Sentenza 10 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/05/2001, n. 6527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6527 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2001 |
Testo completo
65 2 7 / 0 1 AULA "B" REPUBBLICA L oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LAVORO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.23267/99Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere R.G.N.01513/00 Dott. Guido VIDIRI Consigliere Consigliere Cron. 14550 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO LA TERZA Consigliere Dott. Maura Rep.ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto UD.19.02.2001 da TO I MA RM rapp.ta e difesa dall'avv. Pasquale Petrera, con il quale n. 52,elett.te domicilia in Roma, via Michele Mercati, presso lo studio dell'avv. Ennio Luponio, giusta procura speciale a margine del ricorso, ricorrente - 811
contro
IMMOBILIARE FEDERCOMMERCIO s.r.l. In liquidazione, in persona del liquidatore dott. Leonardo Paulillo, rapp.to e difeso dall'avv. Gaetano Scattarelli, 1 con il quale elett.te domicilia in Roma, vicolo Orbetelli, n. 31 (via Giulia), giusta procura speciale a margine del controricorso,
- controricorrente -
e
contro
FEDERAZIONE del COMMERCIO e del TURISMO della Provincia di Bari, intimata e da s.r.l. IMMOBILIARE FEDERCOMMERCIO in liquidazione, in persona del liquidatore dott. Leonardo Paulillo, rapp.to e difeso dall'avv. Gaetano Scattarelli, con il quale elett.te domicilia in Roma, vicolo Orbetelli, n. 31 (via Giulia), giusta procura speciale a margine del controricorso con ricorso incidentale, ricorrente incidentale
contro
RM TO I EM MA rapp.ta e difesa dall'avv. Pasquale Petrera, con il quale elett.te domicilia in Roma, via Michele Mercati, n. 52, presso lo studio dell'avv. Ennio Luponio, giusta procura speciale a margine del ricorso, ww controricorrente a ricorso incidentale w - per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Bari R.G. n. 00080/98, n. 01918/99 del 17.06/30.09.1999, 2 notificata in data 08/11 ottobre 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 febbraio 2001 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Uditi gli avv.ti Ennio Luponio, in virtù di delega dell'avv. Pasquale Petrera, per MA LA, e Gaetano Scattarella per la Immobiliare Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Raffaele Palmieri, che ha concluso, previa riunione dei ricorsi, per l'accoglimento del terzo motivo del ricorso principale e il rigetto degli altri motivi del medesimo ricorso e del ricorso incidentale. Svolgimento del processo Con sentenza n. 016687/97 del 30 settembre 06 novembre 1997 il TO di Bari accoglieva la domanda proposta da LA MA contro la Immobiliare s.r.l. (in appresso Immobiliare) e laFedercommercio Federazione del Commercio di Bari (in appresso Federazione), dichiarava l'inefficacia del licenziamento intimato alla ricorrente il 30 giugno 1994, e condannava la Immobiliare al pagamento in favore di essa MA della somma richiesta di lire 11.754.345 quale indennità pari a quindici mensilità della retribuzione globale di fatto, nonché al risarcimento del danno in misura delle mensilità non corrisposte dalla data del licenziamento a 3 a quella della sentenza, il tutto oltre accessori;
rigettava il TO le domande proposte contro la Federazione. Aveva dedotto la MA che, già impiegata alle dipendenze della Federazione fino al 1990 e poi, fino al 1994, senza soluzione di continuità, della Immobiliare, quest'ultima derivazione della Federazione, in data 16 maggio 1994 era stata licenziata con effetto immediato dalla Immobiliare;
che aveva impugnato il licenziamento perché illegittimo e adottato in carenza dei presupposti di legge;
che era creditrice della somma di lire 31.112.260 per indennità retributive e trattamento di fine rapporto;
che, pertanto, aveva agito per la condanna delle resistenti al pagamento della somma di cui sopra e della Immobiliare alle ulteriori somme di quindici mensilità di retribuzione globale di in luogo della fatto reintegrazione nel posto di lavoro per la richiesta illegittimità del licenziamento, e alle retribuzioni omesse dalla data del licenziamento a quella della sentenza e comunque non inferiore a cinque, e, in subordine, al risarcimento del danno pari a sei mensilità. Il Tribunale di Bari, in parziale riforma della appellata, condannava la Immobiliare al sentenza risarcimento del danno in favore della MA in misura di cinque mensilità della retribuzione globale di fatto, e confermava nel resto la sentenza pretorile;
