Sentenza 10 marzo 2016
Massime • 1
Al fine di escludere la configurabilità del reato di abusiva occupazione di spazio demaniale di cui all'art. 1161 Cod. Nav., non può essere considerata l'ipotesi di sdemanializzazione tacita del demanio marittimo. (In motivazione, la Corte ha specificato che, a differenza di quanto previsto dall'art. 829 cod. c.v. per il passaggio di un bene dal demanio pubblico al patrimonio, in relazione a beni appartenenti al demanio marittimo la sdemanializzazione è attuabile solo in forma espressa mediante uno specifico provvedimento di carattere costitutivo da parte dell'autorità amministrativa competente).
Commentario • 1
- 1. La natura demaniale dei beni marittimiAvv. Lorenzo Marcovecchio · https://www.avvocatoandreani.it/ · 29 luglio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/03/2016, n. 17424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17424 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2016 |
Testo completo
1 7 42 4/ 1 6 24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE 756 Composta da Sent. n. sez. Elisabetta Rosi -- Presidente - PU 10/03/2016 Angelo Matteo Socci R.G.N. 46134/2014 Gastone Andreazza Alessio Scarcella - Relatore - Giuseppe Riccardi ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: AM DO, n. 24/08/1963 a Patti avverso la sentenza del tribunale di PATTI in data 25/11/2013; visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. P. Fimiani, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
рез RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 25/11/2013, depositata in data 24/02/2014, il tribunale di PATTI dichiarava AM DO colpevole del reato di occupazione abusiva di spazio demaniale, mediante apposizione di paletti e rete di recinzione siglato nord e rete metallica sorretta da muretto in cemento sul lato ovest (artt. 54 e 1161, cod. nav., contestato come accertato in data 4/06/2007).
2. Ha proposto ricorso AM DO a mezzo del difensore fiduciario cassazionista, impugnando la sentenza predetta con cui deduce due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., sotto il profilo della violazione degli artt. 32, 35, 54 e 1161 cod. nav. e correlati vizi di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in relazione agli artt. 192 e 530, comma secondo, cod. proc. pen. In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza per aver il tribunale erroneamente ritenuto configurabile a carico del ricorrente il reato di occupazione abusiva di spazio demaniale. Premette il ricorrente di aver acquistato nel luglio 2002 una piccola porzione di terreno adibita a corte dell'edificio di proprietà del medesimo;
tale corte era esattamente delimitata sul lato nord rispetto al demanio marittimo da alcuni alberi di alto fusto, di età botanica ultraventennale, posti sulla alinea di confine tra il terreno agricolo della corte stessa e l'arenile infestato dalle canne;
nel gennaio 2003 il ricorrente aveva incaricato una ditta edile di erigere una recinzione costituita da paletti in legno e rete metallica, delimitante la proprietà privata e il demanio marittimo, esattamente in corrispondenza del predetto confine;
in occasione del sopralluogo eseguito il 4/06/2007, il personale della Capitaneria di Porto di Milazzo contestava al ricorrente l'occupazione della superficie di mq. 92 di demanio marittimo, che dava origine al presente giudizio. Tanto premesso, il ricorrente rileva che già il perito nominato, ing. CO, aveva evidenziato l'estrema difficoltà di individuare gli esatti ambiti applicativi della disciplina cui sono soggetti beni del demanio naturale;
in particolare, il perito evidenziava il mutamento dello stato originario dei luoghi, risultando la spiaggia attualmente più larga di quanto non lo fosse al momento dell'apposizione del dividente demaniale;
in sostanza, il mare si sarebbe "ritirato" e, in virtù di ciò, una fascia che prima veniva lambita dalle onde si sarebbe trovata nelle 2 condizioni di poter sviluppare vegetazione perché non più soggetta alle mareggiate;
tale fenomeno avrebbe quindi comportato che l'area frontistante le proprietà private, per come delimitata ab origine, avrebbe subito una modificazione fisica trasformando la spiaggia in arenile, conseguentemente le aree a monte delle recinzioni rilevate non avrebbero più i caratteri del demanio marittimo;
