Sentenza 20 novembre 2008
Massime • 1
Il mutamento della persona del giudice non rende di per sé necessaria la rinnovazione della citazione dell'imputato contumace, né la notifica a quest'ultimo della rinnovazione del dibattimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/11/2008, n. 2836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2836 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 20/11/2008
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 2068
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 1216/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di:
EL PP, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza pronunciata in data 28 ottobre 2002 dalla Corte di appello di Napoli;
udita la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
sentite le conclusioni del pubblico ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. IANNELLI Mario, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli confermava la responsabilità di EL PP per il concorso con LV EL, AN RA, NE ME e NI NC (separatamente giudicati) nel reato continuato di illegale detenzione di eroina (di cui 1402 milligrammi sottoposti a sequestro) e, in riforma della decisione di primo grado, riconosciute all'imputato le circostanze attenuanti generiche, riduceva le pene ad anni cinque e mesi cinque di reclusione ed Euro 21.000,00 di multa.
1.1. Con specifico riferimento ai motivi di appello, la Corte osservava, in primo luogo, che l'omissione della dichiarazione di contumacia non comportava alcuna nullità, ne' in concreto aveva prodotto effetti pregiudizievoli.
I presupposti della dichiarazione di contumacia sussistevano e, comunque, dai verbali del dibattimento risultava come l'imputato avesse sempre avuto piena cognizione dei rinvii delle udienze. In particolare, all'imputato, che si trovava agli arresti domiciliari, era stato notificato il verbale dell'udienza del 28 maggio 1999, contenente il rinvio al successivo 29 giugno. Inoltre, in un provvedimento sulla libertà del 12 luglio, notificato al EL, era indicata la data (2 novembre) della successiva udienza dibattimentale.
Infine, al mutamento in corso di dibattimento della composizione del collegio, si era ovviato con un'udienza meramente interlocutoria, nella quale cioè non era proseguita l'istruzione del processo.
1.2. In relazione all'invocata circostanza attenuante della lieve entità dei fatti (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5), la Corte di appello ne ribadiva l'insussistenza, richiamandosi, in modo articolato, alle risultanze processuali che avevano dimostrato l'esistenza di un gruppo di spacciatori (tra i quali l'imputato) gestito da ME NE, che operava costantemente, intrattenendo rapporti diretti con i tossicodipendenti ai quali la droga veniva consegnata con il collaudato espediente di occultarla "dietro la maniglia di autovetture posteggiate" o di lasciarla a terra, al fine di evitare pericolosi "contatti".
L'esiguo quantitativo di stupefacente sequestrato non era indicativo dell'intensa attività quotidianamente svolta e non poteva, pertanto, legittimare il riconoscimento dell'attenuante.
2. Avverso l'anzidetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per mezzo del difensore, chiedendone l'annullamento ed affidando le proprie doglianze a due motivi.
2.1. Con il primo motivo il difensore del ricorrente ripropone la questione processuale sopra indicata.
Ribadisce che l'omessa declaratoria di contumacia doveva imporre al Tribunale di provvedere alla rinnovazione dell'atto di citazione per ogni udienza successiva, atteso che soltanto l'imputato dichiarato contumace è rappresentato ex lege dal proprio difensore. Rinnovazione oltremodo necessaria allorquando l'udienza viene rinviata "per diversa composizione del collegio".
Conclude il ricorrente rilevando che ci si troverebbe in presenza di "omessa citazione", quindi di una nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 c.p.p.. 2.2. Con il secondo motivo il difensore denuncia l'incoerenza della motivazione della sentenza impugnata in punto di valutazione in ordine alla "entità" del fatto.
Osserva, anzitutto, che l'unica condotta addebitabile al EL era quella risultante dalla fotografia numero 20, in cui lo stesso era ritratto nell'atto, secondo l'accusa, di consegnare una dose di eroina ad un tossicodipendente.