spese del grado interamente compensate tra le parti. Osservava il Tribunale: non sussisteva l'eccepita violazione dell'art. 437 c.p.c., atteso che già in primo grado, e nella prima difesa, la Immobiliare aveva eccepito la legittimità del licenziamento essendo esso motivato - a causa dei cattivi dalla dismissione del servizio risultati economici degli esercizi precedenti cui era addetta la MA;
insussistente, invece, era la prova motivo oggettivo, atteso che,del giustificato successivamente al licenziamento, il servizio aveva continuato a funzionare fino al dicembre 1994 mediante inserimento di lavoratori già formalmente licenziati e asseritamente in azienda all'unico fine di provvedere agli ultimi adempimenti in vista della definitiva cessazione dell'attività; corretta, pertanto, era stata la pretorile sulla illegittimità del statuizione alla configurazione giuridica di licenziamento;
obbligazione con facoltà alternativa della prestazione di cui all'art. 1 della legge n. 108 del 1990 non seguiva l'applicabilità della disciplina ex art. 1288 C.C. afferente alla diversa ipotesi della obbligazione alternativa;
tuttavia, avendo la lavoratrice il diritto a richiedere la reintegrazione nel posto di lavoro, cui, però, non avrebbe potuto pervenirsi per la già intervenuta 5 cessazione di ogni attività, era venuta meno la obbligazione principale e, conseguentemente, la stessa facoltà prevista dall'art. 18, quinto comma, della legge n. 300 del 1970; conclusivamente, nulla era dovuto a tale titolo alla MA, cui spettava, invece, per la licenziamento, il risarcimento del illegittimità del danno, che andava liquidato, per equità, nella più limitata misura di cinque mensilità, in considerazione della cessazione dell'attività aziendale a distanza di soli cinque mesi dall'impugnato provvedimento;
per l'accoglimento solo parziale dell'appello sussistevano i giusti motivi della compensazione integrale tra le parti delle spese del grado. Ricorre per cassazione avversO la predetta sentenza MA LA con cinque motivi di censura. Non si è costituita la Federazione del Commercio e del Turismo della Provincia di Bari. Si è costituita con controricorso la Immobiliare, proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato affidato ad unico motivo articolato in più profili. La MA si è costituita avversO il ricorso incidentale. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi, essendo essi proposti avverso la medesima sentenza. 6 Con il primo motivo di ricorso principale MA LA denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.C., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, il tutto in relazione all'art. 360, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.: il TO aveva dichiarato la inefficacia del licenziamento perché oralmente intimato e non la illegittimità del licenziamento per carenza di prova sul giustificato motivo oggettivo;
né l'istruttoria si era mai svolta sull'asserita continuazione del servizio cui la lavoratrice era stata addetta fino al dicembre 1994 con inserimento di lavoratori già formalmente licenziati ovvero sui compiti di questi ultimi di attivarsi solo per gli ultimi adempimenti della cessazione dell'attività da parte dell'azienda; e dunque, anche l'affermazione della insussistenza del giustificato motivo oggettivo e lo stesso provvedimento di limitazione del danno a cinque mensilità, motivata quest'ultima proprio sull'avvenuta cessazione di attività, risentivano della svista sopra indicata;
in realtà la MA era stata licenziata in data 16 maggio 1994 e, successivamente alla intervenuta revoca, il 30 giugno 1994 oralmente, e cioè sette e sei mesi prima della pretesa cessazione. Con il secondo motivo di ricorso principale MA LA denunzia nullità della sentenza e/o del 7 procedimento, violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 132 e 437 c.p.c., 2697 e segg. C.