Sentenza 12 febbraio 2014
Massime • 1
Quando la richiesta di archiviazione del P.M. non abbia investito la notizia di reato nella sua interezza ma abbia riguardato solo una parte di essa e segnatamente una parte delle prospettate qualificazioni giuridiche in relazione alle quali si sia proceduto alla iscrizione non sussiste la necessità dell'autorizzazione alla riapertura delle indagini, ex art. 414 cod. proc. pen., per il reato che non aveva formato oggetto della predetta richiesta di archiviazione e per il quale lo stesso P.M. aveva, invece, ritenuto di esercitare l'azione penale.
Commentario • 1
- 1. PM ricerca la verità ma non può minacciare chi viene interrogato (Cass. 20365/239https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 maggio 2023
L'autorità investigativa che minacci persone escusse ritenute reticenti con il carcere commette il reato di tentata violenza privata: a fronte del sospetto di falsità o di reticenza delle persone escusse ai sensi dell'art. 362 c.p.p., il pubblico ministero non può rappresentare, per vincerne le resistenze, la detenzione in carcere di queste ultime come conseguenza immediata e inevitabile, rimessa alla volontà degli stessi pubblici ministeri, del rifiuto di fornire le risposte desiderate alle loro domande. Il ruolo di garante della legalità nella fase procedimentale, connesso alla funzione ricoperta dagli appartenenti all'ufficio del pubblico ministero impone di ammonire le persone …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/02/2014, n. 14319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14319 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 12/02/2014
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 423
Dott. PISTORELLI Luca - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 17165/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL IA, nata a [...], il [...];
PA TI, nato a [...], il [...];
avverso la sentenza del 13/7/2012 della Corte d'appello di L'Aquila;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. IZZO Gioacchino che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito per la parte civile l'avv. Isidori Gaetano Maria, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
uditi per gli imputati gli avv. Rossi Stefano e Francesco Saverio Denardis, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 13 luglio 2012 la Corte d'appello di L'Aquila confermava la condanna di EL IA e PA TI per il reato di falso ideologico in concorso, commesso nelle rispettive qualità di medico di famiglia e di medico psichiatra del CIM di L'Aquila nella redazione del certificato medico con proposta di TSO a carico di AR RC nel quale veniva falsamente attestato che la EL, prima di sottoscriverlo, aveva sottoposto ad accurata visita il proposto riscontrando che lo stesso fosse affetto da un episodio psicotico acuto.
2. Avverso la sentenza ricorrono entrambi gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori.
2.1 Il ricorso proposto nell'interesse della EL articola tre motivi. Con il primo la ricorrente deduce il difetto assoluto di motivazione della sentenza impugnata in merito alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato, rilevando in proposito come la Corte distrettuale non avrebbe considerato l'eventualità che l'imputata avesse, per mera leggerezza e scarsa familiarità con la procedura finalizzata all'applicazione del TSO, aderito alle rassicurazioni provenienti dal PA sullo stato di salute del AR. Con il secondo motivo invece si lamenta l'errata applicazione dell'art. 479 c.p. e correlati ulteriori vizi motivazionali, rilevando che il fatto così come processualmente accertato avrebbe dovuto essere inquadrato nella fattispecie del falso innocuo, atteso che dopo la firma del certificato e l'adozione dell'ordinanza sindacale di ricovero coatto, il AR - soggetto afflitto da un grave deficit psichico che aveva portato solo un mese prima all'adozione nei suoi confronti di un altro TSO - venne effettivamente avvicinato dal PA e venne ricoverato con una diagnosi di psicosi schizofrenica. Con il terzo ed ultimo motivo viene infine eccepita la violazione dell'art. 414 c.p.p. in quanto separato procedimento ad oggetto i medesimi fatti era stato archiviato nei confronti della EL e dunque l'azione penale era stata esercitata senza la previa emissione del necessario provvedimento di riapertura delle indagini, a nulla rilevando che nell'occasione si fosse proceduto per il diverso reato di cui all'art. 476 c.p.. 2.2 Con il ricorso del PA vengono invece proposti quattro motivi. Con il primo si denuncia l'omessa valutazione o comunque il travisamento delle cartelle cliniche relative ai ricoveri del AR e delle testimonianze dei vicini di casa del medesimo, attestanti non solo la grave patologia mentale da cui lo stesso era afflitto, ma altresì che effettivamente al momento del ricovero coatto del 3 ottobre 2007 venne diagnosticato un episodio psicotico peraltro evidenziatosi a seguito ei comportamenti consumati nelle ore precedenti all'intervento dei due imputati. L'evidenza probatoria illustrata risulterebbe pertanto in contrasto con le affermazioni rese in sentenza in merito alla asintomaticità del AR al momento dell'adozione del TSO, dedotta da testimonianze e circostanze scarsamente significative e comunque inidonee a smentire le risultanze citate. Il secondo e il terzo motivo ripropongono, con identiche argomentazioni, le doglianze avanzate nel ricorso della EL in punto di difetto di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e sull'inconfigurabilità del reato contestato per l'innocuità del falso, mentre con il quarto viene sollevata l'identica eccezione contenuta nel terzo motivo del ricorso della coimputata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Pregiudiziale è l'esame della questione processuale sollevata da entrambi i ricorrenti con riguardo alla violazione dell'art. 414 c.p.p., che peraltro risulta manifestamente infondata.
