Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/11/2025, n. 37387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37387 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
Composta da
AN De CI IL NN OR
IE IL
CA DI
AO Di GE
37387-25
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE
ha pronunciato la seguente
- Presidente -
- Relatore -
SENTENZA
1626
Sent.n.sez./25 CC -14/11/2025 R.G.N.33947/2025
sul ricorso proposto da
m
AA MU, nato in [...] l'[...]
avverso la sentenza del 7/10/2025 emessa dalla Corte di appello di Firenze
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere AO Di GE;
udito il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Mariella De Masellis, che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
udita l'Avvocata CA Scapaticci, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il ricorrente impugna la sentenza con la quale la Corte di appello di Firenze accoglieva la richiesta di consegna, avanzata dall'autorità giudiziaria tedesca, sulla base di un mandato di arresto finalizzato a porre in esecuzione la condanna alla pena di anni due e mesi sei di reclusione.
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2. Avverso tale decisione, il ricorrente ha proposto due motivi di ricorso.
2.1. Il primo motivo è volto a censurare il mancato accoglimento della richiesta di espiare la pena in Italia, stante il risalente radicamento sul territorio nazionale del consegnando. Si sottolinea come la Corte di appello aveva richiesto all'autorità tedesca di esprimere il consenso all'esecuzione della sentenza in Italia, senza ottenere alcuna risposta. Tale omissione è stata interpretata come una manifestazione di dissenso, senza che vi sia alcuna norma sulla base della quale affermare l'equivalenza dell'omessa risposta con il diniego all'esecuzione della sentenza da parte dello Stato richiedente. A tal proposito, la recente sentenza della CGUE del 4 settembre 2025, C.305/22, nel prevedere la necessità del consenso dello Stato richiedente all'esecuzione all'estero della condanna, ha chiaramente subordinato tale potere ad una valutazione in ordine alle finalità di reinserimento sociale e alla tutela dei diritti del consegnando, valorizzando la cooperazione tra Stati. Nel caso di specie, l'autorità tedesca non risulta aver compiuto alcuna valutazione, non potendosi dar rilievo all'omessa risposta per desumerne un implicito diniego.
2.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge relativamente alle disposizioni poste a tutela dei diritti fondamentali del consegnando, evidenziandosi come il ricorrente sia genitore di minori residenti in Italia e l'eventuale detenzione all'estero comporterebbe l'interruzione di qualsivoglia rapporto con essi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
2. Il primo motivo di ricorso attiene alla possibilità o meno che, a fronte della richiesta di consenso all'esecuzione della pena in Italia, lo Stato richiedente possa limitarsi a non fornire alcuna risposta, dovendosi da ciò desumere un implicito diniego. La questione va affrontata partendo dall'esaustiva ricostruzione del sistema risultante a seguito della sentenza resa dalla CGUE 4 settembre 2025, C-305/22, C.J., e della successiva applicazione fattane da questa Corte con sentenza resa da Sez.6, n. 30618 dell'8/09/2025. La sentenza della Grande Sezione della Corte di giustizia, con riferimento ad un mandato di arresto europeo rivolto all'Italia, ha valorizzato il contenuto dell'art. 25 dalla decisione quadro 2008/909/GAI (relativa al reciproco riconoscimento alle
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sentenze penali) ritenendo che in presenza di un m.a.e. esecutivo e della condizione di consegnando di cittadino o residente dello Stato membro di esecuzione, "la presa in carico" da parte di quest'ultimo "dell'esecuzione della pena irrogata con la sentenza di condanna pronunciata nello Stato di emissione e che ha giustificato l'emissione del mandato d'arresto europeo è subordinata al consenso di tale Stato di emissione, conformemente alle norme previste dalla decisione quadro 2008/909" (par. 67). Consenso che può essere espresso dallo Stato di condanna all'esito delle consultazioni tra gli Stati interessati che "si concretizza nella trasmissione della sentenza di condanna e del certificato il cui modello figura all'allegato I della decisione quadro 2008/909, posto che tali documenti, in particolare il certificato, contengono indicazioni essenziali per consentire l'esecuzione effettiva della pena irrogata" (par. 83).
