TRIB
Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 13/02/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 13 febbraio 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma
Microsoft Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato MARINELLI ANDREA, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
Per la parte resistente compare l'avvocato MARIATERESA NASSO in sostituzione, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 6 N. R.G. 14/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14/2024 promossa da:
I rappresentato e difeso dall'avv. MARINELLI ANDREA Parte_1
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'avv. LEZZI ROBERTA CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso I TRE proponeva opposizione all'avviso di addebito Parte_1
[.. in atti così concludendo: “Accertare e dichiarare che nulla sia dovuto dalla società “
per tutti i motivi dedotti in atto ai § 1 e §2 in relazione all'avviso Parte_2
pagina 2 di 6 di addebito N. 320 2023 11 00015405 57 000 del 9.11.2023 qui impugnato e per CP_1
l'effetto ordinare all'Istituto convenuto di annullare e/o revocare il provvedimento impugnato ed ogni conseguente pretesa economica e pertanto condannare l' ad CP_1
ogni ulteriore incombente e conseguenza di legge. Nel merito in via subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesto Giudice dovesse dichiarare illecito
l'appalto intercorso tra la ricorrente e la MI Service Srl, accertare e dichiarare per tutti i motivi dedotti in atto al §3 il minor importo dovuto a titolo di omessa contribuzione per un ammontare pari a € 2.718,00, o della minor somma ritenuta di giustizia, e pertanto ordinare alla convenuta di annullare e/o revocare il provvedimento impugnato e procedere al ricalcolo delle omissioni contributive e delle relative sanzioni”.
resisteva al ricorso. CP_1
La causa era istruita con prove testimoniali e posta in decisione.
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto solo nella parte relativa al quantum.
L'AVA riguarda esclusivamente i contributi omessi relativamente a due lavoratori,
e che all'epoca erano stati “forniti” da IB IC SR CP_2 CP_3
a , che non aveva personale, ma che grazie a tale Parte_2
manovalanza poteva gestire un ristorante.
I contributi omessi e le sanzioni riguardano esclusivamente alcune voci contenute nelle buste paga di IB IC SR (tra cui in particolare le trasferte) che hanno avuto l'effetto di sottrarre un imponibile alla contribuzione.
La fallacia di tali voci non è stata contestata e mai è stata dimostrata la legittimità di tali poste esenti (non poteva essere una trasferta posto che la sede di lavoro era sempre quella presso la committente e così per tutta la durata del contratto di outsourcing).
Dunque, la contribuzione in questione risulta sicuramente dovuta (e questo a prescindere dalla validità o meno del contratto di outsourcing, che – pur istruita – qui non rileva, posto che la ricorrente è comunque obbligata in solido verso ex art. 29, 2° comma CP_1
D.Lgs. n. 276/2003, ovviamente richiamato anche a pag. 4 del verbale unico di pagina 3 di 6 accertamento e notificazione e che rappresenta causa petendi più che idonea a supportare la pretesa dell' ). CP_4
Il problema è la quantificazione.
Nel verbale unico di accertamento e notificazione manca una quantificazione dei contributi omessi.
Nell'avviso di addebito vi è il totale di € 6.670,90 (diviso per le varie mensilità).
non ha ovviamente fornito ragguagli su come tali asseriti contributi stesso siano CP_1
stati determinati.
Lo stralcio di un atto del penale evidenzierebbe che tale somma si riferisca al totale dei contributi evasi da per il tramite di IB IC SR Parte_2
(mentre qui, come detto, vengono il rilievo le omissioni relative ai soli e CP_2
. CP_3
contesta tale documentazione (“La controparte, infatti, ha estrapolato alcuni dati CP_1
dal processo penale che pende nei confronti di MI SR che non è parte in questo giudizio e li ha trasfusi nel presente giudizio di opposizione ad avviso di adedbito avviato invece da I tre moschettieri, deducendo numeri e titoli in alcun modo riferibili al presente caso, perché frutto di un'elaborazione concettuale e poi contabile difficilmente comprensibile fuori dal contesto a cui appartengono. Per conseguenza, le esposte deduzioni si palesano prive di riscontro in questo giudizio incardinato su uno specifico verbale di accertamento, sul quale si controverte e nel quale la controparte, invece, non ha assolutamente preso posizione sulle voci di imponibile contestate nel verbale, né ha contestato l'imponibile tabellato in calce al verbale sul quale sono stati conteggiati i contributi richiesti in pagamento. Né controparte può farlo ora perché qualsiasi nuovo argomento e/o produzione sarebbe tardivo”) ma non si accorge di non avere provveduto a determinare per ciascun lavoratore i singoli imponibili contributivi evasi, né a giustificare il totale dei contributi asseritamente omessi (così come determinati, mese per mese, per entrambi i lavoratori nel loro complesso, nella diffida, doc. 4 ). CP_1
A questo punto, nell'incertezza totale dei conteggi, giunge l'ausilio di parte ricorrente,
pagina 4 di 6 che provvede ad indicare un potenziale imponibile contributivo omesso come segue:
“Ed infatti dai cedolini di busta paga per il periodo 5/2018 – 10/2018 (doc.17 cedolini
Paduano), acquisiti dal fascicolo penale, risulterebbe esser stato riconosciuto al lavoratore un importo a titolo di “trasferte” pari a un imponibile complessivo CP_5
di € 2.565,00. Ne deriva una possibile omissione contributiva a carico della MI Service
(e dunque della ricorrente) nella misura massima di € 1.026,00 di contribuzione (pari al
40% dell'imponibile omesso). Mentre, sempre dai cedolini per il periodo 5/2018 –
10/2018 (doc.18 , parimenti acquisiti dal fascicolo penale, la MI Pt_3 CP_3
Service risulta aver corrisposto al Sig. a titolo di “indennità di magg. CP_3
trasfertisti” un importo imponibile di € 4.231,00. Con seguente eventuale omissione contributiva nel massimo € 1.692,40 di contribuzione (pari al 40% dell'imponibile).
