Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/09/2016, n. 43341
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Sentenza 27 settembre 2016

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In tema di violazione degli obblighi di natura economica posti a carico del genitore separato, il disposto di cui all'art. 12 sexies legge 1 dicembre 1970, n. 898 (richiamato dall'art. 3 della legge 8 febbraio 2006 n. 54) si applica anche all'inadempimento dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli minori, stabilito dal Presidente del tribunale tra le disposizioni conseguenti all'autorizzazione dei coniugi a vivere separati. (In motivazione, la S.C. ha precisato che il citato art. 3 sanziona la violazione degli "obblighi di natura economica", senza operare alcuna distinzione quanto alla loro fonte).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/09/2016, n. 43341
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 43341
    Data del deposito : 27 settembre 2016

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