CASS
Sentenza 16 marzo 2023
Sentenza 16 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/03/2023, n. 11251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11251 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2023 |
Testo completo
sul ricorso proposto da SENTENZA SS IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE di APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Teresa BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Nicola LETTIERI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 11251 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 02/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, che aveva dichiarato IO SO colpevole dei reati a lui ascritti di violenza a p.u.( capo A), lesioni personali volontarie ( capo B), e falsità materiale ai sensi degli artt. 477 - 482 cod. pen. ( capo C), condannandolo alla pena di giustizia. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato con il ministero del difensore di fiducia, avvocato RE OD, che si affida a un unico motivo, denunciando vizi della motivazione della sentenza impugnata, con riferimento al reato di falso sub C), relativo alla contraffazione della targa apposta al motoveicolo da lui condotto in occasione di un controllo delle forze dell'ordine. Secondo la Difesa, infatti, la Corte di appello non avrebbe risolto, se non attraverso una motivazione apparente o tautologica, la aporia denunciata con l'atto di appello, relativa alla prova della riconducibilità all'imputato della contraffazione, non rinvenibile nella mera consapevolezza dell'attività decettiva, e desunta dalla Corte territoriale dalla fuga intrapresa dall'imputato alla vista delle forze dell'ordine.. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non è fondato. 1.La Corte di appello - al pari del giudice di prime cure - ha fondato la propria valutazione in ordine alla responsabilità dell'imputato per la contraffazione della targa del motoveicolo sulla considerazione della complessiva condotta tenuta dal ricorrente, che, alla guida di un veicolo di cui nulla ha saputo riferire in merito alla titolarità, si dava a precipitosa fuga per sottrarsi all'attività di polizia, sino al punto di provocare numerosi intimazioni degli operanti di p.g. con esplosione di colpi di arma da fuoco per indurlo alla resa. La motivazione è logicamente supportata, avendo la Corte di merito fatto riferimento a una massima di esperienza - l'avere inferito la consapevolezza della falsità della targa dalla condotta dell'imputato, che non avrebbe avuto alcuna plausibile ragione di tenere quel comportamento, né l'ha in alcun modo indicata - che non contrasta né con il senso comune né con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. D'altro canto, sotto il profilo soggettivo, va ricordato che l'obiettività giuridica del reato di falsità in atti pubblici è costituita dalla mera lesione della pubblica fede, in cui l' elemento soggettivo, necessario e sufficiente per integrarlo, risiede nella semplice coscienza e volontà dell'immutatio veri, cioè della difformità tra l'atto e la realtà. 1.1. la motivazione della sentenza impugnata ha opposto agli argomenti sviluppati con i motivi di gravame nel merito una logica ricostruzione, a cui l'imputato non ha offerto alternative da confrontare, limitandosi a formulare deduzioni meramente contestative, senza preoccuparsi di scardinare la tenuta logica del ragionamento probatorio. Risponde, invece, a criteri logici e a condivise massime di esperienza ritenere che l'essere trovato alla guida di un veicolo con targa contraffatta, cercare di sottrarsi con una fuga rocambolesca al controllo delle forze dell'ordine, in assenza di altra indicazione alternativa e plausibile dei fatti, consenta di ritenere dimostrata la consapevolezza dell'imputato in merito alla natura delittuosa della targa. 