Sentenza 18 gennaio 2006
Massime • 2
In tema di tutela del demanio, il principio per il quale i manufatti realizzati in difetto di concessione su area demaniale devono intendersi "ope legis" acquisiti al patrimonio dello Stato non incide sulla permanenza del reato di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav. (abusiva occupazione di spazio demaniale), atteso che il verificarsi dell'accessione influisce sul regime della proprietà dei manufatti illegittimamente edificati, mentre attraverso il protrarsi dell'uso e del godimento del bene demaniale i beni vengono mantenuti nella esclusiva disponibilità di chi li utilizza, con sottrazione alla fruibilità collettiva.
Ai fini della configurabilità del reato di occupazione abusiva di spazio demaniale, l'appartenenza al demanio marittimo non deve necessariamente essere stabilita sulla base delle risultanze catastali, ben potendo ricavarsi dalla esistenza di caratteristiche naturali di demanialità, atteso che la tassativa elencazione dei beni facenti parte del demanio marittimo, ex art. 822, comma primo, cod. civ., è una tassatività per tipi, che consente la applicazione della normativa dei beni pubblici anche a beni che presentino tutte le caratteristiche di quelli menzionati, e ciò in quanto l'essenza del demanio marittimo è la destinazione necessaria e funzionale del bene a servire ai pubblici usi del mare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/01/2006, n. 9644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9644 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 18/01/2006
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 74
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 38603/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR IA AL, nata a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa il 17 settembre 2005 dal tribunale di Campobasso, quale Giudice del riesame;
udita nella udienza in Camera di consiglio del 18 gennaio 2006 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Franco Amedeo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Izzo Gioacchino, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi il difensore avv. Di Giandomenico Giovanni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 12 luglio 2005 il Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Larino dispose il sequestro preventivo di immobili ed opere site in località Rio Vivo di Termoli (e precisamente: un fabbricato in muratura a piano terra adibito a sala ristoro con superficie di mq. 100 circa ed altezza di m. 3,60; un fabbricato in muratura al piano terra adibito a deposito con superficie di mq. 46 circa ed altezza di m. 2,50; un manufatto in latero cementizio adibito a W.C. di superficie di mq. 4 ed altezza di m. 2,30; un corpo di fabbrica in muratura adibito a pollaio delle superficie di mq. 16 ed altezza di m. 2,20; uno spazio recintato con rete metallica e paletti in legno, adibito a voliera, di mq. 13; di una area cordonata della superficie di mq. 95 sistemata con sabbia;
di un'area pavimentata di mq. 181; di un'area sistemata a verde (orto) di mq. 120), ipotizzando nei confronti di AR IA AL il reato di cui all'art. 1161 cod. nav., in relazione al disposto dell'art. 54 cod. nav., essendo state le dette opere realizzate su terreno demaniale marittimo, che era stato così arbitrariamente occupato. Il tribunale del riesame di Campobasso, con ordinanza del 13 maggio 2005, rigettò l'istanza di riesame proposta dall'indagata, rilevando che:
- la sussistenza del fumus commissi delicti doveva ritenersi legittimamente ravvisata in relazione agli accertamenti ed alla documentazione posti a base del provvedimento di sequestro;
- il periculum in mora, versandosi in tema di reato permanente, consisteva nella esigenza di impedire il protrarsi degli effetti del reato medesimo, sicuramente aggravati ed aggravabili dalla disponibilità dei beni da parte dell'indagato.
