Sentenza 2 aprile 2012
Massime • 1
È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione, proposto ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen., con il quale si deducono errori di lettura, comprensione o valutazione di atti processuali riconducibili al giudizio di merito e non a quello di legittimità e che avrebbero dovuto essere tempestivamente denunciati attraverso gli specifici mezzi di impugnazione, proponibili avverso le relative decisioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/04/2012, n. 25121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25121 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 02/04/2012
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 526
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - rel. Consigliere - N. 4779/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RO RD N. IL 10/10/1964;
avverso la sentenza n. 44820/2010 CORTE DI CASSAZIONE di ROMA, del 03/05/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO CARCANO;
RITENUTO IN FATTO
1. DO AN e ER MI, con atto firmato personalmente, propongono ricorso straordinario, ai sensi dell'art.625 bis c.p.p. contro la sentenza di questa Corte, seconda Sezione penale, pronunciata il 3 maggio 2011 e depositata il 25 luglio 2011, che aveva dichiarato inammissibili i ricorsi da loro proposti avverso la sentenza 7 maggio 2010 della Corte d'appello di Napoli.
2. La decisione di questa Corte rendeva definitiva la condanna di entrambi gli odierni ricorrenti alla pena di otto mesi di reclusione ed Euro mille di multa ciascuno per il delitto di truffa, nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile, con provvisionale di Euro cinquanta.
3. A motivo del ricorso straordinario si deduce un palese errore di fatto, già commesso dalla Corte d'appello, che si manifesta nella omessa valutazione degli elementi di fatto costituiti dalla documentazione prodotta nel giudizio di merito a prova dell'opera professionale svolta dai due avvocati nel processo civile. Si sostiene, in particolare, che la Corte di cassazione si sia soffermata solo sulla parte del ricorso relativa alla ricostruzione del fatto posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità da parte della Corte d'appello e non abbia preso in considerazione la copiosa "documentazione processuale e non", relativa al giudizio civile anche nella fase esecutiva e nella fase in cui la parte civile ha avuto conoscenza degli onorari da corrispondere agli avvocati;
documentazione avrebbe smentito la ricostruzione dei fatti effettuata in base alle sole testimonianze.
Errore di fatto, ad avviso dei ricorrenti, commesso dal giudice d'appello e riprodotto nel giudizio di legittimità a "trascinamento". I documenti non esaminati dal giudice d'appello e poi dalla Corte di legittimità provano il contrario di quanto affermato in sentenza anzitutto circa l'opera svolta dall'avvocato ER non di mera "collaborazione", bensì di un incarico professionale conferito con procura alle liti.
In secondo luogo, anche la congruità del compenso percepito è stata frutto di un errore interno nella lettura della documentazione da parte della Corte d'appello poi "trascinato" anche questo nel giudizio di legittimità.
Per i ricorrenti, le prove documentali non possono essere state implicitamente disattese, poiché non vi è alcuna contestazione circa la falsità della documentazione prodotta. Al contrario, non si può ritenere che la Corte di cassazione abbia disatteso il principio consolidato per il quale prevale la prova documentale rispetto a quella testimoniale;
una conclusione scarsamente verosimigliante e che accredita l'ipotesi che vi è stata un'omessa disamina della prova documentale che ha determinato l'errore percettivo che, a sua volta, ha indotto in errore il giudice di legittimità. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili.
2. I ricorrenti, difatti, non prospettano un difetto riconducibile alla nozione di errore di fatto rilevante ai sensi della norma evocata.