ne consegue, dunque, nella prospettazione del ricorrente, che il venir meno dei caratteri del demanio marittimo nell'area oggetto di presunta occupazione escludeva la configurabilità dell'illecito; la mancata individuazione dei limiti del pubblico demanio marittimo nel rispetto delle procedure di legge - segnatamente la c.d. procedura di creazione prevista dagli artt. 32 e 58, cod. in relazione alla mutevolezza della zona interessata non poteva che essere nav.- ostativa all'accertamento di qualsivoglia illecito. A sostegno di tale assunto, il ricorrente richiama giurisprudenza di questa Corte che richiede, ai fini della configurabilità del reato, la necessità di accertarsi della demanialità dell'area; in particolare, la natura dell'area come demaniale, una volta accertata, rimarrebbe tale almeno fino a quando la situazione di fatto rimane inalterata e non si verifichino modificazioni fisiche del terreno o fenomeni di spostamento della linea di battigia per cause naturale, come pure la stessa giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto;
laddove, invece, sussiste obiettiva incertezza in ordine ai confini del demanio marittimo come la - relazione dell'Ing. CO aveva confermato si sarebbe dovuto procedere a dare - avvio alla procedura di accertamento della situazione dei confini, la c.d. procedura di certazione, prevista dal combinato disposto degli artt. 32 e 58 cod. nav., da svolgersi in contraddittorio degli interessati;
a conforto dell'assunto difensivo, il ricorrente richiama poi la nota 8932/2012 dell'Assessorato Regionale della Sicilia al territorio ed all'ambiente, con cui veniva comunicato al ricorrente l'avvio della procedura di certazione ex artt. 32 e 58, cod. nav., con contestuale sospensione dell'ingiunzione di sgombero medio tempore emessa;
ancora, sarebbe incoerente il richiamo contenuto nella sentenza impugnata all'art. 35 cod. nav. relativo alla impossibilità di ammettere una sdemanializzazione tacita dell'area, atteso che si tratterebbe di tesi ormai superata dalla più recente giurisprudenza amministrativa;
infine, ad ulteriore conforto della tesi secondo cui già nel luglio 2002 l'area avesse perso le caratteristiche fisiche del demanio marittimo, il ricorrente richiama gli esiti di un sopralluogo eseguito da personale della stessa Capitaneria il 14/01/2003 nonché in occasione della redazione del c.s. rapporto di servizio della Capitaneria di porto di Milazzo del 12/06/1995, che avrebbero confermato tale sdemanializzazione tacita dell'area. 3 2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., sotto il profilo della violazione degli artt. 129, 529 e 531 cod. proc. pen. In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza per aver il tribunale omesso di dichiarare estinto per prescrizione il reato contestato;
in particolare, sostiene il ricorrente che è pacifico che egli avesse provveduto ad installare la recinzione costituita da paletti di legno e rete metallica proprio a ridosso degli alberi ultraventennali e delle piante di fico esistenti lungo tutto il confine rilevato e che delimitavano di fatto il demanio marittimo da alcuni decenni, sicuramente in epoca antecedente l'acquisto avvenuto nel 2002; le recinzioni eseguite, quindi, non avrebbero determinato di per sé un'occupazione abusiva dell'area né un ampliamento di quella autorizzata, essendo sorte esattamente in coincidenza con le piante disposte a mò di siepe dai precedenti proprietari della corte e delimitanti la zona presuntivamente non appartenente al demanio marittimo;
sarebbe quindi configurabile, al più, il solo reato di realizzazione abusiva di innovazioni nell'area demaniale e non quello di occupazione abusiva permanente, donde il reato si sarebbe consumato al momento di ultimazione delle opere che costituivano l'innovazione non autorizzata;
poiché è pacifico che le opere vennero ultimate, al più tardi, alla fine di gennaio 2003 (tant'è che in occasione del sopralluogo 14/01/2003 della Capitaneria di Porto di Milazzo mentre la recinzione era in corso di realizzazione, nulla venne contestato), il reato era già estinto per prescrizione alla data della sentenza, attesa la sua natura contravvenzionale e l'assenza di cause di sospensione della prescrizione;
sul punto, non rileverebbe la giurisprudenza delle Sezioni Unite Bracale che, in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, vieta la possibilità di rilevare d'ufficio la prescrizione del reato se non dedotta o rilevata dal giudice di merito se maturata prima della sentenza -, ciò perché si tratterebbe di giurisprudenza ormai superata come riconosciuto dalla recente giurisprudenza di legittimità successiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è infondato e dev'essere rigettato.
