Sentenza 6 luglio 2016
Massime • 1
È inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto proposto al fine di ottenere la revoca della condanna inflitta per fatti di concorso esterno in associazione mafiosa commessi antecedentemente al 1994, rientranti nell'orientamento espresso dalla sentenza Corte EDU, 14 aprile 2015, Contrada c. Italia.
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- 1. La fragilità del “giudicato” e l’incertezza della penaStefano Tocci · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Stefano Tocci Alla luce dei percorsi interpretativi della Corte europea e della Corte costituzionale l'autore osserva come sia stato eroso il principio del cd. mito del giudicato, che resiste per l'accertamento del fatto ma è sgretolato in punto di pena. Se pertanto per l'accertamento del fatto il “giudicato” costituisce un mito, in relazione alla pena è ormai diventato leggenda. Sommario: 1. Il “mito” del giudicato. - 2. Superamento del giudicato in sede processuale: revisione e ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p. - 2.2. Dilatazione dell'operatività dell' art. 625 bis c.p.p.; 3.- La “flessibilità” del giudicato in punto di pena. 4. - Casi di “illegalità della pena” 1. Il …
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di Stefano Tocci Alla luce dei percorsi interpretativi della Corte europea e della Corte costituzionale l'autore osserva come sia stato eroso il principio del cd. mito del giudicato, che resiste per l'accertamento del fatto ma è sgretolato in punto di pena. Se pertanto per l'accertamento del fatto il “giudicato” costituisce un mito, in relazione alla pena è ormai diventato leggenda. Sommario: 1. Il “mito” del giudicato. - 2. Superamento del giudicato in sede processuale: revisione e ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p. - 2.2. Dilatazione dell'operatività dell' art. 625 bis c.p.p.; 3.- La “flessibilità” del giudicato in punto di pena. 4. - Casi di “illegalità della pena” 1. Il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/07/2016, n. 43886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43886 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2016 |
Testo completo
438 8 6 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da Presidente - Sent. n. 1245 sez. MATILDE CAMMINO CC - 06/07/2016 UGO DE CRESCIENZO R.G.N. 8454/2016 GEPPINO RAGO LUIGI AGOSTINACCHIO ANDREA PELLEGRINO Relatore- - ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto ex art. 625 bis cod. proc. pen. nell'interesse di RA RU, n. a Napoli il 02.09.1939, rappresentato e assistito dall'avv. Massimo Krogh, di fiducia, avverso la sentenza n. 542/2008, emessa dalla Suprema Corte di cassazione, sesta sezione penale, in data 10/05/2007; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale dott. Mario Maria Stefano Pinelli che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentita la discussione del difensore, avv. Massimo Krogh, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 14 aprile 2015, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha riconosciuto la violazione dell'art. 7 CEDU per la 1 condanna inflitta a RU RA dalla Corte d'appello di Palermo in data 25 febbraio 2006, in sede di giudizio di rinvio, e confermata dalla Suprema Corte, sesta sezione penale, con sentenza n. 542/2008 in data 10 maggio 2007, ad anni dieci di reclusione per concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso.
2. Rilevando che il delitto di "concorso esterno in associazione mafiosa" è stato "il risultato di una evoluzione giurisprudenziale, caotica ed altalenante, iniziata verso la fine degli anni ottanta e consolidatosi nel 1994 con la sentenza Demitry", la Corte sovranazionale ha statuito conseguentemente che, in relazione all'epoca in cui erano stati commessi i fatti addebitati al RA (anni 1997-1998), lo stesso non avrebbe potuto conoscere la pena in cui sarebbe incorso per la responsabilità penale derivante dagli atti da lui compiuti, per l'inesistenza a quella data della figura di reato in discorso.
3. Assume il ricorrente come lo strumento azionato sia il più idoneo a dare piena attuazione alla sentenza della Corte europea che impone la rimozione del giudicato formatosi a seguito della sentenza della Corte di cassazione in data 10/05/2007, senza la necessità di una nuova attività procedimentale.
