pretore di Macerata. Così deciso in Roma il 5 marzo 1999, nella camera di consiglio della prima sezione civile.