Sentenza 10 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/02/2004, n. 2511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2511 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SACCUCCI Bruno - Presidente -
Dott. CICALA Mario - Consigliere -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - rel. Consigliere -
Dott. FALCONE Giuseppe - Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Amministrazione Finanziaria dello Stato In persona del Ministro "pro tempore", rappresentato e difeso "ex lege" dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso il cui ufficio è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 e Agenzia delle Entrate in persona del Direttore "pro tempore", rappresentata e difesa come sopra;
- ricorrente -
contro
IRFIS - MEDIO CREDITO DELLA SICILIA SPA, GESTIONE SEPARATA DEL FONDO REGIONALE DI ROTAZIONE PER IL CREDITO TURISTICO ALBERGHIERO, con sede in Palermo, in persona del legale rappresentante "pro tempore" Presidente ALESSANDRO PERRONE, rappresentato e difeso dall'avv. ROBERTO PIGNATONE giusta procura in calce al controricorso, elett. dom. in Roma presso avv. Ulisse Corea, viale Bruno Buozzi 32;
- intimato controricorrente -
avverso la sentenza n. 331.03.99 in data 21.12.99 della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, depositata in data 15.2.2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27.10. 2003 dal Consigliere Dr. Vincenzo Di Nubila;
udito per il ricorrente l'avv. GUIDA;
udite le conclusioni del P.G. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. GAMBARDELLA Vincenzo, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso in data 26.10.8d l'IRFIS impugnava il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato in ordine al rimborso dell'IRPEG, anno 1984. L'Istituto esponeva che, nella dichiarazione dei redditi ai fini IRPEG, aveva cautelativamente indicato tra i ricavi anche gli interessi sui eroditi di imposta derivanti da precedenti dichiarazioni, chiedendone in data 26.11.85 il rimborso. Ciò In quanto, prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 917.86, la relativa tassabilità era esclusa.
2. Si costituiva l'Intendenza di Finanza, la quale sosteneva che anche nella vigenza del D.P.R. n. 597.73 gli interessi suddetti dovevano ritenersi imponibili.
3. La Commissione Tributaria di primo grado di Palermo rigettava il ricorso, osservando che anteriormente all'entrata In vigore del TUIR n. 917.86 gli interessi in questione non erano tassabili, ma l'Istituto aveva presentato dichiarazione conforme al nuovo TUIR., onde, a sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 42.86, il regime applicabile era quello derivante dalla più recente normativa e pertanto i ripetuti Interessi risultavano corrispondere a ricavi imponibili.
4. Proponeva appello l'IRFIS. Resisteva all'appello l'Amministrazione Finanziaria dello Stato, deducendo che la parte avrebbe dovuto presentare una dichiarazione Integrativa, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. n. 597.73 e non una semplice istanza di rimborso.
5. La Commissione Tributaria Regionale di Palermo riformava la sentenza di primo grado ed accoglieva le Istanze del contribuente, così motivando:
- il rimedio previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 602.73 è applicabile in maniera indifferenziata a tutti i casi di ripetibilità di quanto versato, vale a dire in ogni caso di non- debenza dell'obbligazione tributaria, sia in punto di "an" che in punto di "quantum";
- l'istanza di rimborso è stata validamente presentata, sia all'Intendenza di Finanza che all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette;
- gli interessi di cui trattasi non erano imponibili sotto il regime previgente;
- l'IRFIS ha presentato dichiarazione conforme alle norme innovative, sul punto, di cui al D.P.R. n. 917.86;
- peraltro l'istanza di rimborso, Idonea a modificare la dichiarazione, è Intervenuta prima dell'entrata In vigore del D.P.R. n. 42.88 e pertanto va disposto il rimborso richiesto.
6. Ha proposto ricorso per Cassazione l'Amministrazione Finanziaria dello Stato, deducendo un motivo. Resiste con controricorso l'IRFIS, che ha depositato due memorie integrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Con l'unico motivo del ricorso, l'Amministrazione ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, degli artt. 56 del D.P.R. n. 917.86, 36 del D.P.R. n. 42.88, 8 e
9 del D.P.R. n. 600.73. La Commissione Tributaria Regionale ha ammesso che la nuova normativa ha effetto anche per i periodi di imposta precedenti al 1986, se la dichiarazione è conforme al TUIR n. 917.86; ma l'Istanza di rimborso vale modifica della dichiarazione e tale tesi è erronea, potendo il contribuente modificare una dichiarazione dei redditi soltanto nella forme di cui agli artt. 8 e 9 del D.P.R. n. 600.73.
7. Il ricorso è infondato e va rigettato. L'Amministrazione Finanziaria dello Stato non ripropone le questioni pregiudiziali fatte valere nel giudizio di merito, onde deve ritenersi che sulle stesse abbia prestato acquiescenza. Quanto al merito, si tratta di stabilire se una richiesta di rimborso, presentata prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 42.88, valga quale rettifica di una dichiarazione "conforme" al D.P.R. n. 917.86 e quindi possa mettere Il contribuente al riparo dall'efficacia retroattiva (in questo caso, "in malam partem") delle norme sopravvenute.
8. La risposta deve essere positiva Questa Corte di Cassazione ha già ritenuto, in fattispecie analoga, che in tema di emendabilità della dichiarazione dei redditi (onde evitare l'applicazione retroattiva sfavorevole dell'art. 36 del D.P.R. n. 42.88) il contribuente può procedere alla rettifica della dichiarazione - astrattamente "conforme" al nuovo TUIR n. 917.86 anche sotto forma di istanza di rimborso. Quello che rileva, è piuttosto la verifica se detta istanza di rimborso sia stata o meno presentata prima o dopo l'entrata In vigore del citato D.P.R. n. 42.88. dovendosi ritenere efficace la domanda di rimborso nel primo caso, perché il contribuente ha reso "non conforme" la dichiarazione originaria alle disposizioni successive e pertanto si è sottratto all'applicazione retroattiva del D.P.R. n. 917.86: così Casa. 30.6.2003 n. 8725. 9. Non vi sono ragioni per discostarsi dal precedente sopra ricordato, il quale risulta far parte di una serie di pronunce del tutto conformi (vedi ad es. Cass.
6.11.2000 n. 14449), talché la giurisprudenza sul punto appare consolidata. Giusti motivi, in relazione all'opinabilità iniziale della materia del contendere ed al comportamento processuale delle parti, consigliano la compensazione integrale delle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 ottobre 2003. Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2004