Storia, natura e ratio del rimedio, lettera della disposizione che lo istituisce, impongono di ritenere che l'errore di fatto che può dare luogo ex art. 625 bis c.p.p. all'annullamento della sentenza della Corte di cassazione è solo quello: costituito da sviste o errori di percezione nei quali sia incorsa la Corte nella lettura degli atti del giudizio di legittimità; errore connotato dall'influenza esercitata sulla decisione dalla inesatta percezione di dati processuali, il cui svisamento conduce ad una sentenza diversa da quella che sarebbe adottata senza l'errore di fatto (Sez. un. 27 marzo 2002, dep. 30 maggio 2002, n. 16103) Di conseguenza:
- va escluso ogni errore valutativo o di giudizio;
- l'errore di fatto censurabile, secondo il dettato dell'art. 625 bis c.p.p., deve consistere in una inesatta percezione di risultanze direttamente ricavabili da atti relativi al giudizio di legittimità, e, per usare la terminologia dell'art. 395 c.p.c., n. 4, cui si è implicitamente rifatto il legislatore nella introduzione dell'art.625 bis c.p.p., nel supporre "la esistenza di un fatto la cui verità
è incontrastabilmente esclusa" ovvero nel supporre "l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita", e tanto nell'uno quanto nell'altro caso "se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunziare";
- l'errore di fatto deve inoltre rivestire "inderogabile carattere decisivo", deve cioè necessariamente tradursi, per legittimare il ricorso straordinario, "nell'erronea supposizione di un fatto realmente influente sull'esito del processo, con conseguente incidenza effettiva sul contenuto del provvedimento col quale si è concluso il giudizio di legittimità";
- deve escludersi che nell'area dell'errore di fatto denunziabile con ricorso straordinario possa essere ricondotto l'errore percettivo non inerente al processo formativo della volontà del giudice di legittimità;
- il preteso errore di fatto non deve consistere in un errore già commesso, eventualmente, dai giudici di merito, e che, in quanto tale, avrebbe dovuto essere tempestivamente denunciato attraverso gli specifici mezzi di impugnazione proponibili avverso le relative decisioni.
In sintesi, esulando dall'errore di fatto ogni profilo di diritto o valutativo esso coincide con l'errore revocatorio - secondo l'accezione che vede in esso il travisamento degli atti nelle due forme della "invenzione" o della "omissione", - in cui sia incorsa la stessa Corte di cassazione nella lettura degli atti del suo giudizio.
3.1. Nel caso in esame, si sostiene l'errore di fatto sia dipeso da un errore percettivo della Corte d'appello che per effetto di "trascinamento" ha indotto in errore la Corte di cassazione per l'affermata omessa considerazione della prova documentale acquisita agli atti del processo.
Come già innanzi posto in rilievo, la giurisprudenza di questa Corte è nel senso che è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione proposto ai sensi dell'art. 625 bis c.p.p. quando il preteso errore di fatto non consista in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio, ma in un errore già commesso, eventualmente, dai giudici di merito, e che, in quanto tale, avrebbe dovuto essere tempestivamente denunciato attraverso gli specifici mezzi di impugnazione proponibili avverso le relative decisioni (Sez. 6, 20 novembre 2008, dep. 30 dicembre 2008, n. 48461;
Sez. 1, 15 aprile 2009, dep. 23 aprile 2009, n. 17362). In ogni caso, non si è in presenza di un "errore di fatto" quando esso non risulti dovuto a "una vera e propria svista materiale", ossia a una disattenzione di ordine meramente percettivo, che abbia causato l'erronea decisione.
Nel nostro caso, la Corte di cassazione ha condiviso la scelta ricostruttiva - valutativa dei giudici di merito nel senso che ciò da cui è connotata "l'illecita finalità della truffa realizzata" sono le modalità mediante le quali gli imputati "hanno prelevato le somme senza possibilità per la cliente di contestare e soprattutto in contrasto con quanto richiesto e pattuito prima". Ciò che ancora una volta i ricorrenti contestano in questa sede, in cui si chiede la "revoca" della sentenza, non è altro che un (preteso) errore valutativo o di giudizio, caduto anche sulla selezione delle prove ritenute decisive ai della ricostruzione della condotta illecita;
errore, peraltro, che si assume essere stato commesso dal giudice del merito e non dal giudice di legittimità.
4. I ricorsi sono in conclusione inammissibili per manifesta infondatezza dovuta alla non riconducibilità dei vizi denunziati al paradigma dell'errore di fatto.
Consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2012