4. Ed invero, muovendo dall'esame del primo motivo di ricorso proposto, il tribunale motiva sulla questione della demanialità dell'area evidenziando come l'occupazione "sine titulo" del demanio marittimo ha trovato conferma negli accurati rilievi topografici del perito ing. CO;
la sovrapposizione del rilievo topografico del sito alla mappa catastale di impianto confermava che il cortile occupava un'ampia area ricadente nella p.lla 94, appartenente al demanio marittimo e che l'area del cortile ricadente oltre la dividente, e quindi in proprietà demaniale, è pari a mq. 80,09; lo sconfinamento osservato non riguardava solo la recinzione ma tutto il fronte delle recinzioni rilevate lato mare per una larghezza di 150 ml. che segnano una linea frastagliata ma abbondantemente oltre la deviante demaniale;
particolare importante evidenziato in sentenza è quello relativo alla conformazione dei luoghi, sottolineando il tribunale come plurimi elementi denotavano l'attitudine potenziale a realizzare usi pubblici del mare relativamente alla porzione del terreno in questione (la prospicienza al mare;
la contiguità e il livellamento dell'area coperta da terriccio ghiaioso, così come la porzione oltre la recinzione rispetto alla spiaggia;
la comunicazione diretta con la spiaggia con accesso per il tramite di un cancelletto di legno;
l'allineamento con terreni in relazione ai quali i proprietari di aree adiacenti hanno richiesto il rilascio di concessione demaniale); la sentenza motiva poi sia sui rilievi riguardanti il mancato espletamento della c.d. procedura di certazione come sull'irrilevanza dell'assenza di contestazioni in occasione del sopralluogo della Capitaneria di Porto del 14/01/2003 nonché sull'irrilevanza del mutamento dello stato dei luoghi originario, in particolare evidenziando - quanto a tale ultimo aspetto - che detta alterazione, modificativa della condizione originaria, apparisse per lo più opera dell'uomo mediante la posa in opera di pavimentazioni e la messa a dimora di piante ornamentali e ad alto fusto e di piante di fico d'india e, comunque, anche in considerazione delle caratteristiche morfologiche e dell'ubicazione del terreno, non ne inficiava l'oggettiva attitudine a servire i pubblici usi del mare;
il tribunale, infine, conclude escludendo la rilevanza della c.d. sdemanializzazione tacita.
5. A fronte di tale apparato argomentativo, le censure difensive non colgono nel segno. Ed infatti, non possono esservi dubbi sulla demanialità dell'area in base a quanto argomentato dal tribunale anche sulla scorta delle valutazioni tecniche del perito. A ciò poi va aggiunto che ai fini della configurabilità del reato di occupazione abusiva di spazio demaniale, l'appartenenza al demanio marittimo non deve necessariamente essere stabilita sulla base delle risultanze catastali, ben potendo ricavarsi dalla esistenza di caratteristiche naturali di demanialità, atteso che la tassativa elencazione dei beni facenti parte del demanio marittimo, ex art. 822, comma primo, cod. civ., è una tassatività per tipi, che consente la applicazione della normativa dei beni pubblici anche a beni che presentino tutte le caratteristiche di quelli menzionati, e ciò in quanto l'essenza del demanio marittimo è la destinazione necessaria e funzionale del bene a servire ai pubblici 5 usi del mare (Sez. 3, n. 9644 del 18/01/2006 - dep. 21/03/2006, Carrea, Rv. 233558). A quanto sopra va ulteriormente aggiunta la considerazione per la quale l'alterazione dello stato dei luoghi fosse dovuta perlopiù ad opera dell'uomo, e non certo esclusivamente imputabile a cause naturali come sostenuto dal ricorrente. Del resto, la demanialità non deve necessariamente essere stabilita, come detto, dalle risultanze catastali (Sez. 3, n. 46351 del 27/10/2011 - dep. 14/12/2011, Pacetti, Rv. 251343), soprattutto laddove si consideri che, trattandosi di demanio naturale, l'ampiezza del lido del mare e della spiaggia può variare in modo anche notevole a seconda che i loro caratteri obbiettivi (natura sabbiosa o ghiaiosa del terreno, eccetera) si presentino in modo più o meno esteso verso la terraferma (Sez. 3, n. 4534 del 27/09/1976 - dep. 31/03/1977, Croci, Rv. 136954). Vero è la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che il fatto che un terreno sia indicato nelle mappe catastali come compreso nel demanio marittimo dimostra che è stata a suo tempo espletata la procedura di delimitazione di cui al combinato disposto degli artt.32 cod. nav. e 58 del regolamento di attuazione per la navigazione marittima, sicchè in assenza di alterazioni dello stato di fatto, quali determinate da sconvolgimenti del terreno o da fenomeni di spostamento della linea di battigia per cause naturali, la natura demaniale del medesimo terreno, così come verificata e registrata, non può essere oggetto di contestazione (Sez. 3, n. 12606 del 20/10/2000 - dep. 04/12/2000, Indelicato, Rv. 217394; Sez. 3, n. 36179 del 02/07/2003 - dep. 22/09/2003, Faraone, Rv. 225884), ma è altrettanto