3.1. Invero, difformemente da quanto accade in seguito alla riconosciuta violazione di una regola processuale da cui deriva l'obbligo per le autorità nazionali di rifare il processo rispettando le garanzie ed i diritti convenzionali senza alcuna indicazione prestabilita quanto all'esito del nuovo procedimento, nel caso di violazione di un diritto sostanziale si determina un vincolo per lo Stato condannato che è obbligato a dare concreta attuazione al decisum europeo. Nel concreto, l'ingiustizia della condanna subita da RU RA non attiene ad un "ingiusto" processo (che ne avrebbe necessitato la sua riapertura) bensì ad un "ingiusto giudicato", invalidato perché la fattispecie incriminatrice del cui accertamento si è trattato era inesistente al momento dei fatti imputati.
3.2. Per conseguire detto risultato, secondo il ricorrente, non sarebbe percorribile la strada dell'incidente di esecuzione, non essendo la stessa in grado di dare attuazione ai dicta europei, nella misura in cui non condurrebbe né alla riapertura del processo né all'eliminazione del giudicato. 2 3.3. Anche la c.d. revisione europea non sarebbe adeguata alla fattispecie, essendo la stessa finalizzata a rimediare ad errores in procedendo che abbiano determinato la non equità della procedura e siano stati idonei a condizionare la decisione conclusiva del giudizio. Parimenti, sarebbe da escludere la praticabilità dell'incidente di esecuzione ex art. 673 cod. proc. pen., attesa la tassatività della sua applicazione.
3.4. Anche la via della proposizione di una questione di legittimità costituzionale sarebbe del tutto impraticabile, dal momento che se il giudice di leggi ha ritenuto in passato (cfr., sent. n. 230/2012) di non dover intervenire in caso di overruling favorevole (passaggio da una legalità della legge ad una legalità convenzionale), tantomeno è prevedibile che lo possa fare in presenza di una mera oscillazione giurisprudenziale, di per sé caratterizzata da una minore indeterminazione dell'esito processuale.
3.5. Di contro, lo strumento dell'art. 625 bis cod. proc. pen. sempre secondo il ricorrente - avrebbe progressivamente ampliato il significato di errore di fatto e materiale per approdare alla rilevazione di ogni forma di ingiustizia della sentenza, in conformità al principio del favor revisionis richiamato dalle Sezioni Unite (cfr., Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, Pisano) e come già accaduto nei procedimenti DR e LA. Nella fattispecie, se è vero, come riconosciuto dall'organo sovranazionale, che il reato in parola è stato contrassegnato nell'arco temporale che interessa da una inaccettabile incertezza, sarebbe l'errore sul precetto a dover essere rilevato, con conseguente applicazione dell'art. 5 cod. pen.: in altri termini, l'operazione giuridica posta in essere dalla Corte europea, interessando i piani, strettamente connessi, del principio di legalità nell'aspetto della irretroattività sfavorevole e di quello di colpevolezza, - comporterebbe, già a livello nazionale, sotto il profilo della legalità, un'estensione delle garanzie previste in caso di mutamento legislativo peggiorativo anche alle ipotesi di mutamento giurisprudenziale dello stesso tenore e, sotto il profilo della colpevolezza, la rilevanza di un errore inevitabile sul precetto. CONSIDERATO IN DIRITTO 3 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dovuta alla non riconducibilità dei vizi denunziati al paradigma dell'errore di fatto. Va premesso che gli aspetti problematici relativi all'incidenza delle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sulla res iudicata hanno dato luogo a numerosi interventi giurisprudenziali anche in sede europea.
2. In particolare, sul tema dei rimedi della violazione dell'art. 7 CEDU, notevole interesse suscita il precedente NO (C. Edu, 10 ottobre 2006, in fattispecie nella quale il ricorrente aveva subito una condanna sulla base di un inaspettato e improvviso revirement della Corte di Cassazione francese, la quale aveva finito, nella sostanza, per introdurre retroattivamente un nuovo reato), attese le significative analogie con la presente fattispecie. Si è visto, come la Corte Europea, nella sentenza che ha dato luogo al presente procedimento, sembri considerare il concorso esterno come una fattispecie autonoma («infraction», come si legge in diversi passi della pronuncia), non valorizzando adeguatamente il fatto che si tratti di un'applicazione - al più, in malam partem - di un istituto di parte generale. E così, la violazione del principio di irretroattività sembra piuttosto dissolversi nella violazione del divieto di applicazione retroattiva di una nuova interpretazione estensiva in malam partem: in ogni caso, nella fattispecie, analogamente al caso NO, ciò che non sarebbe stata garantita è la prevedibilità della fattispecie e delle sue conseguenze sanzionatorie.
