CASS
Sentenza 7 marzo 2023
Sentenza 7 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/03/2023, n. 9474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9474 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MA CO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIA udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO;
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 9474 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: DI SALVO EMANUELE Data Udienza: 30/11/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. TE TO, in qualità di erede di TE BE, deceduto il 12 luglio 2010, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale è stata rigettata l'istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione subita da TE BE in ordine ai reati di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione, sfruttamento della prostituzione, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, riduzione in schiavitù e sequestro di persona. A seguito di appello ex art 310 cod. proc. pen. avverso ordinanza reiettiva di richiesta di revoca della misura cautelare, il Tribunale aveva disposto, con ordinanza del 1 marzo 2022, la scarcerazione di TE BE, il quale successivamente, nelle more del procedimento, decedette. La Corte di assise, con sentenza dell'8 . 1uglio 2019, ha assolto tutti gli altri imputati perché il fatto non sussiste. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché, in presenza di una pluralità di contestazioni, alcune delle quali inerenti a reati dichiarati prescritti, la declaratoria di prescrizione non preclude la corresponsione dell'indennizzo ex art. 314 cod. proc. pen., tanto più laddove la prescrizione venga dichiarata in udienza preliminare e quindi sulla base di una valutazione funzionalmente circoscritta all'idoneità delle risultanze investigative a sostenere l'accusa in giudizio. Nella specie, l'impianto accusatorio è stato integralmente smantellato dalla Corte di assise, la cui pronuncia ha sancito la totale innocenza degli oltre cento imputati. Nè vi è alcuna motivazione che consenta di escludere una formula assolutoria più ampia, poiché il G.u.p. si è limitato ad un giudizio prognostico in ordine agli sviluppi dibattimentali delle risultanze acquisite, senza entrare nel merito della vicenda. 3. Con requisitoria scritta, ex art. 611 cod. proc. pen., il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. La doglianza formulata dal ricorrente è manifestamente infondata. Risulta infatti dalla motivazione del provvedimento impugnato che in ordine ai reati di cui agli artt. 110,629 cod. pen.; 3 n. 4, 5 e 8, 4 n. 1, 2, 5 e 7 legge n. 75 del 1958 nonché in ordine al delitto di cui agli artt. 81 cpv. 110, 605 cod. pen. (capi 9 e16, già rispettivamente capi I e Q dell'imputazione cautelare) è intervenuta pronuncia di prescrizione emanata dal G.u.p. in data 1 marzo 2017. Dunque le predette contestazioni non sono mai state oggetto di proscioglimento nel merito né per il padre del ricorrente né per gli altri imputati. E correttamente il giudice di merito ha richiamato il consolidato principio di diritto, enucleabile dalla 1 Così deciso il 30/11/2022. giurisprudenza citata dalla Corte d'appello (alla quale possono aggiungersi Sez. 4, n. 27466 del 26/3/2009, Rv. 245108; Sez. 4, n. 18343 del 2/3/2007, Rv. 236411; Sez. 4, n 3590 del 4/12/2006, dep. 2007, Rv. 236010), secondo cui, allorché il provvedimento restrittivo della libertà personale si fondi su più contestazioni, la condanna o il proscioglimento con formula non di merito anche per una sola delle imputazioni, che sia stata comunque autonomamente idonea a legittimare la compressione della libertà impedisce il sorgere del diritto alla riparazione, risultando irrilevante il proscioglimento con formula di merito dalle altre imputazioni. Ed è assolutamente incontrovertibile che le imputazioni di estorsione, sfruttamento della prostituzione e sequestro di persona fossero tali da legittimare autonomamente la restrizione della libertà. Né si vede come la circostanza che la declaratoria di prescrizione sia intervenuta in udienza preliminare possa elidere la rilevanza di tale principio, saldamente fondato sul tenore testuale dell'art. 314, comma 1 cod.,proc. pen., che ancora il diritto alla riparazione ad un numerus clausus di formule di proscioglimento, nel novero delle quali non figura la declaratoria di prescrizione, che non sancisce certo l'ingiustizia della detenzione. 5. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 9474 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: DI SALVO EMANUELE Data Udienza: 30/11/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. TE TO, in qualità di erede di TE BE, deceduto il 12 luglio 2010, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale è stata rigettata l'istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione subita da TE BE in ordine ai reati di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione, sfruttamento della prostituzione, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, riduzione in schiavitù e sequestro di persona. A seguito di appello ex art 310 cod. proc. pen. avverso ordinanza reiettiva di richiesta di revoca della misura cautelare, il Tribunale aveva disposto, con ordinanza del 1 marzo 2022, la scarcerazione di TE BE, il quale successivamente, nelle more del procedimento, decedette. La Corte di assise, con sentenza dell'8 . 1uglio 2019, ha assolto tutti gli altri imputati perché il fatto non sussiste. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché, in presenza di una pluralità di contestazioni, alcune delle quali inerenti a reati dichiarati prescritti, la declaratoria di prescrizione non preclude la corresponsione dell'indennizzo ex art. 314 cod. proc. pen., tanto più laddove la prescrizione venga dichiarata in udienza preliminare e quindi sulla base di una valutazione funzionalmente circoscritta all'idoneità delle risultanze investigative a sostenere l'accusa in giudizio. Nella specie, l'impianto accusatorio è stato integralmente smantellato dalla Corte di assise, la cui pronuncia ha sancito la totale innocenza degli oltre cento imputati. Nè vi è alcuna motivazione che consenta di escludere una formula assolutoria più ampia, poiché il G.u.p. si è limitato ad un giudizio prognostico in ordine agli sviluppi dibattimentali delle risultanze acquisite, senza entrare nel merito della vicenda. 3. Con requisitoria scritta, ex art. 611 cod. proc. pen., il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. La doglianza formulata dal ricorrente è manifestamente infondata. Risulta infatti dalla motivazione del provvedimento impugnato che in ordine ai reati di cui agli artt. 110,629 cod. pen.; 3 n. 4, 5 e 8, 4 n. 1, 2, 5 e 7 legge n. 75 del 1958 nonché in ordine al delitto di cui agli artt. 81 cpv. 110, 605 cod. pen. (capi 9 e16, già rispettivamente capi I e Q dell'imputazione cautelare) è intervenuta pronuncia di prescrizione emanata dal G.u.p. in data 1 marzo 2017. Dunque le predette contestazioni non sono mai state oggetto di proscioglimento nel merito né per il padre del ricorrente né per gli altri imputati. E correttamente il giudice di merito ha richiamato il consolidato principio di diritto, enucleabile dalla 1 Così deciso il 30/11/2022. giurisprudenza citata dalla Corte d'appello (alla quale possono aggiungersi Sez. 4, n. 27466 del 26/3/2009, Rv. 245108; Sez. 4, n. 18343 del 2/3/2007, Rv. 236411; Sez. 4, n 3590 del 4/12/2006, dep. 2007, Rv. 236010), secondo cui, allorché il provvedimento restrittivo della libertà personale si fondi su più contestazioni, la condanna o il proscioglimento con formula non di merito anche per una sola delle imputazioni, che sia stata comunque autonomamente idonea a legittimare la compressione della libertà impedisce il sorgere del diritto alla riparazione, risultando irrilevante il proscioglimento con formula di merito dalle altre imputazioni. Ed è assolutamente incontrovertibile che le imputazioni di estorsione, sfruttamento della prostituzione e sequestro di persona fossero tali da legittimare autonomamente la restrizione della libertà. Né si vede come la circostanza che la declaratoria di prescrizione sia intervenuta in udienza preliminare possa elidere la rilevanza di tale principio, saldamente fondato sul tenore testuale dell'art. 314, comma 1 cod.,proc. pen., che ancora il diritto alla riparazione ad un numerus clausus di formule di proscioglimento, nel novero delle quali non figura la declaratoria di prescrizione, che non sancisce certo l'ingiustizia della detenzione. 5. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.