Sentenza 5 giugno 2009
Massime • 1
Il giudice penale può disporre, su richiesta della parte civile e sempre che ricorrano i presupposti, il sequestro conservativo indipendentemente dal fatto che sul bene gravi anche la cautela civile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/06/2009, n. 26056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26056 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 05/06/2005
Dott. BARTOLINI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 990
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RENZO Michele - Consigliere - N. 9173/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI IA;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Michele Renzo;
Sentito il Pubblico Ministero, Sost. Proc. Gen. Dott. Galati Giovanni, che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso;
Sentito il difensore della ricorrente, avv. Mori Sergio, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
La Corte osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 24 settembre 2008 il Tribunale di Pisa, su richiesta delle parti civili del processo per truffa
contro
RI IA, disponeva il sequestro conservativo di cinque beni immobili di proprietà dell'imputata. Quest'ultima proponeva riesame, che il Tribunale di Pisa respingeva con ordinanza in data 12 dicembre 2008. Il Tribunale riteneva la sussistenza dei presupposti del provvedimento e, con riferimento all'eccezione dell'imputata secondo cui gli stessi beni erano stati già oggetto di un precedente sequestro conservativo concesso in sede civile, eseguito e mai revocato, rilevava che i due sequestri potevano concorrere, avendo distinti presupposti e finalità.
Contro il provvedimento ricorre RI IA denunciando violazione dell'art. 75 c.p.p. e art. 316 c.p.p., comma 2, in quanto il sequestro sarebbe stato inutilmente concesso su beni che erano colpiti dallo stesso vincolo di sequestro conservativo, a garanzia degli stessi crediti, disposto nel corso del giudizio civile precedentemente intrapreso dagli stessi soggetti che in seguito, dopo aver trasferito l'azione civile nel processo penale, hanno richiesto e ottenuto il sequestro conservativo in sede penale. Secondo la ricorrente l'estinzione del giudizio civile conseguente al trasferimento della relativa azione in sede penale non coinvolgeva, in questo particolare, caso, la misura cautelare e non comportava applicazione dell'art. 669 novies.
Le parti civili resistono con memoria con la quale chiedono il rigetto del ricorso, sottolineando che una di esse non aveva chiesto il sequestro conservativo in sede civile, sicché gli argomenti utilizzati dal ricorrente non erano spendibili quantomeno nei suoi confronti.
Il ricorso non è fondato.
Occorre partire da un dato obiettivo: il diritto positivo non disciplina in modo espresso la sorte del sequestro conservativo disposto in sede civile quando l'azione sia trasferita in sede penale. Il dato letterale porta quindi inevitabilmente a ritenere che esso possa divenire inefficace ex art. 669 novies c.p.c. a seguito della rinuncia agli atti del giudizio conseguente al trasferimento dell'azione civile in sede penale. Il dato funzionale e sistematico non consente di formulare obiezioni definitive ad un regime giuridico così ricostruito, perché la decadenza della misura cautelare in sede civile sembra coerente con la sorte che subiscono tutte le attività compiute in quella sede, che non possiedono alcuna efficacia diretta in sede penale;
ne' potrebbero nutrirsi perplessità fondate su una diminuzione di tutela del danneggiato, vuoi perché essa deriverebbe da una scelta volontaria e consapevole, vuoi perché anche nel processo penale vi sono strumenti cautelari a presidio delle domande risarcitorie e restitutorie. È proprio in questa disciplina che la ricorrente addita l'indizio normativo dal quale si potrebbe risalire all'affermazione della persistenza della misura cautelare concessa in sede civile anche dopo l'estinzione per trasferimento dell'azione: ella si riferisce al combinato disposto dell'art. 669 quater c.p.c. e art. 669 ter c.p.c., in forza del quale quando l'azione civile è stata esercitata o trasferita nel processo penale è competente per le misure cautelari il giudice del luogo ove il provvedimento deve eseguirsi. Ne deriverebbe