3. Fermo l'obbligo degli Stati membri di conformarsi alle sentenze definitive della Corte europea, ai sensi dell'art. 46, par. 1 CEDU, non solo adottando le riparazioni pecuniarie e le altre misure individuali necessarie per porre fine alla violazione e per eliminare tutte le conseguenze pregiudizievoli per la vittima, ma anche di adottare tutte le misure di carattere generale necessarie e rimuovere le cause strutturali della violazione riscontrata, qualora essa tragga origine da un difetto sistemico dell'ordinamento interno, ed evitare - in tal modo il ripetersi di violazioni analoghe o identiche, è possibile - ritenere che tale riconosciuto vulnus dell'ordinamento interno possa trovare "tutela" e "riparazione" nell'invocato istituto dell'art. 625 bis cod. proc. pen. ? Esclusivamente a questo "quesito" deve rispondere il giudice di legittimità adito con il presente ricorso rimanendo estranea ogni altra valutazione sull'idoneità astratta alla risoluzione del "problema" di altri ipotizzati strumenti giuridici, peraltro esclusi dallo stesso ricorrente.
4. Non ignora il Collegio i principi e le conseguenze applicative in punto recessività del giudicato affermati nelle notissime sentenze DR (Sez. 6, n. 45807 del 12/11/2008, Rv. 241753) e LA (Sez. 5, n. 16507 del 11/02/2010, Rv. 247244). Tuttavia, nessuna delle due pronunce presenta aspetti vincolanti per la presente decisione. Invero, con la prima pronuncia, dopo essersi dato atto che l'art. 625 bis cod. proc. pen. è norma finalizzata a colmare vuoti di tutela definiti e tassativi che ben può giustificare ragionamenti per analogia ed applicazioni estensive non ostandovi l'art. 14 disp. gen., in assenza di norma incriminatrice del tutto idonea a produrre effetti in bonam partem, la Corte aveva revocato una precedente pronuncia del giudice di legittimità limitatamente alla diversa e più grave qualificazione giuridica del fatto ostativa alla declaratoria di estinzione per prescrizione ravvisando una violazione del contraddittorio sulla diversa imputazione: situazione non sussumibile nella vicenda che ci occupa ove non è stata denunciata né la violazione del contraddittorio né delle regole del giusto processo. Con la seconda pronuncia, si è ritenuta l'ammissibilità del rimedio del ricorso straordinario in presenza di accertata iniquità del trattamento sanzionatorio con riconosciuto diritto del ricorrente ad ottenere, in sede di incidente di esecuzione, una modifica della pena in attuazione della legalità della Convenzione. Anche detto precedente non pare in questa sede validamente invocabile essendo venuta in rilievo, in quella sede, la sola iniquità del trattamento sanzionatorio e non come nella fattispecie l'affermazione della penale - responsabilità in relazione ad ipotesi di reato ritenuta, all'epoca, inesistente.
5. Su queste basi, non esistono, pertanto, nella fattispecie i presupposti per "allargare" l'ambito applicativo del rimedio invocato perché l'odierno ricorrente come si è visto chiede non di - - ricelebrare il processo per violazioni delle regole procedimentali o per 5 sua iniquità, né di avere un diverso trattamento sanzionatorio bensì di rimuovere il giudicato in relazione ad una precisa qualificazione giuridica dei fatti ritenuti non penalmente rilevanti all'epoca della loro commissione: "operazione", quest'ultima, non certamente consentita con il proposto ricorso che invece trae la sua legittimazione ed applicazione esclusivamente in presenza di un denunciato ed accertato errore materiale e di fatto.
5.1. Allorquando, invece, la causa dell'errore non sia come verificatosi esclusivamente in una fuorviata - identificabile rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, ritiene il Collegio come non possa mai configurarsi un errore di fatto, bensì di giudizio, situazione che, come tale, resta esclusa dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686).
