TAR Brescia, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 243
TAR
Ordinanza cautelare 14 ottobre 2022
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TAR
Sentenza 18 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità per omessa comunicazione di avvio del procedimento

    La mancata comunicazione è irrilevante ai sensi dell'art. 21 octies, comma 2, l. n. 241 del 1990, poiché l'Amministrazione ha congruamente argomentato le ragioni per cui il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

  • Rigettato
    Violazione del divieto di espulsione per presenza di familiari italiani

    La disposizione invocata (art. 19, comma 2, d.lgs. n. 286 del 1998) fa salvi i casi previsti dall'art. 13, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998, applicabile nel caso di specie trattandosi di straniero giudicato pericoloso per la sicurezza pubblica.

  • Rigettato
    Mancata considerazione della situazione complessiva del ricorrente

    La gravità dei reati commessi e la pericolosità sociale dimostrata dal ricorrente sono prevalenti e assorbenti rispetto agli aspetti di radicamento sociale, familiare e lavorativo, rendendo recessivi tali elementi rispetto all'allarme sociale indotto dai reati.

  • Rigettato
    Mancata applicazione dell'art. 9, comma 9, del T.U. Immigrazione

    Il particolare grado di pericolosità sociale dimostrato dal ricorrente giustifica il mancato rilascio di permesso ad altro titolo, ai sensi dell'art. 9, comma 9, d.lgs. n. 286 del 1998, in quanto l'espulsione può essere disposta per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Brescia, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 243
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
    Numero : 243
    Data del deposito : 18 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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