2 2. Come recenti ed autorevoli arresti di questa Corte confermano (il riferimento è alla decisione Sez. U. n. 27620 del 2016, ric. Dasgupta, nel cui ambito si è ritenuta centrale la verifica sulle modalità di superamento del dubbio in caso di avvenuta condanna), il controllo sulla motivazione della sentenza - sempre nei limiti delle doglianze contenute nel ricorso, salve le ipotesi di rilevabilità di ufficio di vizi non denunziati dalla parte - è anche di natura finalistica, nel senso che, oltre alla coerenza interna delle affermazioni contenute nel testo (ed oltre il travisamento del contenuto della fonte informativa) è rilevabile l'eventuale 'disallineamento' della decisione dai contenuti della regola di giudizio 'finale' per cui la colpevolezza dell'imputato non può essere affermata in presenza di 'dubbio ragionevole', il che equivale ad affermare che la motivazione deve offrire solida e razionale giustificazione complessiva circa il valore persuasivo attribuito agli elementi posti a carico e circa l'irrilevanza degli elementi prospettati - nella dialettica delle parti- come antagonisti (sul tema, in particolare, Sez. 6, n. 6582, del 13/11/2012, Rv. 254572; Sez. 2, n. 44048, del 13/10/2009, Rv. 245627; Sez. 1, n. 41110, del 24/10/2011; Sez. 6, n. 8705, del 24/1/2013; Sez. 1, n. 8163, del 10/2/2015; Sez. 5, n. 10411, del 28/1/2013). 3.Se la critica difensiva deve porsi il problema di individuare una reale frattura logica o una reale inefficacia funzionale del percorso argomentativo complessivo, la verifica giudiziaria - da operarsi in rapporto al contenuto dei motivi di ricorso - circa il corretto utilizzo delle massime logiche e di esperienza indicate come tali dal giudice di merito per attribuire o negare la «valenza indicativa» ai singoli dati indizianti, va condotta secondo le condivisibili affermazioni contenute in Sez. 6, n. 31706, del 7/3/2003, Rv. 224801, secondo cui il controllo di questa Corte sui vizi di motivazione della sentenza di merito, sotto il profilo della manifesta illogicità, non può estendersi al sindacato sulla scelta delle massime di esperienza compulsate dal giudice nella ricostruzione del fatto, purché la valutazione delle risultanze processuali sia stata compiuta secondo corretti criteri di metodo e con l'osservanza dei canoni logici che presiedono alla forma del ragionamento, e la motivazione fornisca una spiegazione plausibile e logicamente corretta delle scelte operate. 4. Ne consegue che la doglianza di illogicità può essere accolta solo quando il ragionamento non si fondi realmente su una massima di esperienza (cioè su un giudizio ipotetico a contenuto generale, indipendente dal caso concreto, fondato su ripetute esperienze ma autonomo da esse, e valevole per nuovi casi), e valorizzi piuttosto una congettura (cioè una ipotesi non fondata sull'id quod plerumque accidit, insuscettibile di verifica empirica o logicamente scorretta), o una pretesa regola generale che risulti priva, però, di qualunque e pur minima plausibilità. 5. Posto, dunque, che con i motivi di ricorso si è contestata la reale valenza indiziante della fuga spericolata dell'imputato con tutto quello che ne è conseguito prima di venire fermato, va anche ribadito che, lì dove il procedimento valutativo sin qui descritto risulti corretto sul piano del metodo, come è nel caso di specie, è costante e condivisibile l'affermazione per cui la prova logica non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica) posto che la stessa prova storica, se da un lato ha il pregio di rappresentare il fatto in via diretta (ad es. la narrazione del teste che abbia assistito all'azione delittuosa o una videoripresa del delitto), 3 dall'altro annida in sé rischi di errore (falsità della deposizione, errore percettivo del teste, alterazione del dato tecnologico) tali da determinare la necessità di un dovuto approccio 'critico' da parte del giudice anche alle ipotetiche fonti dirette, nell'ambito di una ricostruzione che deve in ogni caso assicurare il massimo livello possibile di corrispondenza della decisione ai fatti, dati i valori in gioco (in tal senso la giurisprudenza stratificata di questa Corte, sin da Sez. 1, n. 6992, del 30/1/1992, ric. Altadonna, ove si ribadisce, in via generale, che il legislatore all'art. 192 del codice di rito non ha inteso introdurre alcuna «gerarchia di valore» nell'ambito delle diverse acquisizioni probatorie, ma ha unicamente indicato il criterio argomentativo che va applicato nella operazione ricostruttiva - conf. Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, Rv. 271228). 6. Va, dunque, ribadito che la motivazione della sentenza impugnata ha opposto agli argomenti sviluppati con i motivi di gravame una logica ricostruzione a cui l'imputato non ha offerto alternative da confrontare. Il motivo di ricorso che con tale argomentazione rifiuta di misurarsi, omettendo di articolare una critica reale al ragionamento probatorio, tale da far emergere l'effettiva mancanza di tenuta logica della motivazione, risulta pertanto infondato. 