Ordinanza cautelare 14 ottobre 2022
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00243/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00706/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 706 del 2022, proposto da
-SS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Pezzucchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del decreto datato -SS-, prot. Cat. -SS- (doc. 1), notificato al ricorrente il 19.05.2022, con il quale il Questore di -SS- decretava la revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo n. -SS- di cui è titolare il ricorrente;
- nonché di tutti i provvedimenti presupposti e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 febbraio 2026 il dott. AO IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, cittadino marocchino, già titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari sino all’ultimo rinnovo dell’11 febbraio 2019, ha successivamente ottenuto il rilascio di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
La Questura di -SS-, con decreto datato 6 settembre 2021 ha revocato il predetto permesso UE, valorizzando le seguenti circostanze, in sintesi:
- lo straniero, in concorso con il fratello e altri dieci soggetti, è stato indagato in ordine ai seguenti capi di reato: « A) del delitto previsto e punito dagli artt. 110 c.p., 73 commi I e IV D.P.R 309/90, per avere, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 del citato decreto, ceduto sostanza stupefacente del tipo HASHISH e COCAINA. In particolare: … SS …. e ---SS…. per aver materialmente ceduto in favore di -SS- (per il quale si è proceduto con separato procedimento penale) sostanza stupefacente del tipo hashish, quantificata in gr. 3966,.07 lordi e sostanza stupefacente del tipo cocaina, quantificata in grammi 205,28 lordi; SS e -SS- per aver concordato e organizzato la consegna in favore di …SS…. In -SS-, il 7 maggio 2018; E) del delitto previsto e punito dagli arti. 110 c.p., 73 co. I D.P.R 309/90, per avere, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 del citato decreto, ceduto sostanza stupefacente del tipo COCAINA. In particolare: …..SS…in concorso con … SS.. per aver ceduto a …SS sostanza stupefacente del tipo cocaina, quantificabile in gr. 250; -SS- e -SS- per aver fornito contributo causale al perfezionamento della cessione e determinato il prezzo di vendita; In -SS-, il 19 ottobre 2018; M) del delitto previsto e punito dagli arti. 110 c.p., 73 co. I D.P.R. 309/90, per avere, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 del citato decreto, ceduto sostanza stupefacente del tipo COCAINA. In particolare: M1. …SS… riceveva da …SS… sostanza stupefacente del tipo cocaina, quantificata in gr. 1171 lordi, come disposto da …SS… e -SS-, i quali fornivano un contributo sostanziale e morale all'acquisto; In -SS-, il 23 dicembre 2018; M2) ….SS….riceveva da ….SS… sostanza stupefacente del tipo cocaina, quantificabile in chilogrammi due, come disposto da …SS… e -SS- i quali fornivano un contributo sostanziale e morale all'acquisto, corrispondendo a -SS- un'anticipazione di denaro ammontante a euro 19.000; In Nuvolera (BS), il 29 luglio 2018; -SS- ….SS.. riceveva da …SS… sostanza stupefacente del tipo cocaina, quantificabile in chilogrammi due, come disposto da ..SS… e -SS- i quali fornivano un contributo sostanziale e morale all'acquisto, corrispondendo a …SS…. un'anticipazione di denaro ammontante a euro 59.000; In Nuvolera (BS), il 8 luglio 2018; N. del delitto previsto e punito dall'art. 74 commi I e II D.P.R. 309/90, perché si associavano alfine di commettere un numero indeterminato di delitti di detenzione illecita, acquisto, ricevimento, consegna e vendita a terzi di stupefacente del tipo HASHISH e COCAINA svolgendo: …SS… e -SS- il ruolo di organizzatori, accordandosi con i fornitori di stupefacente sui quantitativi da acquistare e sul prezzo di acquisto, finanziando l'acquisto delle partite di cocaina e hashish del sodalizio, organizzando la fase distributiva dello stupefacente detenuto, accordandosi con i sodali sui prezzi da applicare ai clienti, corrispondendo ai sodali "operativi" denaro a titolo di provvigione per la mansione svolta »;
- con due successive ordinanze, emesse, rispettivamente, nel 2020 e 2021, il G.I.P. del Tribunale di -SS- ha, dapprima applicato al ricorrente la misura cautelare della custodia in carcere, per poi sostituire tale misura, con quella degli arresti domiciliari;
