Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 30 agosto 1998 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 30 agosto 1998 |
Commentario • 1
- 1. Risoluzione del 18/02/2014 n. 22 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale NormativaAgenzia delle Entrate · 18 febbraio 2014
Con la richiesta di interpello specificata in oggetto, concernente l\'interpretazione del DPR 26 ottobre 1972, n. 641, \è stato esposto il seguente QUESITO Il Ministero in indirizzo chiede chiarimenti in ordine alla corretta applicazione dell\'articolo 22 della tariffa annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 641, recante la "disciplina delle tasse sulle concessioni governative". In particolare, fa presente che con il decreto ministeriale 23 giugno 1992 \è stato istituito l\'albo nazionale degli assaggiatori degli oli di oliva vergini ed extravergini. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE In merito al quesito posto, l\'istante non ha fornito alcuna soluzione …
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Giurisprudenza • 7
- 1. TAR Roma, sez. 2T, sentenza 05/01/2016, n. 106Provvedimento: N. 05509/2012 REG.RIC. N. 00106/2016 REG.PROV.COLL. N. 05509/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5509 del 2012, proposto da: Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv. Marco Prosperetti, Domenico Tomassetti, con domicilio eletto presso Marco Prosperetti in Roma, Via G. Pierluigi Da Palestrina, 19; contro Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del legale …Leggi di più...
- proporzionalità e parità di trattamento·
- competenza professionale degli agrotecnici·
- legittimità dei corsi di formazione per assaggiatori·
- compensazione delle spese processuali·
- requisiti per l'iscrizione all'elenco·
- annullamento di decreto ministeriale·
- violazione della normativa comunitaria·
- istituzione dell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini·
- regolamento CEE n. 2568/91·
- regolamentazione della professione di assaggiatore di olio di oliva
Versioni del testo
- Art. 1. Etichettatura d'origine dell'olio extravergine
di oliva vergine e dell'olio di oliva 1. L'olio extravergine di oliva, l'olio di oliva vergine e l'olio di oliva possono essere venduti o comunque messi in commercio sia sfusi sia condizionati con le diciture "prodotto in Italia", "fabbricato in Italia", made in Italy relative all'origine italiana del prodotto, solo se l'intero ciclo di raccolta, produzione, lavorazione e condizionamento si e' svolto nel territorio nazionale.
E' vietato l'uso di diciture equipollenti.
2. Nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicita' dell'olio extravergine di oliva, dell'olio di oliva vergine e dell'olio di oliva, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 , si devono riportare, con caratteri marcati in posizione di evidenza, le suddette indicazioni, in modo che siano facilmente visibili, chiaramente leggibili ed indelebili. Per gli oli extravergini di oliva, di oliva vergini e di oliva ottenuti in Italia con oli in tutto o in parte di origine o provenienza da altri Paesi, l'etichettatura deve riportare, con le caratteristiche indicate al primo periodo, una delle seguenti diciture in conformita' con il contenuto: "prodotto in parte con oli provenienti da ..." con la specificazione della percentuale di oli di origine o provenienza da altri Paesi utilizzati, ovvero "prodotto totalmente con oli provenienti da ...", ed a seguire il nome del Paese o dei Paesi di provenienza. Puo' essere altresi' aggiunta, in uno spazio separato e distinto da tale dicitura e con caratteri minuscoli, l'indicazione della denominazione e della ubicazione dell'impianto di lavorazione.
Per gli oli di oliva commercializzati allo stato sfuso tali indicazioni devono risultare anche dai documenti di accompagnamento e commerciali.
3. Chiunque utilizzi le diciture di cui al comma 1 deve tenere appositi registri di carico e scarico, nei quali vanno annotati giornalmente i movimenti e le rispettive provenienze degli oli sia condizionati sia sfusi.
4. Le confezioni gia' in commercio, non conformi a quanto previsto dal comma 2, devono essere smaltite entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; dopo tale data devono essere ritirate dal commercio.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all' art. 1:
- Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109 , reca: "Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari". - Art. 2. Stabilimenti di raffinazione degli oli di oliva 1. Sono vietate la detenzione, la detenzione per la vendita, la vendita e comunque la messa in commercio di olio extravergine di oliva, di olio di oliva vergine e di olio di oliva vergine corrente negli impianti di raffinazione di olio di oliva e di oli di sansa di oliva e nei locali annessi o intercomunicanti con gli stessi, anche attraverso cortili.
2. Qualora nel medesimo stabilimento, oltre ai predetti impianti, vi siano anche impianti di condizionamento di olio extravergine di oliva o di olio di oliva vergine, sono obbligatori lo stoccaggio di detti oli in recipienti numerati e preventivamente individuati a mezzo di specifica comunicazione diretta al competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi e la tenuta di appositi registri di carico e scarico, nei quali vanno annotati giornalmente i movimenti e la rispettiva provenienza di tali prodotti. I predetti registri devono essere preventivamente vidimati dal suddetto ufficio periferico. Tali oli possono essere estratti dallo stabilimento soltanto se confezionati in recipienti di capacita' non superiore a dieci litri.
3. Entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari degli impianti di cui al comma 1 devono denunciare al competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi le giacenze di olio extravergine di oliva, di olio di oliva vergine e di olio di oliva vergine corrente, comunque detenute alla data di entrata in vigore della presente legge. Le giacenze possono essere poste in vendita fino ad esaurimento solo previa verifica della quantita' delle stesse e della veridicita' delle indicazioni apposte sul prodotto finito circa la provenienza e la classificazione dell'olio. - Art. 3. Commissioni di assaggio degli oli
a denominazione di origine 1. In riferimento all' articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 169 , e ai successivi decreti ministeriali, del 23 giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 1992, e del 14 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1996, l'albo nazionale degli assaggiatori degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine controllata e' soppresso e sostituito da un elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini, articolato su base regionale e tenuto presso il Ministero per le politiche agricole, formati e selezionati secondo i criteri previsti dal regolamento (CEE) 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, e successive modificazioni.
Note all'art. 3:
- Si trascrive il testo dell' art. 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 169 , recante: "Disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini":
"Art. 17. - 1. Al fine di certificare la qualita' dell'olio e di effettuare le prove di assaggio ai sensi del regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991, e' istituito con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'albo nazionale degli assaggiatori.
2. Il decreto di cui al comma 1 determina i requisiti per la iscrizione al predetto albo e le relative modalita' di gestione".
- Il D.M. 23 giugno 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 1992), reca: "Istituzione dell'albo nazionale degli assaggiatori degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine controllata".
- Il D.M. 14 maggio 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1996), reca: "Modificazione al decreto ministeriale 23 giugno 1992 riguardante l'istituzione dell'albo degli assaggiatori degli oli di oliva a denominazione di origine controllata".
- Il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991 (Gazzetta Ufficiale CEE, 5 settembre, L. 248) definisce le caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonche' i metodi ad essi attinenti.