Sentenza 26 marzo 2009
Massime • 1
In materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, se il provvedimento restrittivo della libertà è fondato su più contestazioni, il proscioglimento con formula non di merito anche da una sola di queste, semprechè autonomamente idonea a legittimare la compressione della libertà, impedisce il sorgere del diritto, irrilevante risultando il pieno proscioglimento dalle altre imputazioni. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che il giudice di merito aveva fatto corretta applicazione del suddetto principio, non riconoscendo il diritto alla riparazione in una vicenda in cui l'imputato, pur prosciolto nel merito da alcune delle imputazioni, era stato prosciolto per prescrizione da altra imputazione, costituente, anche per se sola, attesi i limiti edittali, titolo legittimante l'emissione o il mantenimento del provvedimento cautelare).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/03/2009, n. 27466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27466 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 26/03/2009
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 719
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - N. 12152/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN TR, n. a Marsala (Trapani) il 9/3/1970;
avverso l'ordinanza del 19/12/2006 della Corte di Appello di Palermo, udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IZZO Fausto;
lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
Osserva:
FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza del 19/12/2006 la Corte di Appello di Palermo, rigettava l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da IN TR.
Questi, arrestato in esecuzione di ordinanza cautelare del GIP del Tribunale di Palermo per artt. 416 bis e ter c.p., era rimasto detenuto dal 22/1/2002 al 14/5/2003; successivamente, con sentenza del GUP di Palermo del 23/12/2003 era stato assolto per non aver commesso il fatto dal delitto di cui all'art. 416 bis c.p. e, derubricata l'imputazione di cui all'art. 416 ter c.p. in D.P.R. n.361 del 1957, art. 96 (promesse di utilità in periodo di consultazioni elettorali), tale ultimo reato era stato dichiarato prescritto. A motivazione del provvedimento di rigetto la Corte territoriale ha affermato che per valutare la sussistenza del diritto all'equo indennizzo in caso di pluralità di imputazioni, non era sufficiente l'assoluzione per una di esse, ma necessitava il proscioglimento con formula piena per tutte le accuse. Pertanto avendo il giudice dichiarato la prescrizione, l'istante non aveva alcun diritto alla percezione dell'indennità.
2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del difensore deducendo la insufficienza della motivazione e violazione di legge. Invero nella motivazione dell'ordinanza la Corte non aveva tenuto conto che già al momento dell'adozione dell'ordinanza cautelare, se il fatto fosse stato correttamente qualificato, il giudice non avrebbe potuto adottare la misura cautelare, in quanto già prescritto.
Il P.G. ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Le problematiche che sono sottoposte all'attenzione di questa Corte sono due : a) se il proscioglimento con una formula non di merito, anche per una sola imputazione, inibisca o meno il riconoscimento dell'equo indennizzo;
b) se sia inibito il riconoscimento della indennità in caso di derubricazione dell'originaria accusa in base alla quale era stato adottato il provvedimento restrittivo.
3.1. In ordine al primo quesito, questa Corte ha avuto modo di precisare che "In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione deve ritenersi che, nel caso di processo cumulativo, se il provvedimento restrittivo della libertà è fondato su più contestazioni, il proscioglimento con formula non di merito anche da una sola fra queste, - sempreché autonomamente idonea a legittimare la compressione della libertà stessa, - impedisce il sorgere del diritto alla riparazione, irrilevante risultando il pieno proscioglimento dalle altre imputazioni" (Cass. 4^, 421/1996, Zaccaria;
conf. Cass. 4^, 18343/2007, Ferlini). Ne consegue che, come nel caso oggetto di giudizio, non può essere riconosciuto l'indennizzo nell'ipotesi in cui per le imputazioni per le quali fu emanata la misura, il proscioglimento non è adottato con una formula di merito.
3.2. Quanto al secondo quesito, la giurisprudenza di questa Corte palesa un contrasto giurisprudenziale. Secondo un primo orientamento, "In tema di riparazione per ingiusta detenzione, deve ritenersi escluso il diritto alla riparazione nel caso in cui l'ingiustizia della detenzione venga correlata alla intervenuta riqualificazione del fatto all'esito del dibattimento, con conseguente derubricazione del reato contestato nell'incidente cautelare in altro meno grave, i cui limiti edittali di pena non avrebbero consentito l'applicazione della misura custodiale. In tal caso, infatti, non è intervenuta una sentenza di proscioglimento nel merito, ne' una decisione irrevocabile che abbia accertato la violazione originaria degli artt.273 e 280 c.p.p. (Cass. 4^, n. 26368/2007, Ucciero).
Secondo altro orientamento, l'equo indennizzo non sarebbe inibito se la nuova qualificazione del fatto integra un reato per il quale, in relazione ai limiti edittali di pena, non era consentita la misura cautelare (Cass. 4^, n. 36907/2007, Larosa). Nel caso de quo, l'originaria imputazione di cui all'art. 416 ter c.p. è stata derubricata nel delitto previsto dal D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 96, che prevede una massimo edittale di pena di anni quattro e che, quindi, avrebbe consentito l'adozione della misura della custodia cautelare carceraria.
Per quanto detto il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
Consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 1.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2009