- in ordine ai fatti di reato, oggetto della sopracitata misura cautelare, il giudizio di pericolosità sociale e di minaccia per l'ordine pubblico è presunto dal legislatore in considerazione della gravità del delitto stesso, in relazione al particolare allarme sociale che provoca nella comunità nazionale lo spaccio di sostanza stupefacente;
- lo straniero, regolarmente soggiornate in Italia dal 1998 (ricongiungimento familiare con il padre), con le sue condotte ha dimostrato una spiccata inclinazione delinquenziale e l'adesione ad uno stile di vita antigiuridico, e pericoloso socialmente, manifestando quindi la volontà di non integrarsi nella comunità, in questo contesto, non può non assumere maggiore rilevo ostativo la circostanza che l'involuzione del percorso di inserimento sociale è avvenuto in una fase avanzata del soggiorno in Italia, quando le difficoltà iniziali avrebbero dovuto ormai essere superate e che la disponibilità di un permesso di soggiorno per lungo soggiornanti, con la conseguente possibilità di una piena integrazione nella comunità, non ha costituito un valido deterrente ad intraprendere gravi reati;
- il quadro complessivo delineato, con particolare riferimento alla tipologia e alla gravità dei delitti contestati, nonché al ruolo apicale del ricorrente nella vicenda e alla sua affinità a contesti criminali di primario spessore, è denso di elementi che suffragano una prognosi ampiamente sfavorevole del comportamento futuro, non rinvenendo elementi positivi valorizzatili, e apparendo del tutto recessiva, nonché inadeguata sotto il profilo dei contenimento della sua pericolosità, la presenza del nucleo famigliare d’origine sul territorio razionale. Le circostanze evidenziate sono altresì rilevatrici di una personalità rispetto alla quale la formale incensuratezza dell’imputato non appare idonea, per i motivi già sopra indicati, ad apprezzare una ridotta pericolosità.
Avverso il suddetto provvedimento il ricorrente ha proposto impugnazione, con ricorso depositato in data 5 agosto 2022, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi, in sintesi:
1. il provvedimento sarebbe illegittimo in ragione della omessa comunicazione di avvio del procedimento;
2. la Questura avrebbe violato l’art. 19, comma 2, d.lgs. n. 286 del 1998, che stabilisce il divieto di espulsione del cittadino straniero convivente con il coniuge o con parenti entro il secondo grado di nazionalità italiana, posto che il ricorrente vive con il padre, la madre e la sorella, tutti di nazionalità italiana, e non sussisterebbero i presupposti per disporre l’espulsione dello stesso dal territorio dello Stato;
3. l’Amministrazione non avrebbe preso in considerazione la situazione complessiva del ricorrente in relazione al suo percorso di vita, al suo inserimento sociale, alla sua attuale condizione, posto che il G.U.P., in primo grado, ha ritenuto di potergli concedere gli arresti domiciliari prima e l’autorizzazione al lavoro esterno poi;
4. il provvedimento impugnato sarebbe censurabile anche per la mancata, eventuale, applicazione dell’art. 9, comma 9, del T.U. Immigrazione, non sussistendo, in tesi, elementi per negare il rilascio di permesso ad altro titolo.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso.
Con ordinanza n. -SS-, pubblicata in data 14 ottobre 2022, l’epigrafato Tar ha respinto la domanda cautelare del ricorrente.
In data 9 dicembre 2025 il Ministero ha depositato documentazione, compresa una relazione della Questura di Brescia.
All’esito dell’udienza straordinaria di smaltimento PNRR del 6 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente.
Ai sensi dell’art. 9, comma 7, lett. c, d.lgs. n. 286 del 1998, « il permesso di soggiorno di cui al comma 1 [ovvero il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo] è revocato: (...) c) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4 », mentre la disposizione richiamata recita: « Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto (...) di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto, altresì, della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero ».
Nel caso di specie, la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo in titolarità dello straniero risulta motivata in modo articolato e puntuale, avendo la Questura valorizzato sia i fatti ascritti allo straniero, sia l’intervenuta adozione di provvedimenti cautelari da parte del giudice penale, che, pur in mancanza di una sentenza di condanna, sono idonei a corroborare il giudizio di pericolosità che l’Amministrazione può fondare, ai sensi dell’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286 del 1998, anche su elementi documentali e fattuali diversi e ulteriori.