1.1 In proposito deve infatti rammentarsi che il difetto di autorizzazione alla riapertura delle indagini determina l'inutilizzabilità degli atti di indagine eventualmente compiuti dopo il provvedimento di archiviazione e preclude l'esercizio dell'azione penale per lo stesso fatto di reato, oggettivamente e soggettivamente considerato, da parte del medesimo ufficio del pubblico ministero (Sez. Un., n. 33885 del 24 giugno 2010, Giuliani ed altro, Rv. 247834).
1.2 Per come risulta dalla sentenza impugnata e da quanto prospettato dagli stessi ricorrenti, si evince che nei confronti degli imputati si era originariamente proceduto per i reati di cui agli artt. 323, 476 e 479 c.p.. Il pubblico ministero aveva successivamente operato uno stralcio in relazione ai primi due reati, per cui aveva chiesto l'archiviazione, esercitando l'azione penale esclusivamente in relazione al terzo. Il titolare dell'azione penale ha dunque ritenuto insussistente l'ipotesi originariamente prospettata all'atto dell'acquisizione della notitia criminis (costituita dalla denuncia del AR) di concorso formale del reato di falso ideologico con quello di abuso d'ufficio ed ha escluso che i fatti accertati integrassero altresì (o in alternativa) la diversa ed autonoma fattispecie di falso materiale in atto pubblico.
1.3 In tal senso deve pertanto ritenersi che la richiesta di archiviazione sia stata parziale e non abbia investito nella sua interezza la notizia di reato, riguardando solo una delle prospettate qualificazioni giuridiche in relazione alle quali si era proceduto alla sua iscrizione, nonché un fatto materialmente distinto - e rivelatosi insussistente - rispetto a quello per cui è stata esercitata l'azione penale e cioè quello incriminato dall'art. 476 c.p.. Il conseguente provvedimento di archiviazione non impediva dunque di esercitare l'azione penale per il reato di cui all'art. 479 c.p.p. in assenza di quello ex art. 414 c.p.p., in quanto non riguardava per l'appunto la notizia di reato nella sua interezza, ne' rilevano in senso contrario le eventuali argomentazioni spese dal giudice che lo ha adottato, la cui cognizione era limitata all'oggetto della richiesta del pubblico ministero, fatto salvo il suo potere di ordinare l'imputazione coatta per reati diversi da quelli prospettati da quest'ultimo.
2. Venendo alle altre doglianze sollevate con i ricorsi, che possono essere trattate congiuntamente attesa la loro sostanziale identità, logicamente prioritarie appaiono quelle attinenti all'effettiva lesività del falso che avrebbero compiuto il EL e il AO, che peraltro risultano infondate.
2.1 I ricorrenti eccepiscono infatti la sostanziale innocuità dello stesso, atteso che il AR non solo sarebbe stato cronicamente affetto da una patologia psichiatrica che già aveva dato luogo ad episodi psicotici acuti, ma altresì gli sarebbe stato diagnosticato all'atto del ricovero coatto - peraltro poi protrattosi per sua stessa volontà - una psicosi schizofrenica a conferma della sintomaticità dei comportamenti registrati al momento in cui il suddetto ricovero era stato disposto.
2.2 In proposito va innanzi tutto precisato che oggetto di contestazione è semplicemente la sottoscrizione da parte della EL, nella sua qualità di medico di base, della proposta di ricovero del AR L. n. 180 del 1978, ex art. 1 e L. n. 833 del 1978, art. 33 proposta invero redatta dal PA ed attestante,
contrariamente al vero, che la prima imputata avesse provveduto a visitare quest'ultimo riscontrando un episodio psicotico acuto. Dalla ricostruzione in fatto svolta nella sentenza impugnata - ed invero non contestata dai ricorrenti - tale imputazione ha trovato puntuale riscontro nelle prove acquisite, dalle quali è emerso che effettivamente la EL non ebbe sostanzialmente alcun contatto diretto con il paziente e tantomeno lo sottopose ad una visita, che - è bene rammentarlo - non avrebbe avuto il solo fine di accertare lo stato patologico del proposto, ma altresì la sussistenza delle ulteriori condizioni previste dalla L. n. 180 del 1978, art. 2 e L. n. 833 del 1978, art. 34 per procedere all'adozione di un TSO. Non è
dunque in discussione che la condotta posta in essere dagli imputati debba essere ritenuta tipica ai sensi dell'art. 479 c.p.. Tipicità che, come accennato, i ricorrenti infatti contestano esclusivamente sotto il profilo della effettiva lesione dell'interesse tutelato dalla norma incriminatrice, sostenendo che quello posto in essere dagli imputati sia, in definitiva, un falso innocuo.