5.2. Appare, inoltre, difficilmente revocabile in dubbio come il ricorrente non abbia affatto prospettato un vizio riconducibile alla nozione classica di errore di fatto rilevante ai sensi della norma evocata. Del resto, appare altrettanto difficilmente contestabile che la stessa lettera della disposizione che istituisce il rimedio dell'art. 625 bis cod. proc. pen., impone di ritenere che gli errori di fatto che possono dare luogo all'annullamento della sentenza della Corte di cassazione sono solo quelli costituiti da sviste o errori di percezione nei quali sia incorsa la Corte nella lettura degli atti del giudizio di legittimità ovvero quelli connotati dall'influenza esercitata sulla decisione da un'inesatta percezione di dati processuali, il cui sviamento conduce ad una sentenza diversa da quella che sarebbe adottata senza l'errore di fatto (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile P., Rv. 221281). Più precisamente, l'errore di fatto censurabile con lo "strumento" in parola: - deve consistere in una inesatta percezione di risultanze direttamente ricavabili da atti relativi al giudizio di legittimità, e, per usare la terminologia dell'art. 395 cod. proc. civ., n. 4, cui si è implicitamente rifatto il legislatore nella introduzione dell'art. 625 bis cod. proc. pen., nel supporre "la esistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa" ovvero nel supporre "l'inesistenza di un 6 fatto la cui verità è positivamente stabilita", e tanto nell'uno quanto nell'altro caso "se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunziare"; -deve inoltre rivestire "inderogabile carattere decisivo", deve cioè necessariamente tradursi, per legittimare il ricorso straordinario, "nell'erronea supposizione di un fatto realmente influente sull'esito del processo, con conseguente incidenza effettiva sul contenuto del provvedimento col quale si è concluso il giudizio di legittimità".
5.3. Inoltre, da un lato, deve escludersi che nell'area dell'errore di fatto denunziabile con ricorso straordinario possa essere ricondotto l'errore percettivo non inerente al processo formativo della volontà del giudice di legittimità e, dall'altro, occorre riconoscere come il preteso errore di fatto non debba consistere in un errore già commesso, eventualmente, dai giudici di merito, e che, in quanto tale, avrebbe dovuto essere tempestivamente denunciato attraverso gli specifici mezzi di impugnazione proponibili avverso le relative decisioni (cfr., Sez. 6, n. 48461 del 20/11/2008, Rannisi, Rv. 242144; Sez. 1, n. 17362 del 15/04/2009, Di Matteo, Rv. 244067). In ogni caso, non si è in presenza di un "errore di fatto" quando esso non risulti dovuto a "una vera e propria svista materiale", ossia a una disattenzione di ordine meramente percettivo, che abbia causato l'erronea decisione (cfr., Sez. 6, n. 25121 del 02/04/2012, Romano, Rv. 253105). In sintesi, esulando dall'errore di fatto ogni profilo di diritto o valutativo, lo stesso finisce con il coincidere con l'errore revocatorio - secondo l'accezione che vede in esso il travisamento degli atti nelle due forme della "invenzione" o della "omissione" - in cui sia incorsa la stessa Corte di cassazione nella lettura degli atti del suo giudizio.
5.4. Nel caso in esame, si sostiene che l'errore di fatto sia dipeso da un errore percettivo della Corte d'appello che, per un sostanziale effetto di "trascinamento", avrebbe indotto in errore anche la Corte di cassazione. In realtà, nella fattispecie, il giudice di legittimità ha invece pienamente condiviso la scelta ricostruttiva-valutativa operata dei giudici di merito. Ciò che in altre parole - il ricorrente contesta in - questa sede, in cui si chiede la "revoca" della sentenza, non è altro che un (preteso) errore valutativo o di giudizio;
errore, peraltro, che 7 si assume essere stato commesso dal giudice del merito e non dal giudice di legittimità (o meglio, prima dal giudice di merito e poi da quello di legittimità).
5.5. Da ultimo, va evidenziato come l'impraticabilità della via del ricorso straordinario, anche se percorsa nel solo intento pragmatico di rispettare i principi dell'economia dei mezzi processuali e della ragionevole durata del procedimento, risulti confermata per altra via dal fatto che detto strumento si rivela del tutto inidoneo - strutturalmente ad intervenire in casi I come quello in esame non - contraddistinti da violazioni verificatesi esclusivamente nell'ambito del giudizio di legittimità.
6. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro 1.500,00
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 alla Cassa delle ammende. Così deciso il 06/07/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Andrea Pellegrino Matilde Cammino Ullerico DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 17 OTT. 2016 DICASS Cancellare IL CANGELLIERE Daniele Colapinto кал 0 0