7.AI rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma , il 02 febbraio 2023 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Teresa BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Nicola LETTIERI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 11251 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 02/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, che aveva dichiarato IO SO colpevole dei reati a lui ascritti di violenza a p.u.( capo A), lesioni personali volontarie ( capo B), e falsità materiale ai sensi degli artt. 477 - 482 cod. pen. ( capo C), condannandolo alla pena di giustizia. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato con il ministero del difensore di fiducia, avvocato RE OD, che si affida a un unico motivo, denunciando vizi della motivazione della sentenza impugnata, con riferimento al reato di falso sub C), relativo alla contraffazione della targa apposta al motoveicolo da lui condotto in occasione di un controllo delle forze dell'ordine. Secondo la Difesa, infatti, la Corte di appello non avrebbe risolto, se non attraverso una motivazione apparente o tautologica, la aporia denunciata con l'atto di appello, relativa alla prova della riconducibilità all'imputato della contraffazione, non rinvenibile nella mera consapevolezza dell'attività decettiva, e desunta dalla Corte territoriale dalla fuga intrapresa dall'imputato alla vista delle forze dell'ordine.. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non è fondato. 1.La Corte di appello - al pari del giudice di prime cure - ha fondato la propria valutazione in ordine alla responsabilità dell'imputato per la contraffazione della targa del motoveicolo sulla considerazione della complessiva condotta tenuta dal ricorrente, che, alla guida di un veicolo di cui nulla ha saputo riferire in merito alla titolarità, si dava a precipitosa fuga per sottrarsi all'attività di polizia, sino al punto di provocare numerosi intimazioni degli operanti di p.g. con esplosione di colpi di arma da fuoco per indurlo alla resa. La motivazione è logicamente supportata, avendo la Corte di merito fatto riferimento a una massima di esperienza - l'avere inferito la consapevolezza della falsità della targa dalla condotta dell'imputato, che non avrebbe avuto alcuna plausibile ragione di tenere quel comportamento, né l'ha in alcun modo indicata - che non contrasta né con il senso comune né con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. D'altro canto, sotto il profilo soggettivo, va ricordato che l'obiettività giuridica del reato di falsità in atti pubblici è costituita dalla mera lesione della pubblica fede, in cui l' elemento soggettivo, necessario e sufficiente per integrarlo, risiede nella semplice coscienza e volontà dell'immutatio veri, cioè della difformità tra l'atto e la realtà. 1.1. la motivazione della sentenza impugnata ha opposto agli argomenti sviluppati con i motivi di gravame nel merito una logica ricostruzione, a cui l'imputato non ha offerto alternative da confrontare, limitandosi a formulare deduzioni meramente contestative, senza preoccuparsi di scardinare la tenuta logica del ragionamento probatorio. Risponde, invece, a criteri logici e a condivise massime di esperienza ritenere che l'essere trovato alla guida di un veicolo con targa contraffatta, cercare di sottrarsi con una fuga rocambolesca al controllo delle forze dell'ordine, in assenza di altra indicazione alternativa e plausibile dei fatti, consenta di ritenere dimostrata la consapevolezza dell'imputato in merito alla natura delittuosa della targa. 2 2. Come recenti ed autorevoli arresti di questa Corte confermano (il riferimento è alla decisione Sez. U. n. 27620 del 2016, ric. Dasgupta, nel cui ambito si è ritenuta centrale la verifica sulle modalità di superamento del dubbio in caso di avvenuta condanna), il controllo sulla motivazione della sentenza - sempre nei limiti delle doglianze contenute nel ricorso, salve le ipotesi di rilevabilità di ufficio di vizi non denunziati dalla parte - è anche di natura finalistica, nel senso che, oltre alla coerenza interna delle affermazioni contenute nel testo (ed oltre il travisamento del contenuto della fonte informativa) è rilevabile l'eventuale 'disallineamento' della decisione dai contenuti della regola di giudizio 'finale' per cui la colpevolezza dell'imputato non può essere affermata in presenza di 'dubbio ragionevole', il che equivale ad affermare che la motivazione deve offrire solida e razionale giustificazione complessiva circa il valore persuasivo attribuito agli elementi posti a carico e circa l'irrilevanza degli elementi prospettati - nella dialettica delle parti- come antagonisti (sul tema, in particolare, Sez. 6, n. 6582, del 13/11/2012, Rv. 254572; Sez. 2, n. 44048, del 13/10/2009, Rv. 245627; Sez. 1, n. 41110, del 24/10/2011; Sez. 6, n. 8705, del 24/1/2013; Sez. 1, n. 8163, del 10/2/2015; Sez. 5, n. 10411, del 28/1/2013). 