Sentenza 2 ottobre 2014
Massime • 1
Integra il delitto di appropriazione indebita l'omessa restituzione del bene al legittimo proprietario, se dal comportamento tenuto dal detentore si rilevi, per le modalità del rapporto con la cosa, un'oggettiva interversione del possesso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto illegittima la decisione impugnata che, nonostante la inottemperanza alla richiesta di restituzione di un bene preso a noleggio, aveva escluso la rilevanza penale della condotta per il mancato esercizio della clausola risolutiva espressa prevista dal contratto).
Commentari • 2
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- 2. Appropriazione indebitaAccesso limitatoGiovanni Tringali · https://www.altalex.com/ · 4 maggio 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/10/2014, n. 42977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42977 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di Consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 02/10/2014
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 1905
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ALMA Marco M. - est. Consigliere - N. 28619/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino nell'ambito del procedimento penale
contro
:
DI GI SO, nato a [...] il [...];
avverso la ordinanza messa nel proc. 60/14 T.R. in data 21/5/2014 del Tribunale di Avellino in funzione di giudice del riesame;
visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dr. Marco Maria ALMA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STABILE Carmine, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell'indagato, Avv. DI GI Domenico, che ha concluso riportandosi al contenuto della memoria difensiva dallo stesso depositata.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 21/5/2014, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Avellino ha annullato il decreto di sequestro preventivo di materiale edile emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale della stessa città in data 22/4/2014 ed ha disposto la restituzione di tale materiale all'avente diritto DI GI SO.
Giova immediatamente precisare che il DI GI risulta essere sottoposto ad indagini per il reato di cui all'art. 646 c.p., perché, in qualità di amministratore unico della ditta C.M.C. Costruzioni S.r.l. si sarebbe appropriato di parte del materiale edile per un ammontare pari al valore di listino di Euro 44.621,20, di cui aveva il possesso per avere stipulato contratto di noleggio con la ditta SKY EDILAGRO S.r.l..
Ricorre per Cassazione avverso la predetta ordinanza il Pubblico Ministero, deducendo la sussistenza di violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b).
Evidenzia al riguardo il ricorrente che mentre l'ordinanza ex art. 321 c.p.p., del Giudice per le indagini preliminari si basava sulla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti in ordine al reato di appropriazione indebita sopra indicato, per contro il Tribunale del riesame non ha ritenuto sussistente tale fumus sul rilievo che non essendo stata manifestata esplicitamente la volontà del noleggiatore di avvalersi della clausola risolutiva espressa apposta al regolamento contrattuale "tale contratto non può ritenersi risolto, con conseguente legittima prosecuzione della detenzione da parte dell'indagato". Tale decisione, a detta del ricorrente, sarebbe fondata sull'erroneo rilievo che la rilevanza penale della condotta di appropriazione sarebbe subordinata al comportamento della persona offesa dal reato sol perché questa non si sia avvalsa della clausola risolutiva espressa determinante la risoluzione del contratto intercorso tra le parti e ciò nonostante che la società SKY EDILAGRO S.r.l. (successivamente incorporata per fusione nella CON.DOR GROUP S.p.a.) avesse inoltrato mediante lettera raccomandata datata 19/12/2013 e ricevuta dalla C.M.C. Costruzioni in data 16/12/2013 una formale richiesta di restituzione del materiale alla quale quest'ultima non ha dato seguito così ponendo in essere una interversio possessionis.
Inoltre, ha evidenziato sempre il ricorrente, la volontà di appropriazione da parte dell'indagato si è concretizzata anche nel fatto che in occasione dell'esecuzione del citato decreto di sequestro preventivo avvenuta in data 8/5/2014 la P.G. è riuscita a porre il vincolo reale solo su di una parte del materiale oggetto di noleggio in quanto altra parte di esso non è stata rinvenuta così ulteriormente confortando la condotta di appropriazione addebitata all'indagato.
