CASS
Sentenza 17 febbraio 2022
Sentenza 17 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/02/2022, n. 5745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5745 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ER FR nato a [...] il [...] parte offesa nel procedimento c/ NI AN avverso il decreto del 03/04/2017 del GIP TRIBUNALE di VERONA udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
lette le conclusioni del PG;
RITENUTO IN F,ATTO 1. AN OZ ricorre per mezzo del difensore, Avv. Giuseppe Trimeloni, chiedendone l'annullamento, avverso il provvedimento di archiviazione emesso il 3 aprile 2017 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona in relazione al reato di cui all'art. 595 cod. pen., iscritto a carico di CE ON. A fondamento dell'impugnazione, il richiedente deduce la nullità del decreto, emesso inaudita altera parte nonostante la persona offesa avesse proposto tempestiva opposizione il 10 gennaio 2017. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 5745 Anno 2022 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: TUDINO ALESSANDRINA Data Udienza: 22/11/2021 2. Il Procuratore Generale della Repubblica ha trasmesso, in data 5 novembre 2021, conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1.Va preliminarmente rilevato che correttamente il Tribunale di Verona, investito del reclamo ex art. 410-bis cod. proc. pen. avverso il decreto di archiviazione, pronunciato precedentemente all'entrata in vigore della L n. 103 del 23 giugno 2017, lo ha convertito in ricorso per cassazione, rimedio invece esperibile secondo il principio tempus regit actum. 2. Sussiste la nullità denunciata con l'impugnazione. 2.1. Il ricorrente deduce la violazione dell'art. 409 cod. proc. pen. per avere il Giudice per le indagini preliminari disposto l'archiviazione del procedimento con decreto senza prendere in esame l'atto di opposizione, tempestivamente depositato. Documenta, infatti, con apposite allegazioni, di avere ricevuto la notifica dell'avviso ex art. 408 cod. proc. pen. in data 2 gennaio 2017 e di avere depositato l'atto di opposizione il 10.01.2017, di non aver ricevuto alcuna comunicazione della fissazione dell'udienza ex art. 409 c.p.p., apprendendo, solo successivamente ed a seguito di richiesta ai sensi dell'art. 335 cod. proc. pen., che il procedimento era stato archiviato. 2.2. Con orientamento consolidato, questa Corte ha affermato che il decreto di archiviazione, emesso ai sensi dell'art. 409, comma 1, cod. proc. pen. dal g.i.p., al quale, per causa addebitabile solo agli uffici interessati, non sia pervenuta o sia stata comunicata tardivamente l'opposizione tempestivamente proposta dalla persona offesa, deve essere annullato senza rinvio con restituzione degli atti al giudice per gli adempimenti di cui all'art. 410 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 13118 del 19/01/2018, N., Rv. 273045). L'omessa disamina dell'opposizione ha determinato, invero, la pretermissione della valutazione in ordine alla ammissibilità della stessa;
valutazione in esito alla quale il G.i.p. avrebbe potuto assumere le conseguenti determinazioni, scegliendo di adottare, de plano, la declaratoria di archiviazione, in ipotesi di ritenuta inammissibilità della opposizione, nonché di infondatezza della notizia di reato, ovvero, in alternativa, di fissare la comparizione delle parti per valutare in 2 contraddittorio con le stesse la decisione da assumere rispetto alla richiesta proveniente dalla Procura. Ne consegue la chiara violazione del principio del contraddittorio giacché la mancata trasmissione dell'opposizione preclude in radice il diritto di intervento della persona offesa, tanto da giustificare il ricorso per Cassazione giusta il combinato disposto di cui all'art. 409, comma 6 e art. 127 cod., comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 28432 del 13/06/2013, Iannelli, Rv. 256352). 3. L'ordinanza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio, con conseguente trasmissione degli atti al GIP per gli adempimenti di competenza.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Verona per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 22 novembre 2021 Il Consigliere estensore
lette le conclusioni del PG;
RITENUTO IN F,ATTO 1. AN OZ ricorre per mezzo del difensore, Avv. Giuseppe Trimeloni, chiedendone l'annullamento, avverso il provvedimento di archiviazione emesso il 3 aprile 2017 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona in relazione al reato di cui all'art. 595 cod. pen., iscritto a carico di CE ON. A fondamento dell'impugnazione, il richiedente deduce la nullità del decreto, emesso inaudita altera parte nonostante la persona offesa avesse proposto tempestiva opposizione il 10 gennaio 2017. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 5745 Anno 2022 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: TUDINO ALESSANDRINA Data Udienza: 22/11/2021 2. Il Procuratore Generale della Repubblica ha trasmesso, in data 5 novembre 2021, conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1.Va preliminarmente rilevato che correttamente il Tribunale di Verona, investito del reclamo ex art. 410-bis cod. proc. pen. avverso il decreto di archiviazione, pronunciato precedentemente all'entrata in vigore della L n. 103 del 23 giugno 2017, lo ha convertito in ricorso per cassazione, rimedio invece esperibile secondo il principio tempus regit actum. 2. Sussiste la nullità denunciata con l'impugnazione. 2.1. Il ricorrente deduce la violazione dell'art. 409 cod. proc. pen. per avere il Giudice per le indagini preliminari disposto l'archiviazione del procedimento con decreto senza prendere in esame l'atto di opposizione, tempestivamente depositato. Documenta, infatti, con apposite allegazioni, di avere ricevuto la notifica dell'avviso ex art. 408 cod. proc. pen. in data 2 gennaio 2017 e di avere depositato l'atto di opposizione il 10.01.2017, di non aver ricevuto alcuna comunicazione della fissazione dell'udienza ex art. 409 c.p.p., apprendendo, solo successivamente ed a seguito di richiesta ai sensi dell'art. 335 cod. proc. pen., che il procedimento era stato archiviato. 2.2. Con orientamento consolidato, questa Corte ha affermato che il decreto di archiviazione, emesso ai sensi dell'art. 409, comma 1, cod. proc. pen. dal g.i.p., al quale, per causa addebitabile solo agli uffici interessati, non sia pervenuta o sia stata comunicata tardivamente l'opposizione tempestivamente proposta dalla persona offesa, deve essere annullato senza rinvio con restituzione degli atti al giudice per gli adempimenti di cui all'art. 410 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 13118 del 19/01/2018, N., Rv. 273045). L'omessa disamina dell'opposizione ha determinato, invero, la pretermissione della valutazione in ordine alla ammissibilità della stessa;
valutazione in esito alla quale il G.i.p. avrebbe potuto assumere le conseguenti determinazioni, scegliendo di adottare, de plano, la declaratoria di archiviazione, in ipotesi di ritenuta inammissibilità della opposizione, nonché di infondatezza della notizia di reato, ovvero, in alternativa, di fissare la comparizione delle parti per valutare in 2 contraddittorio con le stesse la decisione da assumere rispetto alla richiesta proveniente dalla Procura. Ne consegue la chiara violazione del principio del contraddittorio giacché la mancata trasmissione dell'opposizione preclude in radice il diritto di intervento della persona offesa, tanto da giustificare il ricorso per Cassazione giusta il combinato disposto di cui all'art. 409, comma 6 e art. 127 cod., comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 28432 del 13/06/2013, Iannelli, Rv. 256352). 3. L'ordinanza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio, con conseguente trasmissione degli atti al GIP per gli adempimenti di competenza.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Verona per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 22 novembre 2021 Il Consigliere estensore