Sentenza 8 novembre 2007
Massime • 1
Tra la previsione di cui all'art. 2 del D.Lgs n.109 del 1992 n. 109, recante disposizioni in tema di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari tali da attribuire al prodotto proprietà che lo stesso non possegga, e l'art. 515 cod. pen., che tutela il corretto svolgimento dell'attività commerciale, continua a non sussistere, anche successivamente alle modifiche normative introdotte dal D.Lgs. n. 181 del 2003, alcun rapporto di specialità stante il diverso ambito di operatività delle due disposizioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/11/2007, n. 2019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2019 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 08/11/2007
Dott. GENTILE IO - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - N. 1036
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 23705/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RE IO, nato il [...];
RE IU, nato il [...];
Avverso Ordinanza Tribunale di Cuneo, emessa il 14/02/07;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IO Gentile;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. GERACI Vincenzo, che ha concluso per Annullamento senza rinvio di entrambi i provvedimenti: a) l'ordinanza impugnata;
b) l'originario decreto di convalida di sequestro probatorio;
Udito il difensore Avv. GALLO IU, difensore di fiducia dei ricorrenti RE IO e RE IU.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale del Riesame di Cuneo, con ordinanza emessa il 14/02/07 - provvedendo sulla richiesta di riesame avanzata nell'interesse di RE IO e RE IU, quali rappresentanti legali della srl Apicoltura RE, avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio emesso in data 20/01/07 dal PM presso il Tribunale di Alba avente per oggetto confezioni denominate coktail reale ed altri oggetti - respingeva il gravame.
Gli interessati proponevano ricorso per Cassazione deducendo:
violazione art. 606 c.p.p., lett. c) e b). In particolare i ricorrenti esponevano:
1. che il decreto di convalida del sequestro probatorio era totalmente carente di motivazione;
2. che nella fattispecie in esame andava applicata la disciplina di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, art. 2, con conseguente irrogazione della sola sanzione amministrativa, ex art. 18, citato D.Lgs..
Tanto dedotto, i ricorrenti chiedevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Il PG della Cassazione, nell'udienza in Camera di Consiglio dell'08/11/07, ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e dell'originario provvedimento di sequestro. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il Tribunale del riesame di Cuneo ha congruamente motivato in ordine ai punti determinanti ai fini della decisione.
In particolare per quanto attiene al fumus commissi delicti relativo all'ipotizzato reato di cui all'art. 515 c.p., il Tribunale ha accertato che - a seguito del sopraluogo eseguito dai NAS di Alba in data 19/01/07 - erano state ritrovati presso la società Apicoltura RE srl, ubicata in località Monteu Roero (CN) ingenti quantitativi del prodotto alimentare denominato "coktail reale, miscela di preziosi doni dell'alveare: Miele - Pappa Reale - Propoli", contenuto in confezioni recanti, fra l'altro, la dicitura:
"prodotto e confezionato da Apicoltura RE srl, Monteu Roero (CN) Fr Tre Rii 87".
Orbene detta dicitura non era corrispondente alla effettiva provenienza del citato prodotto. La miscela alimentare, in realtà, era stata acquistata dalla Rigoni di Asiago Spa, con sede in Asiago via Oberdan 28, che ne curava la composizione sia per quanto atteneva ai singoli componenti, sia alle percentuali presenti nella composizione finale.
In conclusione il prodotto rinvenuto presso la srl Apicoltura RE era differente per origine (e per la percentuale dei componenti indicati) da quanto dichiarato in etichetta.
In ordine alle esigenze probatorie le stesse erano state ravvisate - come si ricava da una valutazione globale dell'ordinanza de quo - nella opportunità di effettuare gli accertamenti tecnici necessari al fine di individuare l'esatta natura, composizione e provenienza del prodotto in esame.
Trattasi di valutazioni di merito, immuni da errori di diritto, conformi ai parametri di cui agli artt. 253, 354, 355 c.p.p., non censurabile in sede di legittimità.
Per contro le censure dedotte nel ricorso sono sostanzialmente generiche, perché non correlate in modo giuridicamente pertinente alle ragioni esplicitate nella decisione impugnata. Sono infondate perché in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dal Giudice del riesame. Sono errate in diritto.
In particolare, va disatteso l'assunto difensivo secondo cui nella fattispecie va applicata la disciplina di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, art. 2, comma 1, relativo all'attuazione delle
Direttive 89/395 CEE e 189/396 CEE (concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari); con conseguente irrogazione della sola sanzione amministrativa, ex art. 18, citato D.Lgs..
Al riguardo va ribadito ed affermato che - anche dopo le modifiche normative introdotte dal D.Lgs. n. 181 del 2003 - tra la previsione di cui al D.Lgs. n. 109 del 1992, art. 2, recante disposizioni in tema di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari tali da non attribuire al prodotto proprietà che lo stesso non possegga, e l'art. 515 c.p., che tutela il corretto svolgimento dell'attività commerciale, non sussiste alcun rapporto di specialità, L. n. 689 del 1981, ex art. 9, stante il diverso ambito di operatività delle due disposizioni.
Invero la disciplina di cui al D.Lgs. n. 109 del 1992, e successive modifiche tende ad assicurare la corretta e trasparente informazione del consumatore;
la norma di cui all'art. 515 c.p., a sua volta, tende a tutelare l'interesse dello Stato al leale esercizio del commercio (vedi in materia: Cass. Sez. 3^ Sent. n. 16062 del 20/04/01, rv 219694). Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da RE IO e RE IU, con condanna degli stessi al pagamento in solido delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2008