che il potere cautelare del giudice civile si estende anche all'azione civile esercitata in sede penale e quindi sopravvive alla stessa estinzione divisata dall'art. 75 c.p.p.. L'argomento è erroneo, perché procede da una lettura monca dell'art. 669 quater c.p.c., la cui chiusa recita: salva l'applicazione del comma secondo dell'art. 316 c.p.p.. Nell'interpretazione di questa norma deve essere tenuto presente che essa disciplina il processo cautelare in genere e si applica ad ogni sorta di misura cautelare, dai sequestri ai provvedimenti innominati a contenuto conformativo o inibitorio. Per intuibili ragioni di equità e di costituzionalità (la tutela cautelare è un connotato necessario a conferire effettività al diritto costituzionale di agire in giudizio), il legislatore ha voluto assicurare la tutela cautelare, in tutta la sua estensione tipologica, anche a chi faccia valere le sue pretese civilistiche in sede penale. Tuttavia, la clausola di salvezza dedicata proprio all'art. 316 c.p.p. dimostra che si è preso atto dell'esistenza di un potere cautelare concorrente proprio in materia di sequestro conservativo, sicché la regola della "ultrattività" del potere cautelare del giudice civile trova un limite proprio nella concorrente prerogativa del giudice penale di concedere il sequestro conservativo: sarebbe invero singolare la sussistenza di due giudici egualmente competenti sulla stessa materia, con la possibilità di esercizio dello stesso potere in modo simmetrico e contrastante.
L'art. 669 quater c.p.c. sembra così provare l'assunto esattamente contrario a quello ipotizzato dalla ricorrente: nel senso che la tutela cautelare della pretesa civilistica portata in sede penale è prerogativa del giudice civile in tutti i casi, tranne che in materia di sequestro conservativo, limitatamente alle fasi del processo penale in cui esso può essere disposto.
La razionalità del costrutto normativo così ricomposto riposa sul concetto dell'unitarietà della tutela e del potere cautelare, che non può tollerare la contemporanea incidenza sulla stessa fattispecie di due distinti sistemi cautelari. La soluzione prospettata dalla ricorrente, secondo la quale il sequestro conservativo civile sopravviverebbe all'estinzione del processo, produrrebbe esattamente questa negativa conseguenza, poiché il giudice penale non resterebbe comunque espropriato del potere previsto dall'art. 316 c.p.p.. Potrebbero perciò trovarsi a convivere nello stesso processo altri sequestri conservativi concessi dal giudice penale (alla stessa parte su altri beni dell'obbligato o ad altre parti) in aggiunta a quello concesso dal giudice civile prima del trasferimento dell'azione penale. Può affermarsi con tranquillante certezza, argomentando proprio dalla clausola di salvezza contenuta nell'art. 669 quater c.p.c., che l'unica preoccupazione del legislatore in questa materia è stata proprio di evitare una simile promiscuità, sicché deve concludersi che il sequestro conservativo concesso dal giudice civile, non potendo coesistere con quello concesso dal giudice penale, non sopravvive all'estinzione del processo civile conseguente al trasferimento della relativa azione nel processo penale.
Si annota peraltro che anche abbracciando la contraria opinione della ricorrente ben difficilmente si potrebbe arrivare all'affermazione dell'illegittimità del sequestro concesso dal giudice penale: l'art.669 quater c.p.c. dimostra con evidenza che questi conserva intatto il relativo potere nel corso del giudizio di merito;
per contro, la preesistenza di un analogo vincolo non costituisce alcun ostacolo giuridico o di fatto all'imposizione di un'ulteriore cautela a favore dello stesso soggetto. Le differenze di regime giuridico e di stabilità tra l'istituto civilistico e il suo omologo penalistico (v., ad esempio, l'automatica inefficacia che consegue a sentenze civili non passate in giudicato ex art. 669 novies c.p.c., comma 3 che invece non si verifica in caso di sentenza di assoluzione penale non passata in giudicato) renderebbero in qualche misura non inutile la duplicazione della tutela, sicché anche sotto questo profilo il ricorso appare infondato.
Alla ritenuta infondatezza del ricorso si accompagna, ex lege, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2009