In particolare, l’Amministrazione ha motivatamente e non illogicamente ritenuto lo straniero inserito in un circuito criminale legato ad una tipologia di reati – quelli inerenti gli stupefacenti – ad elevato impatto e allarme sociale, ritenendo il ricorrente, quindi, fondatamente pericoloso.
A dimostrazione della ragionevolezza della valutazione della Questura va sottolineato come, per i reati in questione, il ricorrente sia stato poi condannato sia in primo grado che in grado di appello, ancorché la Corte di Appello di Brescia abbia rimodulato la condanna alla, comunque significativa, pena di anni 5 e mesi 8 di reclusione.
L’Amministrazione ha altresì ritenuto, in modo motivato e non illogico, che la particolare gravità del reato e dei fatti commessi, e la pericolosità sociale che lo straniero ha conseguentemente dimostrato di possedere, siano prevalenti e assorbenti rispetto agli ulteriori profili normativamente rilevanti ai fini della revoca della permesso in esame, quali la durata del soggiorno in Italia dello straniero, il grado del suo radicamento sociale e lavorativo e l’esistenza in Italia di legami familiari sul territorio nazionale: l’Amministrazione, infatti, in modo non censurabile, ha ritenuto tutti i predetti aspetti recessivi rispetto all’allarme sociale indotto dalla tipologia di reati commessi dall’interessato e dalla “spiccata inclinazione delinquenziale” del medesimo.
Proprio il particolare grado di pericolosità sociale dimostrato dal ricorrente giustifica il mancato rilascio di permesso ad altro titolo, ai sensi dell’art. 9, comma 9, d.lgs. n. 286 del 1998.
Detta norma, infatti, se, da un lato, consente « allo straniero, cui sia stato revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo» di ottenere un « permesso di soggiorno per altro tipo in applicazione del presente testo unico », d’altronde, esclude tale possibilità per lo straniero « nei cui confronti non debba essere disposta l'espulsione ».
Ai sensi del comma 10 dell’art. 9, a tal proposito, « nei confronti del titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, l'espulsione può essere disposta: a) per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato; b) nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155; c) quando lo straniero appartiene ad una delle categorie indicate all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, sempre che sia stata applicata, anche in via cautelare, una delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55 ».
L’art. 13, d.lgs. n. 286 del 1998, poi, prevede, al comma 1, che « 1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri »; al comma 2, lett. c), che « L'espulsione è disposta dal prefetto, caso per caso, quando lo straniero ..c) appartiene a taluna delle categorie indicate negli articoli 1, 4 e 16, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ».
Il ricorrente, nel caso di specie, rientra certamente sia nelle previsioni del comma 10 dell’art. 9, che dell’art. 13, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998.
Ciò, implica, altresì, l’impossibilità di riconoscere fondatezza alla censura di parte ricorrente volta a valorizzare il dettato dell’art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286 del 1998, che vieta l’espulsione degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana.
Anche tale disposizione, infatti, fa salvi i « casi previsti dall'articolo 13, comma 1 », inciso normativo che può trovare applicazione nel caso di specie, trattandosi, come detto, di straniero giudicato pericoloso per la sicurezza pubblica.
Quanto precede, infine, rende irrilevante la (consapevole e dichiarata) omissione della comunicazione di avvio del procedimento da parte della Questura, quest’ultima avendo congruamente argomentato, sia nella motivazione dell’atto in questione sia nelle difese svolte in giudizio, le ragioni per le quali il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, con conseguente applicazione dell’art. 21 octies , comma 2, l. n. 241 del 1990.
Pertanto, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite del presente giudizio devono essere integralmente compensate, attesa la particolarità della controversia, ferma la regolamentazione delle spese di lite della fase cautelare così come disciplinata nell’ordinanza n. -SS- del 2022, sopra ricordata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del presente giudizio, ferma la regolamentazione delle spese di lite della fase cautelare così come disciplinata nell’ordinanza n. -SS- del 2022.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e le altre persone fisiche indicate in ricorso.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026, tenutasi da remoto con modalità telematiche, con l'intervento dei magistrati:
GE AB, Presidente
AO IN, Primo Referendario, Estensore
Laura Patelli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO IN | GE AB |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.