Sentenza 18 dicembre 2007
Massime • 1
Integra il reato di falsità ideologica commessa dal p.u. in atto pubblico (art. 479 cod. pen.) - e non quello di falsità ideologica commessa dal p.u. in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 cod. pen.) - la condotta del medico di base che rediga una proposta di trattamento sanitario obbligatorio nei confronti di un paziente del quale attesti falsamente l'alterazione psichica, senza sottoporlo a visita, considerato che il provvedimento che dispone il t.s.o. di un infermo di mente è adottato dal sindaco su proposta motivata di un medico, convalidata da un altro medico della struttura sanitaria pubblica, che si inserisce nell'attività della P.A. disciplinata dalla legge n. 180 del 1978 quale atto di impulso di natura costrittiva (derivando da esso l'obbligatoria soggezione del paziente ad ulteriori visite) di un procedimento amministrativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/12/2007, n. 4451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4451 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2007 |
Testo completo
445 1 / 08 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 18/12/2007
SENTENZA
N.303h1
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. NARDI DOMENICO PRESIDENTE
1. Dott.PIZZUTI GIUSEPPE REGISTRO GENERALE CONSIGLIERE
N. 033892/2007 2. Dott.ROTELLA MARIO
3. Dott. BRUNO PAOLO ANTONIO "
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE PENALI 4.Dott.DIDONE ANTONIO "
Richiesta copia studio dat sig ANSA ha pronunciato la seguente per diritti € 0.77 SENTENZA / ORDINANZA
11 29/1/08 sul ricorso proposto da : IL CANCELLIERE
N. IL 26/05/1950 1) AT IC COTE ROAD CASSAZIONE
C COPIE PENALI avverso SENTENZA del 14/02/2007
Acresia cople studio CORTE APPELLO di L'AQUILA A DEG 0,77 perdi il23/1/08 visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere IL CANCELLIERE
DIDONE ANTONIO
COME SUPREMA DI CASSAZIONE CORTE NY: CHAD CASSAZIONE CORTE L A CASSAZIONE UPACIO COPIE PENALI UPHIN CONIC PENALI UFFICI O PENALI
UFFICIO COPIE PIMALI Richiesta copia studio Richieste o ple studio Richiesta copia studio dog ITALIA OGGI Richiesta copia studio dal Gia ADN-KRONOS datang G dat sig / SALE 24 ORE per dingue 0.77 pora 0.77 9.77 11 23/1/08 per diritti 0,77 29/1/08 per d i}28/1/08 1129/1/08 IL CANCELLIERE IL CANCELLIERE IL CANCELLIERE IL CANCELLIERE
Moire
che ha concluso perl'inammissibilità
Udito, per la parte civile, l'Avv.
Udit i difensor Avv.
Carmine Stabile
M Motivi della decisione
AL OL ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che ne ha confermato la dichiarazione di responsabilità e la condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile (liquidato in curo 2.000,00) per il reato di cui all'art. 480 c.p., accogliendo in parte l'appello dell'imputato e sostituendo la pena detentiva di mesi uno c giorni dicci di reclusione con quella della multa di euro 1.520,00. L'imputato aveva redatto una proposta di trattamento sanitario obbligatorio nei confronti di LC AR falsamente attestando, senza averla sottoposta a visita, che la stessa si trovava in stato di alterazione psichica tale da richiedere urgenti interventi terapeutici.
Il ricorrente denuncia con il primo motivo violazione di legge e vizio di motivazione perché secondo la stcssa definizione del legislatore quella di cui all'art. 21. n. 180/1978 è una proposta e non un certificato del medico. La proposta ha il solo fine di iniziare il procedimento di T.S.O. ed il medico che compila la proposta non deve necessariamente sottoporre a visita la pazicntc, potendosi giovare dei dati a lui già noti (aveva prescritto alla paziente farmaci che costei aveva rifiutato di assumere perché troppo "forti") ovvero esposti dai familiari del paziente, come nella concreta fattispecie si era verificato. Il documento che si assume falso non riferisce alcuna visita ma solo una possibile diagnosi legittimamente desunta da fatti noti e non sconfessata dal collegio medico della convalida della proposta. Manca la motivazione sul dolo generico, sulla coscienza e volontà di riferire una diagnosi falsa. Sarebbe applicabile l'art. 481 c.p. e non l'art. 480 c.p.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 480 e 481 c.p.: non si tratta di certificato amministrativo ma di certificazione redatta da esercente una professione sanitaria. L'applicazione dell'art. 481 c.p. avrebbe avuto incidenza sul minimo della pena (non previsto, a fronte della pena edittale minima prevista dall'art. 480 c.p.). Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p. in relazione alla ritenuta sussistenza di un danno risarcibile. Non sussiste il danno all'immagine della paziente - ritenuto dalla Corte di merito - posto che è alla tutela di quest'ultima che è preordinata la normativa sul T.S.O. Osserva la Corte che il ricorso non merita accoglimento. Invcro, nella parte concernente la ritenuta responsabilità anche sotto il profilo soggettivo, la Corte non può che condividere l'articolata motivazione della sentenza impugnata, tenuto conto, altresì, del consolidato insegnamento per il quale il certificato rilasciato dal medico è destinato a provare la verità di fatti morbosi a qualsiasi terzo interessato e presuppone necessariamente, anche se implicitamente, che il medico stesso abbia proceduto direttamente all'accertamento della malattia mediante visita del paziente. Per conseguenza risponde di falso ideologico il medico che attesti una malattia senza aver compiuto la visita, anche se di essa non abbia fatto esplicita menzione nel certificato>> (Sez. 5, Sentenza n. 9191 del 1982; Sez. 5, Sentenza n.