2.3 Ricordato che quello di cui all'art. 479 c.p. è reato di mero pericolo, va ribadito il consolidato insegnamento di questa Corte - di cui quella distrettuale ha fatto corretta applicazione - per cui il falso è innocuo soltanto quando non interessa il contenuto probatorio dell'atto. È dunque necessario, perché possa parlarsi di falso innocuo ai fini di escludere la tipicità del fatto, che l'infedele attestazione sia del tutto irrilevante ai fini del significato dell'atto, non esplicando effetti sulla sua funzione documentale di attestare i dati in esso indicati (Sez. 5, n. 35076 del 21 aprile 2010, Immordino, Rv. 248395).
2.4 Alla luce di tale principio deve dunque escludersi che la falsità di cui si discute sia stata innocua, atteso che l'attestazione infedele è caduta esattamente su quelle circostanze che concorrono a definire il significato probatorio dell'atto in cui si è consumata, realizzando quel pericolo per la fede pubblica che definisce la tipicità del fatto punito dal citato art. 479. Nè rileva che effettivamente il AR, al momento dell'intervento dei sanitari imputati, fosse o meno vittima di un episodio psicotico acuto, giacché la dr.ssa EL non lo ha accertato, come invece ha falsamente certificato. Venendo in tal modo meno al proprio dovere di procedere ad una autonoma e motivata verifica dello stato mentale del proposto, la stessa ha infatti rinunziato ad accertare la sussistenza di tutti i presupposti che consentivano l'adozione del TSO, accertamento che per volontà della legge è invece imprescindibile perché sussistano le condizioni di legittimità per procedere ad una restrizione della libertà personale del cittadino in stato di infermità mentale e che non è in altro modo fungibile. Considerazione quest'ultima che dimostra l'irrilevanza della diagnosi effettuata in ospedale o addirittura del decorso del ricovero, atteso che si tratta di circostanze verificatesi quando il pericolo per la fede pubblica già si era consumato, tanto da aver consentito l'adozione di un ordine di ricovero coatto senza l'osservanza della procedura all'uopo imposta dalla legge. Va quindi conclusivamente ribadito che integra il reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico la condotta del medico di base che rediga una proposta di trattamento sanitario obbligatorio nei confronti di un paziente del quale attesti falsamente l'alterazione psichica, senza sottoporlo a visita, considerato che il provvedimento che dispone il TSO di un infermo di mente è adottato dal sindaco su proposta motivata di un medico, convalidata da un altro medico della struttura sanitaria pubblica, che si inserisce nell'attività della P.A. disciplinata dalla legge quale atto di impulso di natura costrittiva (derivando da esso l'obbligatoria soggezione del paziente ad ulteriori visite) di un procedimento amministrativo (nello stesso senso in fattispecie analoga Sez. 5, n. 4451/08 del 18 dicembre 2007, Salvatorelli e altro, Rv. 238879).
3. Infondate sono altresì le censure dei ricorrenti in merito alla configurabilità dell'elemento psicologico tipico del reato contestato.
3.1 In proposito va ricordato che, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 479 c.p., è sufficiente il dolo generico e cioè la volontarietà e la consapevolezza di compiere una falsa attestazione. In tal senso va dunque considerata dolosa la falsa attestazione contenuta nell'atto di un accertamento in realtà mai compiuto (Sez. 6, n. 39010 del 10 aprile 2013, Baglivo e altri, Rv. 256594). E non è dubbio che nel caso di specie, tanto la EL, che il PA, avessero la piena consapevolezza del fatto che la prima non aveva in alcun modo riscontrato personalmente lo stato psichico del AR e che, ciononostante, entrambi abbiano volontariamente sottoscritto (ed il secondo addirittura predisposto) un certificato attestante l'esatto contrario.
3.2 Nè rilevano poi le eventuali personali convinzioni degli imputati sullo stato mentale del proposto. A parte che quelle della EL sarebbero in realtà mutuate dalle presunte rassicurazioni ricevute in proposito dal collega - e dunque ancora una volta sconterebbero quel difetto di cognizione della situazione fattuale attestata - va nuovamente ricordato come oggetto di rimprovero non è l'aver certificato una patologia inesistente, bensì aver attestato un accertamento della medesima invero mai effettuato, il che tra l'altro rende evidente l'irrilevanza delle lamentele avanzate con il ricorso del PA sul travisamento da parte della Corte distrettuale delle risultanze processuali relative all'effettivo stato di alterazione del AR.
3.3 Quanto infine alla asserita natura meramente colposa del comportamento della EL, è sufficiente evidenziare come ciò che la ricorrente sostanzialmente invoca è una sostanziale ignorantia legis in merito al suo effettivo ruolo nella procedura di TSO, la quale, a tacer d'altro, risulterebbe quantomeno colpevole, attesa la sua qualifica, e dunque inidonea ad escludere il dolo del reato.
4. Quanto alle richieste della parte civile in punto di spese del grado, tenuto conto del tenore delle medesime, la Corte ritiene di disporne la compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dichiara compensate le spese tra le parti. Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2014