Sentenza 15 gennaio 2015
Massime • 1
In tema di astensione del difensore dalle udienze, il giudice anche nei procedimenti camerali deve rinviare l'udienza qualora il difensore, che aderisce allo "sciopero" proclamato dagli organismi rappresentativi di categoria, abbia manifestato in maniera univoca la volontà di presenziare. (In applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di appello, che non aveva accolto la richiesta di rinvio dell'udienza camerale con la quale il difensore si era limitato soltanto a rappresentare la propria astensione dall'udienza, in adesione allo sciopero indetto dagli organismi rappresentativi di categoria).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/01/2015, n. 18681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18681 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 15/01/2015
Dott. DIOTALLEVI G. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 78
Dott. LOMBARDO Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI PALOMBI Roberto - Consigliere - N. 46806/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RE CA, n. a Sesto San Giovanni il 18 dicembre 1984;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano in data 16.09.2013, con cui, ha confermato la sentenza di primo grado del Gip del Tribunale di Monza in data 5 dicembre 2012, condannando la ricorrente alla pena di mesi dieci di reclusione ed Euro mille di multa, per il reato di cui all'art. 110 c.p. e D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 55, comma 9;
Sentita la relazione del Consigliere Dott. Giovanni Diotallevi;
Udita la requisitoria del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Stabile Carmine, che ha concluso con la richiesta di rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
RE CA ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano in data 16.09.2013, con cui, ha confermato la sentenza di primo grado del Gip del Tribunale di Monza in data 5 dicembre 2012, condannando la ricorrente alla pena di mesi dieci di reclusione ed Euro mille di multa, per il reato di cui all'art. 110 c.p. e D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 55, comma 9. La ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
a) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione agli artt. 178 e 179 c.p.p. e in relazione all'art. 420 ter, comma 5, in relazione al principio del giusto processo.
La ricorrente lamenta il mancato accoglimento da parte della Corte d'appello dell'istanza di rinvio dell'udienza avanzata dal difensore di fiducia, il quale aveva dichiarato a mezzo fax, in modo tempestivo, di aderire all'astensione dalle udienze proclamata dall'OUA, anche perché il reato non era a rischio prescrizione. Tale decisione ha costituito una grave lesione del diritto di difesa, impedendo, immotivatamente, all'imputata di essere assistito dal suo difensore.
b) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., lett. b). Vizio di motivazione.
La ricorrete nel merito ha censurato il percorso logico motivazionale della Corte d'appello per confermare l'affermazione della sua responsabilità, sottolineando in particolare l'erroneità del mancato accoglimento delle censure relative all'esclusione della recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Il primo motivo di censura riguarda il mancata accoglimento della richiesta di rinvio dell'udienza in presenza dell'adesione all'astensione espressa dal difensore dell'imputata a mezzo fax. Si sarebbe così determinata una violazione dell'art. 127 c.p.p., commi 3 e 5, in quanto il difensore dell'imputata non avrebbe potuto svolgere il suo mandato difensivo, con conseguente lesione sia del diritto di difesa dell'imputata (art. 24 Cost.), sia della libertà di associazione del difensore (artt. 18 e 2 Cost.). A tale ultimo proposito, la ricorrente ha richiamato i principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 171 del 1996, la quale ha riconosciuto l'esistenza di "un'area connessa alla libertà di associazione, che è oggetto di salvaguardia costituzionale ed è significativamente più estesa rispetto allo sciopero", e che "vale altresì per l'astensione dal lavoro di quei professionisti che svolgono - come gli avvocati - la propria attività in condizioni di indipendenza, dal che derivano la peculiarità della loro posizione". Ad avviso della ricorrente l'ottica ricostruttiva fatta propria dalla Corte costituzionale renderebbe contestabile quanto ritenuto dalla Corte d'appello non accogliendo l'istanza di rinvio, con la conseguente ritenuta irrilevanza nei procedimenti (come quello disciplinato dall'art. 127 c.p.p.) in cui la presenza del difensore è solo facoltativa.
2. Osserva la Corte che, per la decisione della questione in oggetto, assume un ruolo centrale il rilievo, anche sistematico, che deve attribuirsi alle disposizioni contenute nel codice di autoregolamentazione;
per questi motivi
l'accoglimento della richiesta di rinvio dell'udienza camerale postula una dichiarazione di adesione all'astensione presentata ritualmente, ovvero con il pieno rispetto delle formalità dettate dal codice stesso per poter entrare nel merito della decisione, previa la loro corretta interpretazione (v. postea).