2.1. Sulla base di tali affermazioni, può ritenersi che l'esecuzione della sentenza nello Stato richiesto presuppone, necessariamente, l'invio della sentenza di condanna e del certificato, documentazione in assenza della quale non è consentito in alcun modo disporre l'esecuzione, difettando indicazioni essenziali. Al contempo, la decisione assunta dalla CGUE precisa che "l'autorità competente dello Stato di emissione può rifiutare una siffatta trasmissione se ritiene, sulla base di circostanze oggettive, che la pena non sarà effettivamente eseguita nello Stato di esecuzione o che un'esecuzione di tale pena in tale Stato non contribuirà all'obiettivo di reinserimento sociale della persona ricercata una volta scontata la pena privativa della libertà personale alla quale quest'ultima è stata condannata" o "sulla base di considerazioni relative alla politica penale propria dello Stato di emissione" (par. 72). L'assetto dei rapporti tra Stato richiesto e richiedente induce a ritenere che rientra nella potestà dello Stato che ha emesso la condanna stabilire se la stessa possa essere eseguita in altro Stato, pur dovendo la relativa decisione essere assunta nel rispetto della funzionalità del meccanismo del mandato di arresto europeo (quindi in tempi evidentemente contenuti e nell'ambito di un proficuo dialogo tra le autorità interessate) e delle finalità di favorire il reinserimento sociale della persona condannata;
e che non è consentito allo Stato di esecuzione di "unilateralmente derogare al principio dell'esecuzione del mandato d'arresto europeo, a titolo dell'attuazione di tale motivo di non esecuzione facoltativa, senza che siano soddisfatte le condizioni per il riconoscimento e l'esecuzione di una sentenza di condanna previste dalla decisione quadro 2008/909" (par. 66). In ordine al contemperamento tra le finalità di reinserimento e l'interesse dello Stato richiedente a far eseguire la condanna sul suo territorio, si è sottolineato
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come lo Stato membro in cui una persona è stata condannata può legittimamente far valere considerazioni di politica penale che gli sono proprie al fine di giustificare che la pena irrogata sia eseguita nel suo territorio, rifiutando di conseguenza la trasmissione della sentenza di condanna e del certificato che deve corredarla ai sensi della decisione quadro 2008/909, e ciò anche quando considerazioni relative al reinserimento sociale della persona ricercata potrebbero deporre a favore di un'esecuzione di tale pena nel territorio di un altro Stato membro (par.63). In tale contesto, l'assenza di un obbligo di dar seguito alla richiesta proveniente dallo Stato richiesto discende dal fatto che l'emissione da parte di uno Stato membro di un mandato d'arresto europeo ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà personale testimonia proprio il fatto che tale Stato privilegia, in linea di principio, un'esecuzione della pena nel suo territorio piuttosto che un'attuazione del meccanismo di riconoscimento e di esecuzione delle sentenze in materia penale previsto dalla decisione quadro 2008/909, ai fini di una siffatta esecuzione in un altro Stato membro (par.66).
2.2. Le argomentazioni contenute nella citata sentenza della Corte di Giustizia consentono di risolvere il dubbio in ordine alla possibilità che il diniego dell'autorità richiedente possa discendere anche dall'omessa risposta alla richiesta, formulata dall'autorità giudiziaria italiana, di consentire l'esecuzione della pena sul territorio nazionale. Se, da un lato, la motivazione resa dalla Corte di Giustizia tende a valorizzare il ruolo del coordinamento tra Stato richiesto e richiedente, il che lascerebbe ipotizzare che a fronte di una formale richiesta consegua sempre una espressa risposta, cionondimeno vi sono specifici elementi che consentono di ritenere sufficiente anche il mero silenzio conseguente alla richiesta di consenso all'esecuzione. In tal senso depone, in primo luogo, il fatto che l'art.4, comma 5, della decisione quadro 2008/909/GAI stabilisce che, qualora lo Stato di esecuzione, di propria iniziativa, chieda allo Stato di emissione di trasmettere la sentenza e il certificato, quest'ultimo non è in alcun modo obbligato a provvedervi. Ne consegue che lo Stato di emissione mantiene intatta la propria discrezionalità, nozione nell'ambito della quale deve necessariamente ricondursi anche la possibilità di non rispondere alla sollecitazione proveniente dallo Stato cui è stata chiesta la consegna del condannato. Al dato normativo deve aggiungersi anche l'ulteriore considerazione in virtù della quale lo Stato richiedente, con l'emissione del mandato di arresto a fini esecutivi, dimostra di aver già compiuto una scelta volta a privilegiare l'esecuzione della pena sul territorio nazionale, scelta che, pur non essendo irreversibile e
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potendo divenire recessiva a fronte della richiesta di far eseguire la pena nel territorio dello Stato richiesto, presuppone pur sempre una manifestazione di volontà che, ove non superata dal consenso all'esecuzione, è destinata a prevalere.
