Cass. pen., sez. V, sentenza 12/02/2014, n. 14319
CASS
Sentenza 12 febbraio 2014

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Massime1

Quando la richiesta di archiviazione del P.M. non abbia investito la notizia di reato nella sua interezza ma abbia riguardato solo una parte di essa e segnatamente una parte delle prospettate qualificazioni giuridiche in relazione alle quali si sia proceduto alla iscrizione non sussiste la necessità dell'autorizzazione alla riapertura delle indagini, ex art. 414 cod. proc. pen., per il reato che non aveva formato oggetto della predetta richiesta di archiviazione e per il quale lo stesso P.M. aveva, invece, ritenuto di esercitare l'azione penale.

Commentario1

  • 1PM ricerca la verità ma non può minacciare chi viene interrogato (Cass. 20365/239
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 maggio 2023

    L'autorità investigativa che minacci persone escusse ritenute reticenti con il carcere commette il reato di tentata violenza privata: a fronte del sospetto di falsità o di reticenza delle persone escusse ai sensi dell'art. 362 c.p.p., il pubblico ministero non può rappresentare, per vincerne le resistenze, la detenzione in carcere di queste ultime come conseguenza immediata e inevitabile, rimessa alla volontà degli stessi pubblici ministeri, del rifiuto di fornire le risposte desiderate alle loro domande. Il ruolo di garante della legalità nella fase procedimentale, connesso alla funzione ricoperta dagli appartenenti all'ufficio del pubblico ministero impone di ammonire le persone …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 12/02/2014, n. 14319
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14319
Data del deposito : 12 febbraio 2014

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