Sentenza 12 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/02/2002, n. 1972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1972 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN MED L PO14 972 02 UPREMA DECASSAZIONE LA CORTE Oggetto APPALTO SEZIONE SECONDA CIVILE CON BUTE PUBBLICO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rafaele CORONA Presidente R.G.N. 17793/99 4852 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Consigliere Cron. Rep. 540 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Rel. Consigliere Ud. 04/12/01 Dott. Carlo CIOFFI Dott. Umberto GOLDONI Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE IL SOLES ORE Richiesta copia studio,SENTEN ZA dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti 12 FEB. 2002 COMUNE DI GELA, in persona del Sindaco IL CANCELLIERE p.t.Avv. FRANCESCO GALLO, elettivamente domiciliato in ROMA VLE PAOLO ORLANDO 25, presso lo studio difeso dall'avvocato €1,55 L3000 dell'avvocato INFUSO CARMELO, NCELLERIA GIACOMO VENTURA, giusta delega in atti;
ricorrente DG723878
contro
UE EM, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO IELO, che lo difende unitamente all'avvocato 2001 FRANCESCO PANEPINTO, giusta delega in atti;
1641 controricorrente -1- avverso la sentenza n. 84/99 della Corte d'Appello di CALTANISSETTA, depositata il 24/04/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/01 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito l'Avvocato Gaetano IACONO, per delega dell'Avvocato G.VENTURA, depositata in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Francesco PANEPINTO, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il 16 ottobre 1976 il Comune di Gela e l'ing. Emanuele UE stipularono un contratto d'opera professionale con il quale quest'ultimo fu incaricato della progettazione di una costruenda scuola elementare. Il contratto ebbe regolare esecuzione: il professionista redasse il progetto, e il Comune pagò il suo compenso. Regolare esecuzione non ebbe, invece, il contratto con cui il Comune appaltò ad un'impresa la costruzione della scuola progettata dall'ing. Emanuele UE: l'impresa appaltatrice fallì, ed i lavori di costru- zione della scuola, quando erano stati eseguiti nella misura del 65 %, venne- ro interrotti. Per riprenderli, e portarli a termine, il Comune incaricò l'ing. Emanuele UE di aggiornare il suo progetto, per renderlo conforme alle norme di legge nel frattempo entrate in vigore e alle prescrizioni tecniche del C.T.A.R, di dirigere i lavori di completamento della scuola, e di conta- bilizzarli. Provveduto a tanto, l'ing. Emanuele UE chiese al Comune il pagamento del suo compenso, ammontante a poco più di 51.323.368 lire;
e dopo vana attesa, si rivolse al Presidente del Tribunale di Gela, ed ottenne decreto ingiuntivo di condanna del Comune al pagamento di tale somma. Il Comune propose opposizione (atto notificato il 30 aprile 1990), con cui sostenne di nulla dovere, essendosi il professionista limitato ad un semplice aggiornamento del suo precedente elaborato, per quale aveva già percepito il relativo compenso;
in corso di causa pagò comunque quanto chiesto dall'ing. Emanuele UE, giusta delibera della sua Giunta del 12 luglio 1991. Il 12 giugno 1996 il Tribunale di Gela pronunziò sentenza con cui, disapplicata tale deliberazione (perché viziata da eccesso di potere) ai sensi degli art. 4 e 5 della legge sull'abolizione del contenzioso amministra- tivo, e ritenuto che Emanuele UE non aveva provato il suo credito, accol- se l'opposizione. Di segno completamente diverso è stata la sentenza pronunziata in appello dalla Corte di Caltanisetta. La Corte nissena ha innanzi tutto affermato che la deliberazione detta non poteva essere disapplicata dall'autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi degli art. 4 e 5 della legge sull'abolizione del contenzioso amministra- tivo, dal momento che in essa è ravvisabile un negozio posto in essere dal Comune nel quadro di un rapporto di natura privatistica;
