Cass. pen., sez. III, sentenza 25/09/2014, n. 44072
CASS
Sentenza 25 settembre 2014

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, presieduta dal Dott. Alfredo Teresi, il 25 settembre 2014. La ricorrente, in qualità di legale rappresentante di un'azienda, contestava la condanna per frode nell'esercizio del commercio, sostenendo che l'etichettatura del prodotto non violasse le normative vigenti, in quanto l'indicazione "prodotto e imbottigliato da" non implicava necessariamente che l'intero processo produttivo fosse avvenuto presso la sua azienda. Le questioni giuridiche sollevate riguardavano l'erronea applicazione delle leggi sull'etichettatura e la qualificazione del reato, nonché la presunta violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.

Il giudice ha ritenuto manifestamente infondati tutti i motivi di ricorso, confermando la sentenza della Corte d'Appello di Milano. Ha argomentato che l'etichettatura utilizzata poteva indurre in errore il consumatore riguardo all'origine del prodotto, violando le disposizioni normative in materia di etichettatura. Inoltre, ha chiarito che il mutamento della qualificazione giuridica da parte del Pubblico Ministero era legittimo e non costituiva un vizio procedurale. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, imponendo alla ricorrente il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.

Il contenuto è stato generato dall'intelligenza artificiale. Verifica le informazioni.

Massime1

Integra il reato di cui all'art. 515 cod.pen. la commercializzazione di bottiglie d'olio extravergine di oliva con etichetta recante una mendace indicazione in ordine all'azienda che ne ha curato la produzione e l'imbottigliamento, essendo tale dicitura idonea ad ingannare il consumatore sul reale ciclo produttivo della merce e, di conseguenza, sulla sua provenienza e qualità. (In motivazione, la Corte ha precisato che, ai fini della configurabilità del reato, è irrilevante la non obbligatorietà di fornire le indicazioni riportate).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 25/09/2014, n. 44072
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 44072
    Data del deposito : 25 settembre 2014

    Testo completo