vero che lo stato di fatto nel caso in esame è stato alterato da comportamenti umani, come chiarito nella stessa sentenza (ossia pavimentazioni, messa a dimora di piante ornamentali e ad alto fusto nonché piante di fico d'india): ne discende, dunque, che la tesi sostenuta dalla difesa (secondo cui le modifiche sarebbero imputabili a cause naturali) è smentita dalle stesse emergenze fattuali di cui da conto la sentenza impugnata. Infine, quanto alla possibilità di una sdemanializzazione tacita, non può che confermarsi quanto più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte che ritiene configurabile il reato previsto dall'art. 1161 del codice della navigazione (abusiva occupazione di spazio demaniale) nell'abusiva occupazione di un tratto di spiaggia, ossia la striscia di terra sabbiosa o ghiaiosa che si estende tra il lido e l'entroterra, mediante la recinzione di esso con rete metallica. La demanialità, invero, sottolinea la giurisprudenza di questa Corte, è una qualità che deriva direttamente e originariamente dalla legge, sicché i beni che ne sono oggetto sfuggono a qualsiasi forma di sdemanializzazione tacita, potendosi attuare solamente quella espressa mediante uno specifico provvedimento di carattere 6 costitutivo da parte della competente autorità amministrativa (Sez. 2, n. 599 del 01/02/1988 - dep. 20/01/1989, Izzi, Rv. 180214; Sez. 3, n. 865 del 22/02/1996 dep. 03/04/1996, Coppola, Rv. 204303; Sez. 3, n. 25165 del 21/05/2009 - - dep. 17/06/2009, Olivetti, Rv. 244085; da ultimo, v. anche Sez. 3, sentenza n. 44644 del 2013, ric. PMT in proc. Forzese ed altri, non massimata, che si sofferma anche sulla permanente rilevanza penale della condotta consistente nell'occupazione abusiva di spazio demaniale pur a seguito delle modifiche dell'art. 1161 c.n., introdotte dal D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, art. 19, e dal D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 51, art. 3). Trattasi di principio confermato anche dalla giurisprudenza civile di questa Corte che ha, infatti, ribadito che a differenza di quanto previsto dall'art. 829 cod. civ. secondo cui il passaggio di un bene dal demanio pubblico al patrimonio ha - natura dichiarativa e può avvenire anche tacitamente - per i beni appartenenti al demanio marittimo, tra i quali si include la spiaggia, comprensiva dell'arenile, non è possibile che la sdemanializzazione si realizzi in forma tacita, essendo necessaria, ai sensi dell'art. 35 cod. nav., l'adozione di un espresso e formale provvedimento della competente autorità amministrativa, avente carattere costitutivo (Sez. 2, Sentenza n. 10817 del 11/05/2009, Rv. 608265), principio, questo, che si pone sulla scia dell'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite civili di questa Corte secondo cui la sdemanializzazione tacita non può desumersi dalla sola circostanza che un bene non sia più adibito anche da lungo tempo ad uso pubblico, ma è ravvisabile solo in presenza di atti e fatti che evidenzino in maniera inequivocabile la volontà della P.A. di sottrarre il bene medesimo a detta destinazione e di rinunciare definitivamente al suo ripristino (Sez. U, Sentenza n. 11101 del 26/07/2002, Rv. 556306; sulla base del principio di cui sopra, le S.U. hanno escluso l'esistenza di simili atti e fatti in una fattispecie nella quale le opere antropiche - consistenti nella costruzione di un collettore fognario e nella realizzazione di una strada -, determinanti la trasformazione per innalzamento dell'altezza di quota di un terreno costituente l'alveo naturale di un lago, erano avvenute senza il consenso, espresso о tacito, delle Amministrazioni interessate).
6. Quanto, poi, alla questione della prescrizione, oggetto del secondo motivo, non può essere seguita la tesi difensiva secondo cui il reato configurabile sarebbe quello di realizzazione abusiva di innovazioni nell'area demaniale, in quanto presupposto per la configurabilità di tale reato è che l'area sia occupata fer legalmente (Sez. 3, n. 10642 del 30/01/2003 - dep. 07/03/2003, Rosetti F, Rv. 224356), circostanza da escludersi nel caso in esame. Il termine di prescrizione 7 per il reato contestato, quindi, non è ancora decorso, essendosi interrotta la permanenza a seguito della pronuncia della sentenza impugnata (essendo infatti pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che la permanenza è interrotta dalla sentenza di condanna, anche se non irrevocabile, onde dal giorno della pronuncia è configurabile un nuovo reato: Sez. 2, n. 35419 del 11/06/2010 - dep. 01/10/2010, Ferrara, Rv. 248301), sicchè il quinquennio decorre dalla data del 25/11/2013, con la conseguenza che il reato si estinguerà per prescrizione solo alla data del 25/11/2018. 7. Il ricorso dev'essere, dunque, complessivamente rigettato. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 10 marzo 2016 Il Presidente Il Consigliere est. Elisabetta RosiChattelle Ron Alessio Scarcella DEPOSITATA IN C ELLERI 2 8 APR 2015 CANCELLIERE Luana Martani 0 0