Sentenza 25 febbraio 2009
Massime • 1
Il procuratore generale presso la Corte d'appello non è legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi in sede di riesame e di appello dal tribunale della libertà.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/02/2009, n. 13541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13541 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 25/02/2009
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 332
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 029611/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna;
nei confronti di:
1) BO IC nato il [...];
avverso l'ordinanza del 14.7.2008 del Tribunale Libertà di Bologna;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMORESANO Silvio;
sentite le conclusioni del P.G., Dr. Izzo Gioacchino, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
1) Con ordinanza in data 14.7.2008 il Tribunale di Bologna revocava la misura della custodia cautelare in corso a carico di BO IC, ordinando l'immediata scarcerazione del predetto se non detenuto per altra causa.
Premetteva il Tribunale che il prevenuto si trovava detenuto in carcere dall'1.2.2008, quando era stato arrestato per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, che con sentenza del 2.2.2008 era stato condannato in primo grado alla pena di mesi otto di reclusione, che, in pendenza del giudizio di appello, era stata proposta in data 17 giugno 2008 istanza ex art. 299 c.p.p., di revoca della misura (rigettata però dalla Corte di Appello di Bologna stante la persistenza di gravi esigenze cautelari), che avverso tale ordinanza era stato proposto appello ex art. 310 c.p.p.. Tanto premesso, riteneva il Tribunale che la custodia cautelare aveva superato i due terzi della pena in concreto inflitta (definita in primo grado in mesi otto di reclusione e non suscettibile di reformatio in peius in mancanza di appello del P.M.). Il riferimento comparativo previsto dall'art. 275 c.p.p., comma 2, vale oltre che per la pena prevedibilmente irrogando anche per quella concretamente inflitta. Il principio, di proporzione è richiamato anche dall'art.299 c.p.p.; ne' è possibile sostenere che tale principio riguardi esclusivamente la scelta iniziale della misura.
2) Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bologna per erronea applicazione della legge penale e per illogicità della motivazione. Il principio di proporzionalità sancito dall'art. 275 c.p.p., comma 2 e art. 299 c.p.p., comma 2, non può essere inteso in modo assoluto, ma deve essere raccordato alle valutazioni inerenti la sussistenza e la persistenza delle esigenze cautelari. La disposizione normativa non consente automatismi, per cui va comunque effettuata una valutazione complessiva delle esigenze cautelari. Chiede pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3) Va preliminarmente verificata la legittimazione del P.G. a proporre ricorso per cassazione ex art. 311 c.p.p.. Ai sensi dell'art. 311 c.p.p., comma 1, (nel testo introdotto dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 553, art. 3, convertito con modifiche nella L. 23 dicembre 1996, n. 652), contro le decisioni emesse a norma degli artt. 309 e 310 c.p.p., possono proporre ricorso per cassazione il pubblico ministero presso il Tribunale del riesame e quello, se diverso, che ha chiesto l'applicazione della misura. Come ha ribadito anche di recente questa Corte, il Procuratore Generale non rientra, quindi, tra i soggetti legittimati a proporre ricorso, a meno che non sia stato egli stesso a chiederne l'applicazione, "in quanto l'unico organo abilitato a svolgere le funzioni di P.M. ed a presentare ricorso contro la decisione è quello funzionalmente istituito presso il Tribunale, ossia il Procuratore della Repubblica e non il Procuratore Generale" (cfr. Cass. pen. sez. 1 n. 22764 del 22.5.2008; conf. Cass. sez. 2 n. 35179 del 3.7.2008). Nè può applicarsi per analogia il disposto dell'art. 608 c.p.p., comma 1, che attribuisce al Procuratore Generale soltanto il potere di ricorrere per cassazione contro ogni sentenza di condanna o di proscioglimento pronunciata in grado di appello o inappellabile. Il ricorso all'analogia è del tutto incompatibile con la materia della libertà personale costituzionalmente garantita dall'art. 13 Cost. ..." (cfr. Cass. sez. 4 n. 37851 del 2.7.2007; conf. Cass. sez. 1 n. 00 266 del 19.1.1998). Il P.G. presso la Corte di appello di Bologna non era, pertanto, legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bologna. Conseguentemente il ricorso medesimo va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. a).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.G..
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2009