Pertanto, l'importo dovuto a titolo di omessa contribuzione di cui all'atto impugnato dovrà essere ridotto quantomeno ad € 2.718,00 su cui l'Istituto previdenziale dovrà ricalcolare le relative sanzioni”.
Tale ragionamento, supportato dalle buste paga che la stessa difesa ricorrente deposita in atti, appare corretto, posto che non risulta che altre voci “particolari” abbiano determinato un'omissione contributiva (p.e. v. “anticipo su mensilità aggiuntiva” che dalla busta paga apparirebbe avere rappresentato un imponibile contributivo;
p.e. in relazione alla voce “incentivo all'esodo” in corrispondenza con la conclusione del contratto di outsourcing (ed anche del licenziamento da IB IC SR), non risulterebbe nemmeno allegato da un serio motivo per non riconoscere CP_1
l'autenticità di tale voce).
In assenza della prova di un importo maggiore ed in assenza di conteggi , i CP_1
contributi omessi vanno determinati nella somma di € 2.718,00 indicata da parte ricorrente.
Su tale somma e solo su questa andranno ricalcolati interessi e sanzioni, secondo il regime già utilizzato nell'AVA qui impugnato.
Spese compensate, attesa la soccombenza solo parziale.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) ridetermina l'importo di cui all'avviso di addebito impugnato nella minore somma di € 2.718,00 a titolo di contributi omessi, mandando ad per la CP_1
rideterminazione in base a tale somma, degli interessi e delle sanzioni, secondo il regime già applicato;
2) compensa le spese di lite.
Ravenna, 13 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 13 febbraio 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma
Microsoft Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato MARINELLI ANDREA, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
Per la parte resistente compare l'avvocato MARIATERESA NASSO in sostituzione, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 6 N. R.G. 14/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14/2024 promossa da:
I rappresentato e difeso dall'avv. MARINELLI ANDREA Parte_1
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'avv. LEZZI ROBERTA CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso I TRE proponeva opposizione all'avviso di addebito Parte_1
[.. in atti così concludendo: “Accertare e dichiarare che nulla sia dovuto dalla società “
per tutti i motivi dedotti in atto ai § 1 e §2 in relazione all'avviso Parte_2
pagina 2 di 6 di addebito N. 320 2023 11 00015405 57 000 del 9.11.2023 qui impugnato e per CP_1
l'effetto ordinare all'Istituto convenuto di annullare e/o revocare il provvedimento impugnato ed ogni conseguente pretesa economica e pertanto condannare l' ad CP_1
ogni ulteriore incombente e conseguenza di legge. Nel merito in via subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesto Giudice dovesse dichiarare illecito
l'appalto intercorso tra la ricorrente e la MI Service Srl, accertare e dichiarare per tutti i motivi dedotti in atto al §3 il minor importo dovuto a titolo di omessa contribuzione per un ammontare pari a € 2.718,00, o della minor somma ritenuta di giustizia, e pertanto ordinare alla convenuta di annullare e/o revocare il provvedimento impugnato e procedere al ricalcolo delle omissioni contributive e delle relative sanzioni”.
resisteva al ricorso. CP_1
La causa era istruita con prove testimoniali e posta in decisione.
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto solo nella parte relativa al quantum.
L'AVA riguarda esclusivamente i contributi omessi relativamente a due lavoratori,
e che all'epoca erano stati “forniti” da IB IC SR CP_2 CP_3
a , che non aveva personale, ma che grazie a tale Parte_2
manovalanza poteva gestire un ristorante.
I contributi omessi e le sanzioni riguardano esclusivamente alcune voci contenute nelle buste paga di IB IC SR (tra cui in particolare le trasferte) che hanno avuto l'effetto di sottrarre un imponibile alla contribuzione.
La fallacia di tali voci non è stata contestata e mai è stata dimostrata la legittimità di tali poste esenti (non poteva essere una trasferta posto che la sede di lavoro era sempre quella presso la committente e così per tutta la durata del contratto di outsourcing).