2659 del 1982).
Correttamente, infatti, la Corte territoriale ha evidenziato che l'atto in questione contiene un giudizio diagnostico che, per quanto suscettibile di riconsiderazione da parte dei medici chiamati a intervenire nella successive fasi del procedimento, non esonera per questo il proponente dalla necessità di sottoporre il paziente ad una visita immediata o comunque ad un esame diretto delle sue attuali condizioni. Depone in tal senso non solo l'intrinseco contenuto della proposta che, in quanto proveniente da medico e in quanto finalizzata a prevenire il pericolo attuale di pregiudizi derivanti dalle attuali condizioni patologiche del paziente, presuppone una diagnosi attuale basata sull'esame attuale del proposto, ma anche il contenuto del provvedimento finale, che risolvendosi in gravi limitazioni della libertà personale, richiede plurimi e rigorosi accertamenti sull'effettiva esistenza dei suoi presupposti. Immediate limitazioni della libertà personale derivano peraltro, contrariamente a quanto affermato dalla difesa, dalla stessa proposta del medico di base derivando da essa quanto meno l'obbligatoria sottoposizione del paziente al successivo procedimento amministrativo e alle ulteriori visite mediche in esso previste. Di qui da un lato il carattere non meramente ncutralc ma immediatamente costrittivo della proposta, e con essa la sussistenza tra l'altro del danno risarcibile, dall'altro l'implicito contenuto di attestazione necessariamente presente nell'atto (dal Tribunale ricondotto peraltro nelle mere certificazioni amministrative) nella parte di contenuto riguardante quanto meno la sottoposizione del paziente a visita medica>>. Peraltro, dalle esatte considerazioni sviluppate in motivazione anche in ordine al danno risarcibile chc, quanto meno nella forma del danno morale c del danno esistenziale (quest'ultimo riferito al "pati") non può nella specie essere revocato in dubbio - la Corte territoriale non ha tratto le necessarie conseguenze quanto a qualificazione del fatto, pur avendo sottolineato che il Tribunale aveva ricondotto l'atto in parola nella "mera" ccrtificazione amministrativa.
Invero, va ricordato che il provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio di un infermo di mente è adottato dal sindaco su proposta motivata>> di un medico, convalidata da un medico della struttura sanitaria pubblica e che secondo la giurisprudenza di questa Corte i medici convenzionati esercitano $2.
una funzione pubblica quando concorrano a formare la volontà della P.A. in materia di assistenza sanitaria ed esercitino in sua vece poteri autoritativi c certificativi (Cass., sez. 5^, 9 marzo 2005, Schwarz, m. 231700,
Cass., sez. 5^, 12 dicembre 1997, Scuccimarra, m. 209944).
La "proposta" motivata del medico (nella concreta fattispecie medico di base) si inserisce, peraltro, nell'attività della P.A. nella materia disciplinata dalla legge n. 180 del 1978 quale atto qualificato di impulso di un procedimento amministrativo. Ad esso scguc nccessariamente il controllo previsto dall'ultimo comma dell'art. 21. n. 180/1978 secondo cui il provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera deve essere preceduto dalla convalida della proposta di cui all'ultimo comma dell'articolo I da parte di un medico della struttura sanitaria pubblica >>.
Da quanto innanzi consegue che il fatto andava qualificato come violazione dell'art. 479 c.p., sì che il motivo relativo alla sussunzione di esso nell'art. 481 c.p. è manifestamente infondato.
P.Q.M.
Qualificato il fatto come reato ex art. 479 c.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spesc processuali.
Così deciso in Roma il 18 dicembre 2007.
Il Presidente
Ботеліся окол Il consigliere estensore
DEPOSITATA IN CANCELLERIA ين ias addi y bt. 2008 GEDGED. 2008 Quyux IL CANCELLIERE C1 Carmela Lanzuise