ha poi ravvisato in essa un riconoscimento di debito, e per tale ragione ha rigettato l'opposizione; non senza rilevare che dalla documentazione agli atti emerge che l'attività espletata dall'ing. Emanuele UE nell'assolvimento del se- condo incarico, nel dettaglio specificata, è stata diversa da quella posta in essere nell'adempimento dell'obbligazione assunta con il contratto d'opera stipulato nel 1976, e che il professionista, diversamente da quanto affermato dal Tribunale di Gela, aveva quindi provato il credito del quale aveva chie- sto soddisfazione. Il Comune di Gela ha chiesto la cassazione di tale sentenza per due motivi. Emanuele UE ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il controricorrente ha preliminarmente eccepito la inammissibi- lità del ricorso, rilevando che nella copia di quest'ultimo a lui consegnata in occasione della sua notificazione non è trascritta la procura cui si fa cenno nella sua epigrafe. L'eccezione è infondata. Il collegio ritiene di dover aderire al più recente orientamento giurisprudenziale (vedi di ultimo Cassazione civile sez. III, 17 maggio 2001, n. 6766) a termini del quale la mancata trascrizione, nella copia notificata del ricorso per cassazione, del mandato al difensore, non è causa di inam- missibilità del ricorso, quando dall'epigrafe del ricorso stesso risulti (come nella specie) che il mandato è steso a margine dell'atto, essendo sufficiente la semplice indicazione della procura nella copia notificata anche ai fini della certezza dell'anteriorità del rilascio. I due motivi per cui il Comune di Gela ha chiesto la cassazione della sentenza impugnata investono le due argomentazioni in cui si articola la motivazione della sentenza impugnata, ognuna delle quali da sola è in grado, ovviamente se corrette, di giustificare la decisione adottata. Con il primo motivo di ricorso il Comune di Gela sostiene che la deliberazione della sua Giunta del 12 luglio 1991 (con cui aveva, in penden- za del giudizio di opposizione, deciso di pagare a Emanuele UE il com- penso da lui richiesto con il decreto opposto) non può valere come ricono- scimento di debito, perché tale atto era viziato da eccesso di potere, e cor- rettamente è stato disapplicato da Tribunale ai sensi dell'art. 5 della legge 20 3 marzo 1865 n. 2248, all. E;
comunque perché tale deliberazione è stata poi annullata in sede di controllo. Con il secondo motivo del suo ricorso il Comune di Gela affer- ma che la Corte d'appello non ha preso in considerazione la sua tesi difensi- va con cui aveva sostenuto che “gli importi indicati in decreto ingiuntivo costituivano una duplicazione rispetto alle corresponsioni già ottenute ed in- cassate per le prestazioni di progettazione rese in forza del precedente inca- rico risalente al 1976"; e denunzia al riguardo la mancanza di motivazione. Questa seconda censura è infondata. La Corte territoriale ha preso in esame tale tesi difensiva, ed ha compiutamente evidenziato le ragioni per cui ha affermato che le prestazioni rese da Emanuele UE per adempiere le obbligazione assunte con il secon- do contratto da lui stipulato con il Comune di Gela furono diverse da quelle rese per adempiere quelle assunte con il primo. Tali ragioni il ricorrente non ha neppure riferito, e tanto meno censurato. Si è innanzi detto i due motivi per cui il Comune di Gela ha chiesto la cassazione della sentenza impugnata investono le due argomenta- zioni in cui si articola la motivazione della sentenza impugnata, ognuna delle quali da sola è in grado di giustificare la decisione adottata;
e poiché è corretta una delle due, è superfluo verificare la correttezza anche dell'altra, contestata con il primo motivo di ricorso. Le spese seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna il Comune di Gela a rifon- dere ad Emanuele UE le spese del giudizio di legittimità, che liquida in 101,95 euro, oltre 2.600,00 euro per onorari. Roma, 4 dicembre 2001 Il presidente (Rafaele Corona) репти L'estensore (Carlo Cioffi) CharloCroy IL CANCELLIERE 01 Paolo Talarico مج هاما DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 12 FEB. 2002 IL CANCELLIERE C1 Color.co 20,66 1ST. 149,77 LOMA 2 AGENZIA je 997 5