L'indagata propone ricorso per Cassazione, con il quale, mediante articolate argomentazioni, evidenzia che:
- manca la prova che il terreno in questione appartenga al demanio marittimo, perché non risulta nel registro delle delimitazioni delle zone demaniali, mentre è inesistente, perché mai approvata nelle forme di legge, una pretesa linea di demarcazione tracciata nel 1912;
- nel 1984 la stessa capitaneria aveva escluso che la zona avesse i requisiti per i pubblici usi del mare, e quindi la ricorrenza della c.d. demanialità naturale;
- l'area non ha i requisiti di essere utile agli scopi della navigazione marittima, tanto che ampi pezzi della zona sono stati sempre considerati dalla intendenza di finanza come appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato e qualche lotto è stato venduto a privati;
- è in corso un giudizio civile promosso da numerosi abitanti della zona per accertare la natura demaniale dei terreni mentre il Giudice amministrativo ha annullato un ordine di rilascio della agenzia del demanio;
- nel corso degli anni numerose sentenze hanno assolto gli abitanti del luogo dal reato di cui all'art. 1161 cod. nav.;
- il reato non è comunque permanente perché l'azione occupativa è cessata al momento in cui la costruzione è stata eseguita, essendo stata essa acquisita automaticamente al demanio;
- le costruzioni risultano edificate da svariati decenni, sicché il reato si è prescritto;
- il piano regolatore del comune prevede la destinazione della zona ad uso residenziale;
- in molti casi gli immobili sono stati acquistati con regolari atti notarili e sono abitati dagli indagati, mentre tutti i ricorrenti pagano le imposte sui terreni in questione e la zona è stata completamente urbanizzata dagli enti pubblici;
- non si è tenuto conto della sentenza di assoluzione per il medesimo reato risalente a molti anni addietro per il motivo che non risulta la identità delle costruzioni, senza considerare che l'onere della prova spetta all'accusa;
- non sussiste il periculum in mora poiché l'edificio è da molti anni abitato;
- quando il quartiere fu edificato, gli immobili si trovavano a centinaia di metri di distanza dal lido del mare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va in via preliminare ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, nei procedimenti incidentali aventi ad oggetto il riesame di provvedimenti di sequestro:
- la verifica delle condizioni di legittimità della misura da parte del tribunale non può tradursi in una anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità dell'indagato in ordine al reato o ai reati oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra fattispecie concreta e fattispecie legale ipotizzata, mediante una valutazione prioritaria ed attenta della antigiuridicità penale del fatto (Sez. Un., 1.11.1992, Midolini);
- l'accertamento della sussistenza dei fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica. Pertanto, il tribunale non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro (Sez. Un., 20.11.1996, Bassi, m. 206.657). Va altresì ricordato che, secondo il combinato disposto dell'art. 324 c.p.p., art. 325 c.p.p., e art. 355 c.p.p., comma 3, il ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di riesame di provvedimenti in materia di sequestro preventivo e probatorio è proponibile solo per violazione di legge, non anche per difetto o illogicità della motivazione, sicché sono inammissibili le censure attinenti alla motivazione del provvedimento impugnato.
Nel caso in esame, gli elementi addotti dall'accusa - della cui sufficienza in sede cautelare non può dubitarsi (demandandosi ogni ulteriore approfondimento al prosieguo delle indagini e spettando poi al Giudice del merito la compiuta verifica) - consentono congruamente di configurare l'ipotesi di reato contestata, in una situazione in cui le contrarie prospettazioni difensive della ricorrente non valgono certo ad escludere la sussistenza del fumus del reato medesimo.
Sempre preliminarmente va rilevato che molte delle censure proposte con il ricorso sono inammissibili per genericità in quanto riguardano genericamente l'intero quartiere, o gli abitanti del luogo o gli immobili edificati nella zona, senza uno specifico e puntuale riferimento alle specifiche opere oggetto del presente giudizio. Ciò premesso, è irrilevante la circostanza che le opere assoggettate a sequestro non sarebbero state realizzate dall'indagata o sarebbero esistenti da numerosi anni o sarebbero già state oggetto di precedenti giudizi penali, in quanto, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte:
- l'utilizzazione in area del demanio marittimo, senza specifico titolo di un'opera abusiva realizzata da terzi integra il reato di occupazione abusiva di spazio demaniale, quando il fruitore, pur non avendo realizzato l'opera stessa, ne abbia tuttavia l'autonoma disponibilità e la abbia finalizzata al miglior godimento di una sua proprietà (cfr. Sez. 3^, 30 aprile 1992, Guidobaldi, m. 190.452);
