Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/06/2001, n. 7827
CASS
Sentenza 8 giugno 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La valutazione equitativa delle prestazioni, prevista dall'art. 432 cod. proc. civ., consente al giudice del lavoro di liquidare secondo equità il valore economico di un diritto del lavoratore che sia certo nella sua esistenza, una volta indicati, con adeguata motivazione, i criteri adottati e l'"iter" logico seguito; ne consegue che non incorre in alcuna violazione dell'art. 432 citato il giudice che, una volta comprovata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, nonché la natura e la qualità del lavoro prestato, determini discrezionalmente la quantità della retribuzione spettante al lavoratore (nella specie, il giudice di merito, ridotta presuntivamente della metà la durata giornaliera della prestazione rispetto ad un iniziale periodo del rapporto, aveva equitativamente determinato la relativa retribuzione in base all'accertato orario ridotto).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/06/2001, n. 7827
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7827
    Data del deposito : 8 giugno 2001

    Testo completo