Dunque, la contribuzione in questione risulta sicuramente dovuta (e questo a prescindere dalla validità o meno del contratto di outsourcing, che – pur istruita – qui non rileva, posto che la ricorrente è comunque obbligata in solido verso ex art. 29, 2° comma CP_1
D.Lgs. n. 276/2003, ovviamente richiamato anche a pag. 4 del verbale unico di pagina 3 di 6 accertamento e notificazione e che rappresenta causa petendi più che idonea a supportare la pretesa dell' ). CP_4
Il problema è la quantificazione.
Nel verbale unico di accertamento e notificazione manca una quantificazione dei contributi omessi.
Nell'avviso di addebito vi è il totale di € 6.670,90 (diviso per le varie mensilità).
non ha ovviamente fornito ragguagli su come tali asseriti contributi stesso siano CP_1
stati determinati.
Lo stralcio di un atto del penale evidenzierebbe che tale somma si riferisca al totale dei contributi evasi da per il tramite di IB IC SR Parte_2
(mentre qui, come detto, vengono il rilievo le omissioni relative ai soli e CP_2
. CP_3
contesta tale documentazione (“La controparte, infatti, ha estrapolato alcuni dati CP_1
dal processo penale che pende nei confronti di MI SR che non è parte in questo giudizio e li ha trasfusi nel presente giudizio di opposizione ad avviso di adedbito avviato invece da I tre moschettieri, deducendo numeri e titoli in alcun modo riferibili al presente caso, perché frutto di un'elaborazione concettuale e poi contabile difficilmente comprensibile fuori dal contesto a cui appartengono. Per conseguenza, le esposte deduzioni si palesano prive di riscontro in questo giudizio incardinato su uno specifico verbale di accertamento, sul quale si controverte e nel quale la controparte, invece, non ha assolutamente preso posizione sulle voci di imponibile contestate nel verbale, né ha contestato l'imponibile tabellato in calce al verbale sul quale sono stati conteggiati i contributi richiesti in pagamento. Né controparte può farlo ora perché qualsiasi nuovo argomento e/o produzione sarebbe tardivo”) ma non si accorge di non avere provveduto a determinare per ciascun lavoratore i singoli imponibili contributivi evasi, né a giustificare il totale dei contributi asseritamente omessi (così come determinati, mese per mese, per entrambi i lavoratori nel loro complesso, nella diffida, doc. 4 ). CP_1
A questo punto, nell'incertezza totale dei conteggi, giunge l'ausilio di parte ricorrente,
pagina 4 di 6 che provvede ad indicare un potenziale imponibile contributivo omesso come segue:
“Ed infatti dai cedolini di busta paga per il periodo 5/2018 – 10/2018 (doc.17 cedolini
Paduano), acquisiti dal fascicolo penale, risulterebbe esser stato riconosciuto al lavoratore un importo a titolo di “trasferte” pari a un imponibile complessivo CP_5
di € 2.565,00. Ne deriva una possibile omissione contributiva a carico della MI Service
(e dunque della ricorrente) nella misura massima di € 1.026,00 di contribuzione (pari al
40% dell'imponibile omesso). Mentre, sempre dai cedolini per il periodo 5/2018 –
10/2018 (doc.18 , parimenti acquisiti dal fascicolo penale, la MI Pt_3 CP_3
Service risulta aver corrisposto al Sig. a titolo di “indennità di magg. CP_3
trasfertisti” un importo imponibile di € 4.231,00. Con seguente eventuale omissione contributiva nel massimo € 1.692,40 di contribuzione (pari al 40% dell'imponibile).
Pertanto, l'importo dovuto a titolo di omessa contribuzione di cui all'atto impugnato dovrà essere ridotto quantomeno ad € 2.718,00 su cui l'Istituto previdenziale dovrà ricalcolare le relative sanzioni”.
Tale ragionamento, supportato dalle buste paga che la stessa difesa ricorrente deposita in atti, appare corretto, posto che non risulta che altre voci “particolari” abbiano determinato un'omissione contributiva (p.e. v. “anticipo su mensilità aggiuntiva” che dalla busta paga apparirebbe avere rappresentato un imponibile contributivo;
p.e. in relazione alla voce “incentivo all'esodo” in corrispondenza con la conclusione del contratto di outsourcing (ed anche del licenziamento da IB IC SR), non risulterebbe nemmeno allegato da un serio motivo per non riconoscere CP_1
l'autenticità di tale voce).
In assenza della prova di un importo maggiore ed in assenza di conteggi , i CP_1
contributi omessi vanno determinati nella somma di € 2.718,00 indicata da parte ricorrente.
Su tale somma e solo su questa andranno ricalcolati interessi e sanzioni, secondo il regime già utilizzato nell'AVA qui impugnato.
Spese compensate, attesa la soccombenza solo parziale.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) ridetermina l'importo di cui all'avviso di addebito impugnato nella minore somma di € 2.718,00 a titolo di contributi omessi, mandando ad per la CP_1
rideterminazione in base a tale somma, degli interessi e delle sanzioni, secondo il regime già applicato;
2) compensa le spese di lite.
Ravenna, 13 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
pagina 6 di 6