Cass. pen., sez. III, sentenza 28/09/2011, n. 37508
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Sentenza 28 settembre 2011

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Penale, emessa il 28 settembre 2011, con relatore il Consigliere Dott. Luca Ramacci. Le parti in causa erano un imprenditore, accusato di frode in commercio, e la pubblica accusa. L'imprenditore contestava la condanna per aver detenuto e commercializzato olio etichettato come prodotto dal proprio oleificio, ma proveniente da un'altra azienda, sostenendo che non vi fosse stata una vendita effettiva e che mancassero prove di miscelazione. La Corte ha rigettato il ricorso, affermando che la consumazione del reato di frode in commercio si configura anche in assenza di una vendita concreta, basandosi sulla mera detenzione di merce non conforme. La Corte ha sottolineato l'importanza delle informazioni sull'origine e qualità del prodotto, evidenziando che l'etichettatura fuorviante può indurre in errore il consumatore. Inoltre, ha ritenuto provata la responsabilità penale dell'imprenditore, avvalorata dalle dichiarazioni rese durante il dibattimento. La sentenza ha quindi confermato la condanna, imponendo il pagamento delle spese legali.

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Massime1

Integra il reato di tentata frode nell'esercizio del commercio, la detenzione per la vendita di confezioni di olio extravergine di oliva, proveniente da altra azienda, con etichettarura che ne attesti la produzione ed il confezionamento presso lo stabilimento del detentore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 28/09/2011, n. 37508
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37508
    Data del deposito : 28 settembre 2011

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