Sentenza 23 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/02/2001, n. 2669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2669 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2001 |
Testo completo
LACOR 021 0 9 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA DEL POPOLO ITALIANO Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE ONDRARI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PROFESSIONALI Dott. Gaetano GAROFALO - Presidente - R.G.N. 832/99 Cron.5619 Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Rel. Consigliere .844 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Rep. Dott. AN SETTIMJ Consigliere Ud. 26/09/00 ConsigliereDott. Umberto GOLDONI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SE N TENZA del Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti 13000 sul ricorso proposto da: Eff 2001 IU VA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ADDA 111, presso lo studio dell'avvocato RP R. LIRE 3000 difeso dall'avvocato PERROTTA ALESSANDRO, giusta CANCELLER delega in atti;
ricorrente CG073939
contro
NA VA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SALANDRA 6, presso lo studio dell'avvocato FI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE GIOVANNA, che lo difende unitamente all'avvocato UFFICIO COPIE Richiesta copia studio LO RE, giusta delega in atti;
dal Sig. FI per diritti 3000 ..... 2000 controricorrente - 8. MAG 2001- 1498 avversO la sentenza n. 1368/98 della Corte d'Appello IL CANCELLIERE -1- LIRE 3000 di MILANO, depositata il 19/05/98; CANCELLERIA udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/00 dal Consigliere Dott. Vincenzo CALFAPIETRA;
CG066771 udito 1'Avvocato PERROTTA Alessandro, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ricorso;
Richiesta copia_studio RP FI OV, difensore del dal Sig. udito l'Avvocato per diritti L. 3000 30 MAG. 2001 resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
CANCELLIERE udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore LIRE 1500 Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'accoglimento del 1° motivo di ricorso, assorbito il 2° motivo. 0493522 0493523 -2- Svolgimento del processo. Con atto di citazione notificato il 22 giugno 1987 l'ing. AN GI convenne in giudizio davanti al Tribunale di Milano AN Prova- na e chiese la sua condanna a pagargli la somma di £. 16.973.386 liquidata dal consiglio dell'ordine (già dedotto l'acconto di £. 6.000.000) a titolo di compenso per prestazioni professionali date dalla progettazione e dal calcolo delle strutture in cemento armato necessari alla ristrutturazione e all'am- pliamento di un'abitazione sita in via Unione n. 2 di Carpiano. Nel costituirsi in giudizio il convenuto contestò la domanda e ne chiese il rigetto affermando che il rilascio della concessione edilizia non era avvenuto a causa dell'incompletezza degli elaborati, per cui egli aveva do- vuto rivolgersi ad un altro professionista;
pertanto chiese in via riconvenzio- nale la condanna del GI alla restituzione della somma di £.
6.000.000 versatagli a titolo di acconto ed al risarcimento del danno da liquidarsi in se- parato giudizio. Acquisiti agli atti i documenti prodotti dalle parti, espletata una con- sulenza tecnica d'ufficio ed assunta una prova testimoniale il Tribunale, a conclusione del giudizio, con sentenza in data 26 gennaio 1995, rigettò la domanda attorea e, in parziale accoglimento di quella riconvenzionale, con- dannò il GI alla restituzione dell'acconto, osservando che il pagamento del compenso era stato condizionato al rilascio della concessione edilizia e che tale rilascio non era avvenuto a causa dell'inidoneità degli elaborati;
ri- Calfapietra est.клучи 832/99 1 gettò la domanda del convenuto diretta a conseguire il risarcimento del dan- no osservando tra l'altro che non era stata fornita la prova del recesso senza giusta causa da parte del professionista. A seguito dell'impugnazione proposta dal GI e di quella inciden- tale formulata dal PR il contraddittorio tra le parti si instaurò nuova- mente davanti alla Corte d'appello di Milano, la quale, a conclusione del giudizio di secondo grado, con sentenza in data 19 maggio 1998, rigettò l'appello principale, accolse quello incidentale e condannò il GI anche al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio in favore del Prova- na. Contro la sentenza AN GI ha proposto ricorso per cassazio- ne e formulato due motivi d'impugnazione. AN PR ha depositato controricorso. Motivi della decisione.
