Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 17/03/2026, n. 2222
CS
Accoglimento
Sentenza 17 marzo 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità del provvedimento per illegittimità derivata dagli articoli 14 e 16 della D.A.C. 109/2023

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che le norme regolamentari contestate siano coerenti e adeguate rispetto al fine perseguito di elevare la qualità dell'offerta nel cuore del territorio dell'Unesco, evitando il proliferare di attività di scarso pregio. Ha considerato che l'individuazione di un unico parametro dimensionale (100 mq) per tutti gli esercizi di vicinato del settore alimentare, senza distinzioni per tipologia di attività, sia stata fatta per evitare forme di discriminazione tra operatori economici e violazioni del principio di eguaglianza. La misura è stata ritenuta proporzionata agli obiettivi e frutto di un adeguato apprezzamento istruttorio.

  • Rigettato
    Difetto di potere di Roma Capitale di imporre previsioni arbitrarie e gravose

    Il Consiglio di Stato ha affermato che sussiste il potere dell'Amministrazione Capitolina di prevedere limiti all'esercizio delle attività commerciali per tutelare interessi pubblici quali la salute dei lavoratori, l'ambiente, i beni culturali, la sicurezza, il decoro urbano e le caratteristiche commerciali dei centri storici, ai sensi della normativa statale e regionale vigente.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'art. 16, comma 1, lett. c) della D.A.C. per irragionevolezza e sviamento del potere

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la norma sia ragionevole e proporzionata allo scopo di tutelare il sito Unesco, evitando la proliferazione di attività di scarso pregio e garantendo la qualità dell'offerta. Ha altresì considerato che l'applicazione della norma anche ai trasferimenti sia legittima e non discriminatorie, poiché volta a preservare il decoro e la vivibilità delle aree protette.

  • Rigettato
    Difetto di istruttoria e irragionevolezza delle disposizioni

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il limite dimensionale di 100 mq sia ragionevole e proporzionato, in quanto misura intermedia rispetto al limite massimo previsto dalla normativa regionale e statale. Ha altresì considerato che l'applicazione di un unico parametro per tutte le attività alimentari sia stata una scelta volta a evitare discriminazioni e a garantire la fruibilità degli spazi, nonché a contenere gli assembramenti in aree congestionate da flussi turistici. La norma è stata ritenuta conforme ai principi unionali e alla normativa nazionale e regionale in materia di commercio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 17/03/2026, n. 2222
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2222
    Data del deposito : 17 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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