2.3. Sulla base di tali considerazioni, quindi, deve affermarsi il principio secondo cui, nel caso di mandato di arresto europeo emesso al fine dell'esecuzione di una pena detentiva, la Corte di appello può rifiutare la consegna, dando esecuzione alla sentenza straniera, solo dopo aver richiesto e ottenuto il consenso espresso dello Stato di emissione, con la relativa trasmissione della sentenza di condanna e del certificato ai sensi degli artt. 4 e 5 della Decisione Quadro 2008/909/GAI, mentre l'omessa positiva risposta, preceduta dalla richiesta di consenso, deve essere considerata come implicita conferma della richiesta di consegna già formulata con l'emissione del mandato di arresto europeo
a fini esecutivi.
Tale soluzione, peraltro, consegue a quanto affermato da Sez.6, n. 30618 dell'8/09/2025, li dove, nel ricostruire in via interpretativa l'iter da seguire per l'interlocuzione tra l'autorità giudiziaria italiana e quella dello Stato richiedente, ha osservato come l'interlocuzione con lo Stato di emissione attiva una procedura incidentale che si innesta nel procedimento di consegna, che non trova una sua regolamentazione dal punto di vista temporale nelle decisioni quadro 2002/584/GAI e 2008/909/GAI. Per tale ragione, in mancanza della previsione di un differimento dei termini per la decisione, si è ritenuto che la Corte di appello debba stabilire un congruo termine per la ricezione di quanto richiesto allo Stato di emissione, con la conseguenza che l'omessa risposta nel termine assegnato non potrà che essere interpretata come un diniego alla richiesta di far eseguire nello Stato richiesto.
2.4. Per completezza, infine, deve precisarsi che l'autorità richiesta non ha alcun potere di sindacare la legittimità del rifiuto, espresso o implicito, manifestato dallo Stato richiedente, posto che la scelta di far eseguire la pena nel proprio territorio nazionale risponde ad una valutazione di esclusiva competenza dello Stato in cui la condanna è stata pronunciata. Pur dovendosi ribadire la discrezionalità riconosciuta allo Stato richiedente di non consentire all'esecuzione all'estero della pena, cionondimeno tale scelta deve trovare un contemperamento rispetto alla tutela dei diritti fondamentali della persona, mediante l'individuazione di forme di tutela avverso l'illegittimo diniego del consenso. Tuttavia, la suddetta tutela non potrà che trovare concreta attuazione dinanzi all'autorità giudiziaria dello Stato di condanna, ove l'interessato potrà far valere la
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sussistenza dei parametri selettivi indicati dalla Corte di giustizia quali presupposti legittimanti la rinuncia all'espiazione della pena nello Stato di emissione della condanna. Sulla base della normativa in vigore e delle indicazioni contenute nelle menzionate decisioni quadro, infatti, non vi sono strumenti che consentono allo Stato richiesto di sindacare, sia pur incidentalmente al solo fine di addivenire al diniego della richiesta di consegna, la decisione unilaterale e discrezionale dello Stato richiedente di far eseguire la pena sul proprio territorio.
3. Venendo all'esame del secondo motivo di ricorso, se ne deve dichiarare la manifesta infondatezza. Premesso che la Corte di appello non ha dubitato del radicamento in Italia del ricorrente, il profilo astrattamente rilevante è solo quello relativo alla tutela della genitorialità, profilo non direttamente evocato nel giudizio di merito e rispetto al quale, pertanto, non sono neppure ravvisabili vizi emendabili in questa sede.
4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n.69 del 2005.
Così deciso il 14 novembre 2025
Il Consigliere estensore
AO Di GE
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 17 NOV 2025 TFUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dok seppina Cirimele
Il Presidente
AN De CI