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, il tutto in relazione all'art. 360, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.: la Immobiliare si era difesa in primo grado opponendo una pesante situazione economica finanziaria, donde la dismissione del servizio di assistenza contabile, deliberata secondo un piano di ristrutturazione conclusosi nel dicembre 1994, senza che si fosse mai fatto cenno alla cessazione dell'attività; della lavoratrice alla nonostante la opposizione introduzione di tale ultima circostanza con evidente immutazione del motivo di licenziamento (la cessazione di attività, peraltro non provata, si rivelava assorbente di fronte alla dismissione di un solo servizio), il giudice di appello aveva ritenuto insussistente la violazione dell'art. 437 c.p.c.. Con il terzo motivo di ricorso principale MA LA denunzia nullità della sentenza e/o del procedimento, violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 132 e 437 c.p.c., 6-8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e 1 legge 11 maggio 1990, n. 108, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, il tutto in relazione all'art. 360, nn. 3, 4 8 2 aveva ritenuto, e 5, c.p.c.: il Tribunale improponibilità della sostanzialmente adombrato, la domanda di pagamento della indennità di cui all'art. 1, ultimo comma, della legge n. 108/90 invocata, per non essere stata prima accolta quella di reintegrazione nel posto di lavoro;
in realtà, come pure era stato affermato da questa Corte, la MA ben poteva limitarsi a chiedere in giudizio tale indennità in sostituzione della reintegrazione, non essendo necessario un preventivo ordine del giudice in relazione a quest'ultima. Con il quarto motivo di ricorso principale MA LA denunzia nullità della sentenza e/o del procedimento, violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 132 e 437 c.p.c., 1285, 1463 e 1256 c.C., 6-8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, 18 della legge 20 maggio 108, n. 1970, n. 300, e 1 legge 11 maggio 1990, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, il tutto in relazione all'art. 360, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.: il Tribunale aveva stabilito che la chiusura dell'azienda aveva reso impossibile, per fatto non imputabile al debitore, la reintegrazione nel posto di lavoro, sicché alla lavoratrice non spettava neanche la indennità sostitutiva ex art. 1, ultimo comma, della legge n. 108/90; a parte la questione già svolta della rilevanza della cessione di 9 attività nel caso di specie e, comunque, della prova di essa e, infine, della sua non imputabilità alla società la indennità in questione era dovuta anche se il stessa, rapporto di lavoro non poteva essere ripristinato, non avendo neanche rilevanza a quale dei soggetti dei rapporti la impossibilità era imputabile. Con il quinto motivo di ricorso principale MA LA denunzia nullità della sentenza e/o del procedimento, violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., 1226, 2056, 1256 e 1463 c.c., 6-8 della legge 15 luglio 1966, 18 della legge 20 maggion. 604, 1970, n. 300, e 1 legge 11 maggio 1990, n. 108, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, il tutto in 360, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.: la relazione all'art. liquidazione cd. "equa" del danno in misura di sole cinque mensilità non teneva conto che la successiva cessazione di attività non poteva avere influenza sulla misura del risarcimento del danno, non potendosi far derivare la stessa dalla volontà del debitore, e che, comunque, dal licenziamento alla cessazione di attività erano trascorsi ricorrente aveva diritto alle sei mesi;
peraltro, la retribuzioni non corrisposte sia perché con l'inefficacia del licenziamento esso era come mai intimato, con il conseguente perdurare del rapporto e del relativo obbligo 10 h retributivo, sia perché la cessazione di attività non era causa di interruzione del rapporto, sia, infine, perché il rapporto poteva cessare solo con il pagamento della indennità di cui alla legge n. 108/90. Con l'unico motivo di ricorso incidentale la Immobiliare denunzia errato apprezzamento delle risultanze di prova, motivazione contraddittoria ed illogica, violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per errato governo delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio: la programmata cessazione dell'attività al 31 dicembre 1994 aveva portato al mantenimento in servizio di una decina di dipendenti, sul centinaio già occupati, per il disbrigo delle inevitabili incombenze direttamente collegate alla cessazione per i pochi mesi residui dal licenziamento della MA alla data della effettiva cessazione;
donde anche la impossibilità di ripescaggio della licenziata in mansioni equivalenti o di altre;
