Sentenza 16 settembre 2011
Massime • 1
La circostanza aggravante comune della minorata difesa è compatibile con quella speciale della violenza sulle cose: la prima ha, infatti, carattere obiettivo ed attiene al concorso di situazioni di fatto tali da facilitare l'impresa delittuosa, mentre la seconda si riferisce alle modalità dell'impossessamento, rivelatrici di maggiore pericolosità dell'agente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/09/2011, n. 47893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47893 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAGANO Filiberto - Presidente - del 16/09/2011
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - N. 2083
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 15697/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
avv. Mangiapane Filippo;
difensore di:
ZU IN, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina, sezione penale, in data 7.12.2010. Sentita la relazione fatta, in pubblica udienza, dal consigliere Dr. Mirella Cervadoro.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr. Vito D'Ambrosio, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
Udito il difensore avv. Mangiapane, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 7.4.2010, il Tribunale di Messina dichiarò UL IN responsabile dei reati di cui agli art. 56, art. 61, n. 5, artt. 99, 110, 624, 648 c.p., L. n. 110 del 1975, art. 4 e unificati i reati sotto il vincolo della continuazione - esclusa l'aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 7 e ridotta la pena per la scelta del rito -lo condannò alla pena di anni due mesi sei di reclusione ed Euro 200,00 di multa.
Avverso tale pronunzia propose gravame l'imputato, e la Corte d'Appello di Messina, con sentenza del 24.11.2010, confermava la decisione di primo grado.
Ricorre per cassazione l'imputato, deducendo: 1) la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) e), in relazione agli artt.110 e 648 c.p. (ricettazione di un'autovettura Fiat panda), per errata interpretazione della legge penale e mancanza e manifesta illogicità della motivazione, circa il contributo materiale e morale dato dal ricorrente all'azione delittuosa nel reato di ricettazione;
2) la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione alla L. n. 110 del 1975, art. 4, di cui al capo c) della rubrica, per errata interpretazione della legge penale e mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in quanto lo stesso giudice estensore, nel richiamare "per relationem" la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di prime cure ammette che il coltello trovato addosso all'odierno ricorrente veniva utilizzato per recidere i cavi elettrici delle telecamere. Per questa stessa ammissione, dovendosi considerare come arma impropria il coltello a serramanico ritrovato addosso allo UL, la condanna per il reato in questione è certamente errata, venendo meno l'elemento della chiara utilizzabilità, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona, quantomeno sotto il punto di vista soggettivo del reato neanche considerato in motivazione dalla Corte d'Appello di Messina;
3) la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) c) ed e), in relazione all'art. 61 c.p., n. 5 e art. 133 c.p.p., erronea applicazione della legge penale, mancata esclusione dell'aggravante di minorata difesa ex art. 61 c.p., n. 5, per il reato di tentato furto di cui al capo a) della rubrica, e manifesta illogicità della motivazione sul punto, in considerazione della riconosciuta ed apprezzata costante ed assidua sorveglianza garantita attraverso il posizionamento delle telecamere;
4) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed c) in relazione all'art. 99 c.p., illegittima applicazione automatica della recidiva, non avendo il Giudice espresso alcun apprezzamento in ordine alla significatività della reiterazione dei reati, in relazione al fatto reato commesso ed alla personalità del reo.
Chiede pertanto l'annullamento della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso debba essere rigettato per la non condivisibilità e inammissibilità delle censure articolate nei motivi che lo compongono.
1. Il primo motivo è generico, e consiste in una mera reiterazione dei motivi dell'atto d'appello, ai quali - contrariamente a quanto sostenuto in ricorso - la Corte ha risposto con motivazione congrua ed esente da vizi logici, evidenziando, in particolare, che la consapevolezza dello UL, circa il fatto che l'auto - utilizzata dall'imputato per recarsi sul luogo del programmato furto unitamente al correo ME RD e quindi per darsi alla fuga - fosse di provenienza furtiva, emerge con tutta evidenza non solo dal fatto che il blocchetto di accensione fosse forzato, bensì anche dalla circostanza che "la programmazione del furto e del trasporto della refurtiva vedeva, secondo logica e buon senso, l'utilizzo di un mezzo non di proprietà, ma reperito attraverso canali illeciti".
