Sentenza 8 giugno 2001
Massime • 1
La valutazione equitativa delle prestazioni, prevista dall'art. 432 cod. proc. civ., consente al giudice del lavoro di liquidare secondo equità il valore economico di un diritto del lavoratore che sia certo nella sua esistenza, una volta indicati, con adeguata motivazione, i criteri adottati e l'"iter" logico seguito; ne consegue che non incorre in alcuna violazione dell'art. 432 citato il giudice che, una volta comprovata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, nonché la natura e la qualità del lavoro prestato, determini discrezionalmente la quantità della retribuzione spettante al lavoratore (nella specie, il giudice di merito, ridotta presuntivamente della metà la durata giornaliera della prestazione rispetto ad un iniziale periodo del rapporto, aveva equitativamente determinato la relativa retribuzione in base all'accertato orario ridotto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/06/2001, n. 7827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7827 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUNO BATTIMIELLO - Presidente -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - rel. Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - Consigliere -
Dott. RAFFAELE DI LELLA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
UO AT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ROCCAPORENA 34, presso lo studio dell'avvocato DE LUCA TAMAJO RAFFAELE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LU NA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CRESCENZIO 9, presso lo studio dell'avvocato NUNZIO D'ANDREA, rappresentata e difesa dall'avvocato VINCENZO MEGNA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 317/98 del Tribunale di BENEVENTO, depositata il 02/06/98 R.G.N. 364/96;
udita la relazione della causa volta nella pubblica udienza del 18/04/01 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato MEGNA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 4 ottobre 1996 IS GO proponeva appello avverso la sentenza n. 1626/1996 del Pretore di Benevento il quale lo aveva condannato al pagamento della complessiva somma di L. 130.581.000, più accessori, a favore di PO CO, in relazione ad un rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti dal 1981 al 1990.
Sosteneva l'appellante che la PO non aveva svolto alcuna attività lavorativa alle sue dipendenze, essendosi limitata a frequentarlo nel suo ufficio.
Costituitosi il contraddittorio, con la costituzione dell'appellata, il Tribunale di Benevento, con sentenza del 2 giugno 1998 confermava integralmente la decisione di primo grado, ponendo a carico dell'appellante le spese del grado.
Osservava il Giudice del gravame che i riscontri documentali e testimoniali raccolti nel corso dell'istruttoria comprovavano a sufficienza sia l'attività lavorativa della PO alle dipendenze del GO, sia la natura. i contenuti, e le modalità di svolgimento del servizio prestato dalla medesima. In particolare era risultato che la PO collaborava con il GO nella sua attività di intermediario tra clienti e gli enti previdenziali o assistenziali, annotando gli appuntamenti con i medici e avvocati per il disbrigo di pratiche pensionistiche che la collaborazione si svolgeva nei locali del GO secondo un orario prestabilito;
che era previsto un compenso fisso mensile: tutte queste circostanze erano emerse in termini più chiari con riferimento ad un primo periodo (dal marzo 1981 al dicembre 1982) e più sfumati, ma - a giudizio e Tribunale - altrettanto significativi, con riferimento al secondo periodo, sino al maggio 1990. In particolare, quanto alla qualifica da riconoscere alla PO, osservava il Tribunale che era del tutto equo l'avviso del Pretore di collocare l'appellata al 6^ livello, l'ultimo di quelli previsti dal contratto collettivo.
Avverso detta sentenza il GO ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui ha resistito l'intimata con controricorso. In prossimità dell'udienza, il ricorrente ha depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo - deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 2094, 2687, 2729 c.c. e dell'art. 116 c.p.c. - lamenta il ricorrente che il Tribunale, senza fornire, alcuna motivazione, aveva eliso dalla sua valutazione tre testimonianze perché "inattendibili". Inoltre, avendo fatto ricorso ad "anomale presunzioni", il Tribunale avrebbe determinato una inammissibile inversione dell'onere della prova, essendo a carico della PO l'onere di dimostrare la regolare e continua attività di lavoro subordinato.
Col secondo motivo, il ricorrente censura l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza su un punto decisivo della controversia, avendo il Tribunale ritenuto provata la subordinazione sol perché la PO svolgeva la medesima attività di altre addette che espletavano per il GO servizi esterni a fronte di un compenso, in tal modo ammettendosi una "presunzione" di subordinazione non altrimenti supportata.
Col terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 432 c.p.c. per aver il Tribunale fatto impropriamente ricorso all'equità per individuare l'effettivo orario di lavoro e quindi per ovviare ad una carenza probatoria che avrebbe dovuto condurre alla reiezione della domanda.
I primi due motivi, congiuntamente esaminabili in quanto logicamente connessi, non meritano adesione, esprimendo entrambi censure di merito, ovvero apprezzamenti sull'attendibilità dei testimoni, il che ripropone, inammissibilmente, valutazioni riservate al giudice di merito, e da questo compiute nella specie, in termini esenti da vizi logico e giuridici.
Approfondendo ulteriormente quanto già considerato dal giudice di prime cure, il Tribunale di Benevento non solo ha sottoposto a vaglio critico e comparato le deposizioni testimoniali, esprimendosi anche in ordine alla loro attendibilità, ma ha anche chiaramente indicato le ragioni del proprio convincimento. Le conclusioni cui è pervenuto il Giudice del gravame coprono sia il primo periodo (marzo 1981- dicembre 1982) sia il secondo (dal 1983 al 1990) rispetto al quale si è fatto legittimo ricorso ad un criterio presuntivo, non già - come sostiene il ricorrente per supportare l'esistenza del rapporto lavorativo subordinato tra le parti, ma piuttosto per determinare quantitativamente la prestazione lavorativa. Si legge, infatti, nella sentenza impugnata, che "non essendo stato possibile stabilire con precisione l'orario effettivo rispettato dalla PO nel secondo periodo, correttamente il Pretore aveva ridotto del 50% la somma spettante alla dipendente, considerando il suo impegno lavorativo ridotto della metà.
Quest'ultima considerazione vale a superare anche il terzo motivo del ricorso atteso che - secondo la costante giurisprudenza di questa Corte a valutazione equitativa delle prestazioni prevista dall'art. 432 c.p.c. consente al Giudice del lavoro di liquidare secondo equità il valore economico di un diritto del lavoratore che sia certo nella sua esistenza, una volta indicati, con adeguata;
motivazione, i criteri adottati e l'iter logico seguito. Ne consegue che non v'è alcuna violazione del citato art. 432 c.p.c. allorché - come nel caso in esame - una volta comprovata sia l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, sia la natura e la qualità del lavoro prestato nell'interesse della controparte, l'apprezzamento discrezionale compiuto dal Tribunale ha ad oggetto la determinazione della quantità della retribuzione, una volta presuntivamente ridotta della metà dell'orarlo pieno osservato per un iniziale periodo di tempo, la durata media giornaliera della prestazione.
Da quanto precede deve concludersi che il ricorso non può essere accolto, con la condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità, nella misura di seguito precisata.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese di questo giudizio pari a L. 27.000 oltre a L. 6.000.000 (seimilioni) per onorari.
Così deciso in Roma, il 18 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2001