il governo delle spese dei giudizi di merito era illegittimo, attesa la cospicua liquidazione di esse in primo grado nonostante la iniqua decisione, ridimensionata in appello, e la dichiarata compensazione in secondo grado, atteso proprio il ridimensionamento in quella sede della sentenza di condanna di primo grado. Il primo motivo del ricorso principale è fondato per quanto innanzi si dirà. Z 11 La sentenza impugnata, nella parte espositiva fa esplicito riferimento alla decisione pretorile di dichiarazione di "inefficacia del licenziamento", ed analogo riferimento si rinviene nello stesso controricorso con ricorso incidentale in questa sede, allorché, sempre a proposito della sentenza di primo grado, si legge che il TO "non solo riteneva la inefficacia dell'asserito licenziamento verbale" etc. Orbene, la medesima sentenza impugnata, nella sua parte motiva e dispositiva, non fa la minima menzione decisione in tal senso della sentenza pretorile, della introducendo esclusivamente il tema della legittimità ○ meno del licenziamento intimato per iscritto il 16 maggio 1994 in funzione della pur dedotta insussistenza del giustificato motivo oggettivo. In realtà, come si evince dal citato controricorso, la MA era stata licenziata il 16 maggio 1994 per asserito giustificato motivo oggettivo e si era anche doluta "nel contempo di essere stata oggetto di un licenziamento inefficace in quanto, per essersi protratto il rapporto per giorni 37 rispetto alla ricezione della suddetta comunicazione di licenziamento, la sua successiva conferma resa verbalmente avrebbe dato luogo ad un licenziamento inefficace". Dunque, il tema dell'inefficacia del secondo licenziamento per le modalità 12 di intimazione di esso era stato regolarmente introdotto in causa e il TO ne aveva fatto oggetto di specifica pronunzia di accoglimento, avendo evidentemente ritenuto sussistente espressa о implicita revoca del primo licenziamento intimato per iscritto in data 16 maggio 1994. L'omissione di ogni menzione e dei conseguenti provvedimenti sul punto falsa l'intera pronunzia di secondo grado. A parte la diversa data di decorrenza dei licenziamenti con sicuro riflesso su tutte ledue illegittimità del conseguenze della pur accolta provvedimento per l'accertata insussistenza del giustificato motivo oggettivo, è del tutto evidente, in considerazione dei diversi effetti derivanti dalle distinte qualificazioni giuridiche dei due recessi, la incompletezza della sentenza impugnata indipendentemente dai motivi di appello (passaggio in giudicato della decisione pretorile sul licenziamento orale?) - se non altro sulle conseguenze economiche (e non) derivanti dalla insussistenza o meno del successivo allontanamento (orale) della lavoratrice dal posto di lavoro e quindi dalla qualificazione giuridica di esso, che pur era stato oggetto di esame, valutazione e specifica statuizione da parte del primo giudice nella sentenza appellata. h 13 Sul punto in esame, pertanto, la censura contenuta nel primo motivo di ricorso principale è fondata, la sentenza in relazione ad essa va cassata, e la causa rimessa ad altro giudice di merito, che si designa nella Corte di Appello di Bari. Gli altri motivi del ricorso principale e lo stesso ricorso incidentale sono evidentemente assorbiti. Le questioni con essi proposte non possono, per i ricordati diversi effetti riconducibili al tipo di licenziamento intimato, prescindere dalla qualificazione giuridica dei due recessi denunziati con l'atto introduttivo del giudizio. Il primo motivo del ricorso principale, pertanto, va accolto per quanto di ragione, assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale. Il giudice di rinvio provvederà, a norma dell'art. 385, terzo comma, c.p.c. anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
C o rt e riunisce i ricorsi, accoglie per la quanto di ragione il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri motivi del medesimo ricorso e il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte, e rinvia, anche per le h 14 spese del giudizio di cassazione alla Corte di Appello di Bari. Così deciso in Roma il 19 febbraio 2001. Il Consigliere est. Giovanni Mazzarella Il Presidente Ianfiruberto Giovannilfarrarella Giuse Still IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 10 MAG. 2001 E M E CAoggi,. R P U S IL R ERE O C 3 3 0 1 5 A I . S . S D T R N , A T O A ' , 3 L L L A 7 L S - O E E 8 B - P D I 1 S I D 1 I S N N A E G E T S O G S I O G A P A E D L M E O I , T A A O T I L R D R L T I E S E I D T D G N O E E R S E 15