La necessità che le dichiarazioni difensive di adesione all'astensione siano pienamente in linea con quanto disposto dalla normativa secondaria dettata dal codice di autoregolamentazione è stata sottolineata anche in relazione al procedimento trattato in udienza pubblica dinanzi alla Corte di cassazione (Cass., Sez. 2, 20 febbraio 2014 - dep. 21 marzo 2014, n. 13227, Colucci) che ha rigettato, sotto altri profili rispetto a quello che verrà preso in considerazione, l'istanza di rinvio sia perché la dichiarazione di adesione era pervenuta in cancelleria il giorno precedente l'udienza, e non "almeno due giorni prima" come stabilito dell'art. 3, comma 1 lett. b), del vigente codice di autoregolamentazione, sia perché non vi era prova del fatto che l'avvocato avesse comunicato, nello stesso termine, la propria adesione all'astensione anche agli altri difensori costituiti, secondo quanto previsto dal cit. art. 3, lett. b). La giurisprudenza ha poi precisato che il termine per la presentazione della dichiarazione "non può considerarsi rispettato se l'atto è trasmesso all'ufficio due giorni prima dell'udienza, ma dopo il suo orario di chiusura, poiché, in tal caso, il primo momento utile per prendere atto della comunicazione è il giorno successivo" (Sez. 2, 20 febbraio 2014 - dep. 21 marzo 2014, n. 13215, Rodia, Rv. 258779, relativa ad una richiesta di rinvio di udienza dibattimentale).
Sempre con riferimento alla tempestività della presentazione della dichiarazione di astensione, ma con specifico riferimento all'udienza camerale, è stata anche ritenuta la legittimità della decisione del rigetto dell'istanza di rinvio per "l'assoluta intempestività" della dichiarazione, presentata "nel corso" dell'udienza e quindi "inottemperando all'obbligo di un congruo preavviso" (ai sensi del vigente codice di autoregolamentazione, la mancata comparizione per adesione all'astensione può essere, alternativamente, "dichiarata...all'inizio dell'udienza" ovvero "comunicata con atto scritto trasmesso o depositato nella cancelleria...almeno due giorni prima della data stabilita": cfr. art. 3, comma primo, lett. a e b) (Sez. 2, 15 luglio 2014 - dep. 31 luglio 2014, n. 33866, Rendine). Occorre infine dar conto di due ulteriori decisioni che si sono soffermate sulle connotazioni che la dichiarazione di astensione deve necessariamente presentare, perché la conseguente richiesta di rinvio dell'udienza camerale possa essere accolta. D'altra parte anche la sentenza Lattanzio delle SS.UU. del 27 marzo 2014 in tema di adesione del difensore all'astensione proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria, ha sottolineato come il bilanciamento tra tale diritto di rilievo costituzionale e i contrapposti diritti e valori costituzionali dello Stato e dei soggetti interessati al servizio giudiziario, è stato realizzato in via generale, secondo le indicazioni della sentenza n. 171 del 1996 della Corte costituzionale, dal legislatore con la L. n. 146 del 1990 (e successive modifiche) e dalle fonti secondarie ivi previste, alle quali è stata dalla legge attribuita la competenza in materia, mentre al giudice spetta normalmente il compito di accertare se l'adesione all'astensione sia avvenuta nel rispetto delle regole fissate dalle competenti disposizioni primarie e secondarie, previa loro corretta interpretazione. (Sez. U, n. 40187 del 27/03/2014 - dep. 29/09/2014, Lattanzio, Rv. 259927). Sotto questa prospettiva assume rilevanza il principio, che questo collegio condivide, secondo il quale l'avvocato, perché possa essere presa in considerazione e valutata la sua istanza "comunichi tempestivamente la volontà di astensione, manifestando in questo modo anche la sua volontà di essere presente all'udienza a partecipazione facoltativa" (Cass., Sez. 6, 16 aprile 2014 - dep. 6 maggio 2014, n. 18753, Adem, Rv. 259199), anche perché vi è una netta differenza strutturale tra la dichiarazione di astensione presentata in vista di un'udienza dibattimentale, e quella presentata nell'ambito di un procedimento camerale.