3.Se la critica difensiva deve porsi il problema di individuare una reale frattura logica o una reale inefficacia funzionale del percorso argomentativo complessivo, la verifica giudiziaria - da operarsi in rapporto al contenuto dei motivi di ricorso - circa il corretto utilizzo delle massime logiche e di esperienza indicate come tali dal giudice di merito per attribuire o negare la «valenza indicativa» ai singoli dati indizianti, va condotta secondo le condivisibili affermazioni contenute in Sez. 6, n. 31706, del 7/3/2003, Rv. 224801, secondo cui il controllo di questa Corte sui vizi di motivazione della sentenza di merito, sotto il profilo della manifesta illogicità, non può estendersi al sindacato sulla scelta delle massime di esperienza compulsate dal giudice nella ricostruzione del fatto, purché la valutazione delle risultanze processuali sia stata compiuta secondo corretti criteri di metodo e con l'osservanza dei canoni logici che presiedono alla forma del ragionamento, e la motivazione fornisca una spiegazione plausibile e logicamente corretta delle scelte operate. 4. Ne consegue che la doglianza di illogicità può essere accolta solo quando il ragionamento non si fondi realmente su una massima di esperienza (cioè su un giudizio ipotetico a contenuto generale, indipendente dal caso concreto, fondato su ripetute esperienze ma autonomo da esse, e valevole per nuovi casi), e valorizzi piuttosto una congettura (cioè una ipotesi non fondata sull'id quod plerumque accidit, insuscettibile di verifica empirica o logicamente scorretta), o una pretesa regola generale che risulti priva, però, di qualunque e pur minima plausibilità. 5. Posto, dunque, che con i motivi di ricorso si è contestata la reale valenza indiziante della fuga spericolata dell'imputato con tutto quello che ne è conseguito prima di venire fermato, va anche ribadito che, lì dove il procedimento valutativo sin qui descritto risulti corretto sul piano del metodo, come è nel caso di specie, è costante e condivisibile l'affermazione per cui la prova logica non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica) posto che la stessa prova storica, se da un lato ha il pregio di rappresentare il fatto in via diretta (ad es. la narrazione del teste che abbia assistito all'azione delittuosa o una videoripresa del delitto), 3 dall'altro annida in sé rischi di errore (falsità della deposizione, errore percettivo del teste, alterazione del dato tecnologico) tali da determinare la necessità di un dovuto approccio 'critico' da parte del giudice anche alle ipotetiche fonti dirette, nell'ambito di una ricostruzione che deve in ogni caso assicurare il massimo livello possibile di corrispondenza della decisione ai fatti, dati i valori in gioco (in tal senso la giurisprudenza stratificata di questa Corte, sin da Sez. 1, n. 6992, del 30/1/1992, ric. Altadonna, ove si ribadisce, in via generale, che il legislatore all'art. 192 del codice di rito non ha inteso introdurre alcuna «gerarchia di valore» nell'ambito delle diverse acquisizioni probatorie, ma ha unicamente indicato il criterio argomentativo che va applicato nella operazione ricostruttiva - conf. Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, Rv. 271228). 6. Va, dunque, ribadito che la motivazione della sentenza impugnata ha opposto agli argomenti sviluppati con i motivi di gravame una logica ricostruzione a cui l'imputato non ha offerto alternative da confrontare. Il motivo di ricorso che con tale argomentazione rifiuta di misurarsi, omettendo di articolare una critica reale al ragionamento probatorio, tale da far emergere l'effettiva mancanza di tenuta logica della motivazione, risulta pertanto infondato. 7.AI rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma , il 02 febbraio 2023 Il Consigliere estensore