2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Premesso che il reato ascritto è quello contravvenzionale previsto e punito dalla L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 4, quanto alla sussistenza o meno di un motivo giustificante il porto del suddetto coltello a serramanico, rileva il Collegio che del tutto correttamente i giudici d'appello hanno ritenuto che non possa integrare "giustificato motivo", ai sensi della norma contestata, quello della utilizzazione del coltello per tagliare i fili elettrici del collegamento della telecamera, e ciò in quanto, per motivo giustificativo del porto, deve intendersi quello determinato da particolari esigenze dell'agente perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell'oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento, alla normale funzione dell'oggetto (v., tra le tante, Cass. Sez. 1^, Sent. n. 4498/2008 Rv. 238946; Sez. 4^, Sent. n. 11356/2005 Rv. 233659). È indubbio, infatti, che l'asserita esigenza di tagliare i fili con il coltello in questione non può assolutamente corrispondere ad una regola comportamentale lecita, e non può, pertanto, assumere valenza giustificativa del porto della suddetta arma impropria fuori dell'abitazione; anzi (come sostanzialmente affermato nella sentenza gravata) la prospettata esigenza non corrisponde neppure ad una precisa regola comportamentale, e ciò a prescindere dalla liceità o meno della medesima. Quanto, poi, all'ulteriore profilo di censura di omessa motivazione e di violazione di legge, con il quale il ricorrente censura la mancata considerazione della indifferenza della condotta tenuta dall'imputato rispetto alla possibile offesa alla persona, va osservato che correttamente la Corte ha disatteso le deduzioni difensive avanzate con l'analogo motivo d'appello, rilevando che la norma incriminatrice richiede che l'arma impropria abbia la mera potenzialità per l'offesa alla persona. Per integrare il reato è sufficiente la oggettiva adeguatezza dello strumento (da punta o da taglio, come quello in questione) all'impiego per l'offesa contro la persona, ove portato senza giustificato motivo fuori della propria abitazione;
sicché la fattispecie prescinde, sia dalla pregressa perpetrazione in loco di offese alla persona, sia dalla necessità dell'inserimento del porto da parte dell'agente in una concreta ed effettiva prospettiva di offesa alla persona (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 1^, Sent. n. 11812/2009 Rv. 243488).
3. Quanto alla aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 5, di cui si censura - con il terzo motivo - la configurabilità, rilevasi che la Corte messinese ha ritenuto che l'aver operato nottetempo (allorché la sorveglianza degli aventi diritto è solitamente più tenue ovvero addirittura assente) rappresenta certamente una modalità operativa, che integra gli estremi dell'aggravante contestata. Oltre al tempo di notte, all'oscurità della zona e alla diminuita vigilanza, la Corte ha poi valorizzato, quale ulteriore elemento, sicuramente indicativo della ritenuta sussistenza dell'aggravante, la circostanza che gli imputati avevano disattivato l'impianto di videosorveglianza, recidendone i cavi elettrici.
L'assunto dei giudici di merito circa l'ora notturna è certamente corretto, posto che, già nel diritto romano, l'aver agito di notte rappresentava una aggravante del "furtum" e che, per giurisprudenza costante di questa Corte (cfr, da ultimo Sez. 5^, Sent. n. 7433 /2011 Rv. 249603; Sez. 5^, Sent. n. 35616/2010 Rv. 248883; Sez. 2^, Sent. n. 3598/2011 Rv. 249270; Sez. 2^, Sent. n. 44624/2004 Rv. 230244), la circostanza in questione è integrata dalla sussistenza di condizioni utili a facilitare il compimento dell'azione criminosa, ne' si richiede - per la sua configurabilità - che la situazione di minorata difesa sia stata ad arte ricercata o indotta, o che la pubblica o privata difesa sia del tutto impossibile, ma che essa sia semplicemente ostacolata.
Lo stesso dicasi in riferimento alle ulteriori circostanze, ritenute dai giudici di merito agevolatrici della realizzazione del reato, e illustrate con ampia e logica motivazione.