- ai fini dell'art. 1161 cod. nav., è "occupazione abusiva", l'acquisizione o il mantenimento senza titolo del possesso dello spazio demaniale in modo corrispondente all'esercizio di un diritto reale di godimento (cfr. Sez. 3^, 6 ottobre 1992, Baldini, m. 192.198; Sez. 3^, 30 aprile 1992, Papolini, m. 190.453). È poi manifestamente infondato l'assunto secondo cui la permanenza del reato sarebbe cessata con la costruzione degli edifici con conseguente prescrizione del reato stesso, in quanto, secondo la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte:
- il reato di occupazione di suolo demaniale, di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav., ha natura permanente e la permanenza si protrae per tutta la durata dell'occupazione, anche dopo che le opere in cui la stessa si è materializzata sono state compiute, fino a che l'occupazione stessa non sia comunque cessata, anche mediante l'attività sostitutiva dell'autorità; la permanenza si protrae, inoltre, indipendentemente dalla circostanza che sia stata emessa dall'autorità competente ordinanza di sgombero e di remissione delle cose in pristino (perché, anzi, l'inosservanza di tale eventuale ingiunzione integra l'ulteriore reato previsto dall'art. 1164 cod. nav.); nelle ipotesi di occupazione realizzata con l'uso e il godimento abusivi, la permanenza del reato si protrae fino a quando durano l'uso e il godimento illegittimi (Sez. 3^, 7 novembre 1995, Coppola, m. 204.204; Sez. 3^, 6 novembre 2003, Armanno, m. 221 MI;
Sez. 3^, 14 maggio 1998, De Luca, m. 211.198). - in tema di abusiva occupazione di spazio demaniale, il principio per il quale i manufatti realizzati in difetto di concessione devono intendersi ope legis acquisiti al patrimonio dello Stato non incide sulla permanenza del reato di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav., atteso che il verificarsi dell'accessione influisce sul regime della proprietà dei manufatti illegittimamente edificati, ma non su quello dell'uso e del godimento del bene demaniale che, attraverso il protrarsi dell'occupazione sine titulo, vengono mantenuti nella esclusiva disponibilità di chi lo utilizza, con sottrazione alla fruibilità collettiva (Sez. 3^, 12 dicembre 2003, Duro, m. 227.562;
Sez. 3^, 17 giugno 1997, Alarcon, m. 208.966). È poi pacifico che è irrilevante l'epoca in cui siano state eseguite le opere sulla zona appartenente al demanio marittimo e che del reato deve essere chiamato a rispondere chi al momento dello accertamento ha la materiale disponibilità delle stesse, e ciò perché il reato consiste non solo nella esecuzione delle opere ma anche nel mantenere la zona del demanio marittimo indisponibile, per effetto della detta esecuzione, agli usi cui è deputata, per cui la permanenza cessa solo con la rimozione delle opere ovvero con il conseguimento dell'autorizzazione (Sez. 3^, 10 marzo 2000, Parisi, m. 215.88 3). Per quanto concerne la contestata natura demaniale della zona su cui insistono i manufatti sequestrati, va ricordato che l'appartenenza al demanio marittimo non può essere stabilita sulla base delle risultanze catastali mentre, nella specie, razionalmente è stata configurata l'esistenza di caratteristiche naturali di demanialità (dalla documentazione in atti si evince, ad esempio, che i fabbricati realizzati si trovano praticamente sulla spiaggia e comunque dal decreto di sequestro preventivo emerge che i manufatti e le aree in questione insistono su suolo demaniale marittimo tanto che è stato fatto espresso riferimento all'art. 54 cod. nav.). Del resto, anche qualora si consideri tassativa l'elencazione dei beni indicati come facenti parte del demanio marittimo nell'art. 822 c.c., comma 1, e nell'art. 28 cod. nav., va condivisa la tesi secondo la quale trattasi di una tassatività per tipi, che consente la applicazione della normativa dei beni pubblici anche a beni non espressamente menzionati che, tuttavia, presentino tutte le caratteristiche dei beni menzionati, tenendo comunque presente che l'essenza del demanio marittimo, desumibile dall'art. 28 cod. nav., lett. c), è la destinazione necessaria e funzionale del bene a servire a pubblici usi del mare (cfr. Sez. 3^, 10 febbraio 2004, Persico Musolino e altri).
Inoltre, la dottrina amministrativistica considera ormai la categoria dei pubblici usi del mare connessa ad una concezione dinamica dei beni demaniali marittimi, tenuto conto che questi sono potenzialmente idonei a soddisfare una serie imprecisata di interessi pubblico - sociali collegati al mare, che gradualmente si evidenziano ed attualizzano con l'evolvere della realtà socio - economica, sicché, accanto agli usi tradizionali (difesa, navigazione, traffico marittimo ed attività inerenti), acquistano attualmente rilevanza, pur secondaria, anche quelli connessi al turismo, alla balneazione, alla fruizione del paesaggio e del tempo libero.