1. Col primo motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt. 1362 e segg., 229,2233 c.c., dell'art. 1 della legge 5 maggio 1976 n. 340, degli artt. 1358, 1359, 2697, 1453, 1455, 2721 e segg. c.c., degli artt. 244 e segg. c.p.c., nonché difetto di motivazione su punti decisivi della controversia. Af- ferma che la Corte di merito non ha affrontato direttamente la questione, po- sta con l'appello, della illiceità della pattuizione che subordini il compenso all'ingegnere al rilascio di un provvedimento amministrativo, dato il princi- Calfapietra est. 832/99 2 pio dell'inderogabilità dei minimi della tariffa professionale, in tal modo ri- tenendo implicitamente legittima la pattuizione in parola;
non ha vagliato, alla luce delle risultanze istruttorie, la realizzabilità del progetto e la sua conformità alle norme urbanistiche ed edilizie;
non ha considerato che il mancato avveramento della condizione era imputabile al PR, il quale non aveva mai presentato domanda di concessione edilizia, impedendo così il sorgere del suo obbligo di pagare il compenso, né aveva mai dimostrato, com'era suo onere, l'inadempimento del professionista;
non ha motivato sulla corrispondenza del progetto alle regole dell'arte e alle norme edilizie. Le doglianze vanno disattese. Come risulta dalla sentenza impugnata, la Corte non è incorsa nella violazione dei criteri legali di interpretazione negoziale per il semplice fatto che non ha neppure preso in considerazione l'accordo intercorso tra il Pro- vana ed il GI per accertare se il pagamento del corrispettivo fosse stato o meno sottoposto alla espressa condizione del rilascio della concessione edi- lizia. Essa ha invece affermato, esaminando il primo ed il secondo motivo d'appello, che l'ingegnere il quale accetti l'incarico di redigere il progetto per una costruzione edilizia ha l'obbligo non solo di compiere gli studi sulla possibilità concreta di realizzare il fabbricato, ma anche quello di redigere e di consegnare al suo cliente il progetto stesso sulla base delle indagini espe- rite ed in forma idonea al conseguimento del risultato voluto dal commit- tente. Calfapietra est. 832/99 3 Nel caso di specie la Corte ha accertato, alla luce delle prove raccol- te, che il professionista non aveva né redatto il progetto in maniera completa né predisposto lo stesso in conformità alle norme tecniche, amministrative ed urbanistiche in modo da rendere possibile il rilascio della concessione, come risultava dalle prove documentali ed orali acquisite al processo. Come dunque appare evidente, la Corte d'appello non è incorsa nelle denunziate violazioni di legge perché, con motivazione logica e sufficiente, ha accertato il mancato adempimento da parte del professionista di sue pre- cise obbligazioni;
come esattamente ritenuto in conformità alla giurispru- denza di questa Corte Suprema, è pur vero che le obbligazioni inerenti al- l'esercizio di un'attività professionale sono generalmente obbligazioni di mezzi, ma in determinate circostanze esse assumono i caratteri delle obbli- gazioni di risultato, in cui il professionista si impegna a realizzare un deter- minato opus: tale è il caso dell'obbligo di redigere un progetto di ingegneria, che ha per oggetto un risultato ben definito, dato dalla sua realizzazione fi- nalizzata all'esecuzione della costruzione progettata;
l'incompletezza del progetto, con la conseguente sua inidoneità al rilascio della concessione edi- lizia, è certamente un vizio dell'opera oggetto del relativo contratto, il quale abilita il committente, convenuto in giudizio dal professionista per il paga- mento, a formulare l'eccezione di inadempimento a norma dell'art. 2226 c.c. Alla luce di tale corretta decisione della causa, le violazioni di legge denunziate dal ricorrente con questo primo motivo di impugnazione si pre- sentano in parte non pertinenti al tema, in parte inammissibili - o perché re- Calfapietra est,илучи 832/99 lative a questioni nuove, non dibattute in grado di merito, o perché conte- nenti l'implicita richiesta d'una nuova e più favorevole valutazione delle prove, incompatibile col giudizio di legittimità - e per il resto infondate. Il primo motivo di ricorso va dunque rigettato.
2. Col secondo motivo il ricorrente denunzia violazione dell'art. 112 c.p.c. e difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia. So- stiene che mentre il PR aveva chiesto la sua condanna al risarcimento del danno adducendo il suo recesso senza causa dal contratto, la Corte d'ap- pello ha accolto la domanda sulla base di un preteso suo inadempimento, co- sì mutando ex officio il titolo della domanda risarcitoria ed incorrendo nel vizio di ultrapetizione. La doglianza va condivisa. A fronte di una domanda riconvenzionale di condanna del GI al risarcimento del danno per effetto del recesso senza giusta causa dal con- tratto d'opera da lui operato, secondo la prospettazione del PR chiara- mente espressa nelle conclusioni precisate in primo grado, e a fronte dell'appello incidentale col quale il PR aveva impugnato la decisione di rigetto di tale domanda adottata dal Tribunale, la Corte d'appello, in pre- senza di conclusioni che si limitavano ad una generica richiesta di condanna del GI al risarcimento del danno (lasciando presumere immutata la ra- gione del dedotto recesso per giusta causa), ha accolto tale domanda facendo espresso riferimento ad una diversa causa petendi, data dal ritardo nella ese- Calfapietra est. 832/99 5 cuzione dei lavori, per l'evenienza della maggiorazione dei costi, e nella di- sponibilità dell'immobile. La sentenza impugnata va dunque cassata in parte qua per effetto dell'accoglimento parziale del ricorso e la causa rinviata ad altro giudice per nuovo esame sul punto. Il giudice di rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'appello di Milano. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ sezione ci- vile, il 26 settembre 2000. Il Presidente болічно Соитал 40000 Il Consigliere est. 290000 IL CANCELLIERE 01 Francesco Catania L ELLERIA Roma 23 FEB. 2001 IL CANCELLIERE C1 A 832/99 6 Calfapietra est. UTRICIO DELL ENTRATE ROMA 2 Pa rts in 1 1 APR. 2001 4 17572 Cari