In data 19/9/2014 il difensore dell'imputato ha depositato una memoria nella quale, dopo aver ricostruito le vicende contrattuali che hanno visto legate le società C.M.C. Costruzioni S.r.l. e CON.DOR Group S.p.a. ha evidenziato che la società amministrata dal DI GI non ha potuto adempiere al debito contratto con la CON.DOR in quanto i lavori per il compimento dei quali sarebbero serviti i beni oggetto del contratto si erano nel frattempo bloccati a causa del mancato pagamento da parte del condominio committente degli stessi.
La COIM.DOR., consapevole di tale situazione non si sarebbe quindi avvalsa della clausola di rescissione del contratto che, anzi, avrebbe tacitamente rinnovato. Ci si troverebbe di fronte, quindi, ad un inadempimento di natura civilistica. Quanto al mancato rinvenimento di alcuni dei beni oggetto del contratto lo stesso è dovuto alla circostanza che detti beni sarebbero stati smontati per ragioni di sicurezza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La questione in diritto sottoposta all'esame dell'odierno Collegio può essere così riassunta: se integra la condotta di appropriazione indebita la mancata ottemperanza alla richiesta di restituzione di un bene preso a noleggio in mancanza dell'esercizio da parte del noleggiatore di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dal relativo contratto.
Al riguardo bisogna innanzitutto evidenziare che è consolidato l'orientamento di questa Corte Suprema in forza del quale "integra il delitto di appropriazione indebita l'omessa restituzione della cosa da parte del detentore al legittimo proprietario, se dal comportamento tenuto dal detentore si rilevi, per le modalità del rapporto con la cosa, un'oggettiva interversione del possesso" (ex ceteris Cass. Sez. 2^, sent. n. 4440 del 02/12/2008, dep. 02/02/2009, Rv. 243275). È quindi, da un lato, indubbio il fatto che, in presenza di un rapporto contrattuale ancora vigente, la semplice omessa restituzione della cosa alla controparte che ne ha fatto richiesta non integra di per sè il reato di appropriazione indebita ai sensi dell'art. 646 c.p., in quanto non modifica il rapporto tra il detentore ed il bene attraverso un comportamento oggettivo di disposizione "uti dominus" e l'intenzione soggettiva di interversione del possesso ma si riflette in un mero inadempimento contrattuale che presenta esclusivamente rilevanza sotto il profilo civilistico. Perché allora si possa ritenere configurabile il reato di appropriazione indebita occorre un quid pluris rispetto alla mancata ottemperanza alla richiesta di restituzione di un bene oggetto di un rapporto contrattuale ancora vigente in quanto, come evidenziato con un assunto che l'odierno Collegio condivide, "integra il delitto di appropriazione indebita l'omessa restituzione della cosa da parte del detentore al legittimo proprietario, se dal comportamento tenuto dal detentore si rilevi, per le modalità del rapporto con la cosa, un'oggettiva interversione del possesso" (Cass. Sez. 2^, sent. n. 4440 del 02/12/2008, dep. 02/02/2009, Rv. 243275). Sotto questo profilo assumono allora rilevanza condotte come quella del soggetto che da ai beni oggetto di doverosa restituzione una destinazione ovvero provvede ad una collocazione degli stessi tali da renderli irreperibili in caso di ricerche da parte dell'avente diritto alla restituzione o dell'Autorità Giudiziaria. Orbene, traslando detti principi nel caso in esame, l'ordinanza del Tribunale del riesame appare viziata nella parte in cui ha dato rilevanza esclusivamente alla situazione del mancato esercizio da parte della SKY EDILAGRO S.r.l. (ora CON.DOR GROUP S.p.a.) di avvalersi della clausola risolutiva espressa del contratto senza tenere conto - non dedicando neppure una parola al riguardo -circa la rilevanza della richiesta di restituzione del bene da parte dell'avente diritto e la destinazione da parte dell'indagato di almeno parte dei beni oggetto del contratto tale da renderne impossibile il rinvenimento. Detta assoluta assenza motivazionale su elementi rilevanti per la configurabilità dell'ipotizzato reato di cui all'art. 646 c.p., si risolve in una violazione di diritto che comporta l'annullamento dell'impugnata ordinanza con conseguente rinvio al Tribunale di Avellino per un nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Avellino. Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2014