Non potevano, pertanto - prosegue il difensore - essere riferite al EL le considerazioni svolte, per negare la sussistenza dell'attenuante, in ordine all'intensità ed alla reiterazione nel tempo delle condotte di spaccio.
Nè, d'altra parte, si era in concreto accertato se, nel periodo di tempo oggetto delle indagini, fosse stata ceduta una quantità complessivamente elevata di eroina (non certamente, peraltro, da parte del EL).
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
3.1. Il primo motivo del ricorso è generico.
La mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non soltanto sotto il profilo della sua indeterminatezza (genericità), ma anche per la mancanza di correlazione tra la motivazione della decisione impugnata (v. supra 1.1) e le ragioni poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le argomentazioni contenute nel provvedimento censurato (cfr., ex plurimis, Cass. 6^ 29 ottobre 1996, Del Vecchio, RV 206507). E il motivo ripropone le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, omettendo qualsivoglia riferimento alle valutazioni espresse nella sentenza impugnata (sul punto v. Cass. 4^ 1^ febbraio 2002, Palma, RV 221693). In ogni caso, va ricordato che l'omissione di una "formale" dichiarazione di contumacia non determina, qualora sussistano le condizioni per celebrare il processo in assenza dell'imputato, alcuna violazione del contraddittorio, ne' è causa di nullità della sentenza ("la quale non è prevista specificamente dall'ordinamento e nemmeno è comprensibile nel novero delle nullità di ordine generale, stante l'assenza di effetti pregiudizievoli in ordine all'intervento ed all'assistenza dell'imputato": cfr. Cass. 6^ 21 aprile 2006, Polinari, RV 233973; in senso conforme, Cass. 5^ 24 gennaio 2005, Manna, RV 231421; Cass. 4^ 16 dicembre 2004, Bertucca, RV 231096).
Non può trascurarsi, infine, che il mutamento della persona del giudice non rende di per sè necessaria la rinnovazione della citazione dell'imputato contumace, tra l'altro non richiesta da alcuna norma (cfr. Cass. 2^ 19 ottobre 1999, Erinnio, RV 214410;
Cass. 6^ 3 dicembre 2003, Mele, RV 229507), ne', in generale implica che la mutazione e la conseguente rinnovazione del dibattimento sia "notificata" all'imputato contumace (v. Cass. 6^ 2 aprile 2004, Leone, RV 229258).
3.2. Il secondo motivo del ricorso è infondato.
Non sussiste la denunciata incoerenza della sentenza impugnata. La Corte di merito, con valutazione motivata ed immune da vizi logici, ha ritenuto che l'imputato fosse una delle pedine di un capillare ed incessante traffico di sostanze stupefacenti (non - come sostiene la difesa del EL - di un unico episodio di consegna di eroina ad un tossicodipendente).
Ed ha, pertanto, escluso che il fatto potesse essere considerato di lieve entità ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5. Detta disposizione impone al giudice, nel valutare la sussistenza o meno della lieve entità del fatto, di tenere conto delle modalità e delle circostanze (anche soggettive) dell'azione. La ratio della previsione è quella di accordare una particolare attenuazione alla dimensione offensiva del fatto concreto, il quale - per le sue caratteristiche relative ai mezzi, alle modalità o alle circostanze dell'azione ovvero alla "qualità e quantità delle sostanze" droganti - si riveli come minimamente pericoloso rispetto al risultato della diffusione degli stupefacenti tra i possibili assuntori.
E tale non è - come correttamente la Corte ha affermato (per un caso analogo v. Cass. 4^ 24 febbraio 2005, Cianchetta, RV 231352) - l'intenso e sistematico traffico quotidiano, sintomatico di una non trascurabile potenzialità diffusiva anche se riguardante quantitativi non cospicui, di un gruppetto di spacciatori, di cui era parte anche l'imputato, che si erano imposti, a dimostrazione dell'intensità del dolo, precise regole di condotta da osservarsi nelle consegne al fine non incorrere in rischi che avrebbero potuto frenarne l'operatività.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2009