Infatti, mentre la prima "ha un'immediata efficacia perché la presenza del difensore è necessaria e in assenza di un difensore non può procedersi, la stessa dichiarazione nel procedimento camerale partecipato presuppone invece la positiva manifestazione della volontà del difensore di partecipare. Una tale manifestazione di specifica volontà di partecipare deve pertanto essere contenuta nel testo della dichiarazione di adesione all'astensione collettiva, e comunque da esso evincibile". Un rinvio dell'udienza basato esclusivamente sulla mera dichiarazione del difensore di adesione all'astensione dalle udienze si disallineerebbe dalla griglia valutativa concernente il potenziale contrasto tra l'esercizio del diritto di libertà e l'interesse a non lasciare il proprio assistito privo di difesa tecnica, spostando piuttosto la dichiarazione di adesione all'astensione sul crinale della testimonianza associativa di categoria, con un potenziale collegamento verso il tema dell'abuso del processo, derivante dalla configurazione, in via ipotetica ed astratta, anche di un possibile uso strumentale della dichiarazione di adesione individuale all'astensione collettiva, finalizzata non ad esercitare entrambi i diritti in oggettivo conflitto (il diritto di libertà e il diritto dell'imputato all'assistenza tecnica "discrezionale", perché in rito camerale partecipato) (v. anche sull'abuso del processo, anche se per fattispecie diversa, Sez. U, n. 155 del 29/09/2011 - dep. 10/01/2012, Rossi e altri, Rv. 251497). Sostanzialmente, in questa situazione appare difficile eludere la presenza e l'eventuale incidenza di un possibile uso strumentale, della richiesta di rinvio del procedimento che assume in questo caso connotazioni del tutto peculiari, "perché solo la manifestazione della volontà di partecipare permette poi la operatività in concreto del diritto di libertà".
È pur vero che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del vigente codice di autoregolamentazione, ciò che deve essere dichiarato all'inizio dell'udienza, ovvero - in alternativa - comunicato con atto scritto trasmesso o depositato due giorni prima in cancelleria, è esclusivamente "la mancata comparizione dell'avvocato all'udienza", tuttavia deve osservarsi che il rito camerale di cui all'art. 127 c.p.p., anche secondo autorevolissima dottrina, si configura come un procedimento in cui "difesa e contraddittorio, sono pure facoltà e, correlativamente, oneri;
ed è in tale prospettiva che deve essere valutata la possibilità di richiedere al difensore aderente all'astensione (al di là di quanto espressamente previsto dalla vigente normativa secondaria) di esternare "almeno due giorni prima" dell'udienza i profili della propria strategia processuale concernenti la comparizione in aula. Tale orientamento è stato ribadito da ultimo dalla giurisprudenza, la quale ha sottolineato come "la indefettibile ed esplicita dichiarazione di voler partecipare all'udienza appare certamente un discrimine necessario all'operatività di tale diritto del difensore" (Sez. Fer., 13 agosto 2014 - dep. 19 agosto 2014, n. 35936, Alfarone). Sulla base di questi principi di diritto, che il collegio condivide, deve dunque ritenersi che correttamente non sia stata accolta l'istanza di rinvio richiesta via fax dalla difesa, che ha esternato esclusivamente l'"adesione allo sciopero indetto dal giorno 16 settembre 2013 al giorno 20 settembre 2013 compresi" dichiarando quindi "di astenersi dall'udienza suddetta".
Con riferimento al secondo motivo di ricorso rileva il collegio che lo stesso è assolutamente generico. Il ricorso, sul punto, è privo della specificità, prescritta dall'art. 581 c.p.p., lett. c), in relazione all'art. 591 c.p.p., lett. c), a fronte delle motivazioni svolte dal giudice d'appello, che non risultano viziate da illogicità manifeste;
Questa corte ha stabilito che "La mancanza nell'atto di impugnazione dei requisiti prescritti dall'art. 581 c.p.p. - compreso quello della specificità dei motivi - rende l'atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità". (Cass. pen., sez 1, 22.4.97, Pace, 207648). Alla luce delle suesposte considerazioni vista la complessiva infondatezza del ricorso, lo stesso deve essere rigettato e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2015