Sentenza 20 novembre 2008
Massime • 1
È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione proposto ai sensi dell'art. 625-bis, cod. proc. pen., quando il preteso errore di fatto non consista in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio, ma in un errore già commesso, eventualmente, dai giudici di merito, e che, in quanto tale, avrebbe dovuto essere tempestivamente denunciato attraverso gli specifici mezzi di impugnazione proponibili avverso le relative decisioni. (Fattispecie in cui il ricorrente ha dedotto la conferma del diniego delle attenuanti generiche sulla base di un preteso errore percettivo consistito nel ritenere che all'imputato era stata applicata la misura della sorveglianza speciale successivamente, e non anteriormente, ai fatti oggetto del giudizio).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/11/2008, n. 48461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48461 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 20/11/2008
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 2652
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 030633/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AN LV N. IL 19/08/1948;
avverso SENTENZA del 18/09/2007 SECONDA SEZ. CORTE CASSAZIONE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORTESE ARTURO. FATTO
Il ricorrente impugna ex art. 625 bis c.p.p. la sentenza di cui in epigrafe, esprimendo la doglianza (ripresa e sviluppata in successive memorie) che in essa la conferma del diniego delle attenuanti generiche sarebbe stata basata sull'errore percettivo consistente nel ritenere che successivamente ai fatti oggetto del giudizio il prevenuto era stato destinatario della misura della sorveglianza speciale, di cui aveva anche violato le prescrizioni, laddove sia l'applicazione della misura che le dette violazioni erano in realtà anteriori ai fatti oggetto del giudizio.
DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto l'errore con esso denunciato non è un errore "primario" in cui sarebbe incorsa la Corte Suprema, bensì un errore già in ipotesi commesso dai giudici di merito, che, come tale, avrebbe dovuto essere tempestivamente denunciato con l'impugnazione sul punto della relativa decisione. Devesi infatti osservare che l'errore idoneo a legittimare il ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p. deve riguardare gli atti interni, cioè quelli che la Corte esamina direttamente, con propria autonoma indagine di fatto, nell'ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d'ufficio, e avere quindi carattere autonomo, nel senso di incidere direttamente ed esclusivamente sulla sentenza della Cassazione, perché, se invece l'errore è stato causa determinante della decisione di merito, in relazione ad atti o documenti che ai fini della stessa sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati, il vizio che inficia la sentenza da adito agli specifici mezzi di impugnazione esperibili contro le sentenze di merito.
Ne consegue che non è configurabile l'errore di fatto della sentenza della Corte di Cassazione, qualora nel preteso errore sia in realtà incorsa la sentenza impugnata con il ricorso ordinario per cassazione.
Alla stregua di quanto testè rimarcato e precisato, è palese l'estraneità del motivo di censura dedotto al paradigma dell'art.625 bis c.p.p.. Con la sentenza impugnata a sensi di tale disposto, questa Corte non ha in effetti compiuto, ne' avrebbe potuto compiere, diretti accertamenti di fatto sulla questione dedotta, ma ha soltanto controllato che la motivazione della sentenza di appello, in relazione a quanto denunciato nell'atto di impugnazione, non fosse viziata. In tal guisa, il Rannisi finisce per censurare l'operato della Corte sotto il profilo dell'omissione di una verifica di fatto a cui non era in alcun modo tenuta. In definitiva il ricorrente attribuisce alla sentenza della Corte ciò che era il contenuto della sentenza di merito, e pretende di far entrare nel giudizio per errore di fatto ex art. 625 bis c.p.p. la denuncia di vizi relativi alla decisione di merito, suscettibili di impugnazione nella sede propria. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2008