Nè, in senso contrario, riveste significato dirimente, ai fini della non configurabilità dell'aggravante in questione, la presenza in loco di un impianto di videosorveglianza con telecamere. Dalla sentenza, non risulta, poi, che il locale fosse munito, in ora notturna, di un sistema di sorveglianza diverso da quello della mera registrazione delle immagini (utile solo all'identificazione degli eventuali autori di reato, ma non ad accentuare le difese del soggetto passivo), ovvero di un particolare impianto di protezione che ne consentiva la sorveglianza costante ed assidua da parte di un incaricato del proprietario. La "costante ed assidua garanzia di sorveglianza", evocata nel presente motivo, è una mera affermazione, peraltro in punto di fatto, che il ricorrente non sorregge con alcuna argomentazione (ma si limita ad enunciare sulla scorta della mera esclusione, da parte del primo giudice, dell'aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 7) e che, comunque, non vale a dimostrare il dedotto vizio di contraddittorietà di motivazione sul punto, posto che l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 5, di cui al capo a) della rubrica, attiene alle circostanze di tempo, e di luogo delle quali il colpevole ha approfittato, ed è stata ritenuta in riferimento all'azione criminosa indirizzata all'impossessamento di beni custoditi all'interno dei locali del supermercato, mentre l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede (esclusa dal giudice di primo grado) si riferisce specificamente all'oggetto del furto (ove commesso su cosa esposta alla pubblica fede, cioè su cosa priva di ogni specifica custodia, ed essenzialmente protetta dal sentimento di comune rispetto verso la proprietà altrui), ed era stata contestata in riferimento allo "spostamento", effettuato dai correi, della telecamera ubicata sul muro esterno del locale. A ciò aggiungasi che, se è pur vero che l'aggravante in questione sussiste tutte le volte in cui l'agente abbia approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, oggettivamente considerate tali da facilitare il suo compito, ciò non esclude affatto che la situazione di minorata difesa possa essere indotta, o - come nella fattispecie - aggravata, dallo stesso agente;
anzi, come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, proprio attraverso la disattivazione (effettuata con tutta evidenza, per evitare di essere identificati quali autori del reato dopo la sua commissione) dell'impianto della telecamera che sorvegliava il locale, durante l'orario notturno, "l'imputato e il suo complice hanno contribuito a creare, ovvero ad accrescere, la situazione di minorata difesa di cui si accingevano a profittare, per il perseguimento del loro disegno criminoso".
Correttamente, infine, sono state ritenute dai giudici sia la circostanza aggravante comune relativa alla minorata difesa (art. 61 c.p., n 5) che la circostanza aggravante speciale relativa alla violenza sulle cose (art 625 c.p., n 2), nessuna incompatibilità concettuale esistendo fra le stesse (v. Cass. Sez. 2^, Sent. n. 102/1965 Rv. 099429); la prima ha, infatti, carattere obiettivo ed attiene al concorso di circostanze tali da facilitare per l'appunto l'impresa delittuosa, mentre l'altra si riferisce alle modalità dell'impossessamento, rivelatici di una maggiore pericolosità dell'agente.
Tale motivo va pertanto rigettato, in quanto infondato.
4. Con il quarto motivo di impugnazione il ricorrente ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine all'art. 99 c.p., comma 4, non essendo, nel caso di specie, la recidiva obbligatoria;
il motivo è manifestamente infondato. La recidiva prevista dall'art. 99 c.p., comma 4, come modificata dalla L. n. 251 del 2005, deve ritenersi tuttora facoltativa, salvo che si tratti di uno dei delitti previsti dall'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a); pertanto, nel contesto valutativo di una maggiore capacità a delinquere del colpevole, il giudice è tenuto a stabilire se la recidiva sia espressione di effettiva "insensibilità etica e pericolosità", conseguente giustificazione dei riflessi sulla entità della pena - anche agli effetti dell'eventuale bilanciamento ai sensi dell'art. 69 c.p., con le attenuanti ove riconosciute o riconoscibili.
Contrariamente a quanto affermato in ricorso, la sentenza impugnata non è però censurabile per vizio di motivazione sul punto. A prescindere dalla circostanza che non risulta fossero state avanzate deduzioni specifiche in merito alla recidiva - ritenuta dal Tribunale in relazione a tre precedenti condanne per delitti contro il patrimonio della stessa natura di quello oggetto del procedimento - e che, pertanto, non vi era obbliga da parte del giudice di specifica motivazione (cfr. Cass. Sez. 5^, Sent. n. 711/2009 Rv. 245733), rileva il Collegio che, in ogni caso, da tutto il contesto della motivazione della sentenza impugnata emerge una valutazione di gravità dei fatti commessi dallo UL, tanto è vero che i giudici del merito hanno negato il riconoscimento delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p. (di cui l'appellante lamentava la mancata concessione), mentre hanno dato rilievo ai precedenti penali specifici dell'imputato, che avevano consentito la contestazione della recidiva specifica, reiterata e che testimoniano la sua pericolosità sociale, dando contezza di "una sua propensione a dar luogo a condotte di aggressione del patrimonio". Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011