Va altresì anche considerato che, in tema di arbitraria occupazione del demanio marittimo, sono irrilevanti le figure giuridiche della acquiescenza degli organi preposti alla sua tutela e del conseguente preteso consenso dell'avente diritto (Sez. 3^, 10 febbraio 2004, Persico, m. 228.806; Sez. 3^, 7 novembre 1995, Coppola, m. 204.203). Deve poi ribadirsi la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo la quale l'art. 35 cod. nav. esclude ogni possibilità di sdemanializzazione tacita del demanio marittimo, potendosi attuare solamente quella espressa mediante uno specifico provvedimento di carattere costitutivo (a differenza dell'atto dichiarativo di cui all'art. 829 cod. civ.) da parte della autorità amministrativa competente (cfr. Sez. 3^, 13 ottobre 1994, Ammendolia, m. 200.392;
Sez. 3^, 1 febbraio 1988, Izzi, m. 180.214; Sez. 3^, 1 giugno 1983, Marsilio, m. 160.175).
Nè l'eventuale immemorabile possesso del suolo, da parte di privati in buona fede, in epoca anteriore all'entrata in vigore del codice della navigazione del 1942 (comunque non dimostrato nel caso in esame) comporta implicitamente la perdita delle caratteristiche della demanialità.
Legittimamente e con motivazione ineccepibile il tribunale del riesame ha escluso l'addotta violazione del principio del ne bis in idem, in relazione alla sentenza del pretore di Termoli del 30 aprile 1976 - che aveva assolto il dante causa della ricorrente da analoga imputazione con la formula perché il fatto non costituisce reato per mancanza dello elemento soggettivo - osservando che quella sentenza aveva appunto assolto l'imputato per insussistenza dell'elemento soggettivo, sicché non era stata esclusa la materialità del reato e che lo stesso, avendo natura permanente, ben poteva essere nuovamente contestato nel successivo sviluppo temporale.
Con corretta ed ineccepibile motivazione il tribunale del riesame ha anche ritenuto sussistente il periculum in mora, rilevando che l'uso ed il godimento del bene demaniale, attraverso il protrarsi della occupazione non autorizzata, vengono mantenuti nella disponibilità esclusiva di colui che lo utilizza e sottratti alla fruibilità collettiva in relazione alle caratteristiche sue proprie (l'illegittimità riguarda il rapporto instaurato, senza titolo, con il bene pubblico, che esclude in tutto o in parte quello del soggetto pubblico e dal quale il privato trae un qualsiasi profitto). D'altra parte, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, il sequestro preventivo di cosa pertinente al reato è consentito anche nel caso di ipotesi criminosa già perfezionatasi, purché il pericolo della libera disponibilità della cosa stessa - che va accertato dal Giudice con adeguata motivazione - presenti i requisiti della concretezza e dell'attualità e le conseguenze del reato, ulteriori rispetto alla sua consumazione, abbiano connotazione di antigiuridicità, consistano nel volontario aggravarsi o protrarsi dell'offesa al bene protetto che sia in rapporto di stretta connessione con la condotta penalmente illecita e possano essere definitivamente rimosse con l'accertamento irrevocabile del reato (Sez. Un., 29 gennaio 2003, Innocenti, m. 223.621). Nella fattispecie vi è addirittura un illecito in fieri, in quanto il concetto di protrazione del comportamento illecito (di cui all'art. 321 cod. proc. pen.) è proprio del reato permanente. Appare infine opportuno ricordare che questa Sezione ha deciso, nelle Camere di consiglio del 20 ottobre 2005, 30 novembre 2005 e 5 dicembre 2005, analoghi ricorsi proposti in relazione ad altre e differenti opere realizzate, da persone diverse, nella medesima zona. Parte di quei ricorsi sono stati definiti con pronunzie di annullamento con rinvio sul rilievo che il tribunale del riesame non aveva esposto in modo preciso e circostanziato, per ogni singolo immobile sequestrato, gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione: in particolare perché non risultava se le opere realizzate insistevano sul demanio marittimo ovvero sulla fascia di rispetto e quindi se era ipotizzabile il reato di cui all'art. 54 cod. nav. oppure quello di cui all'art. 55 cod. nav., il quale, a differenza del primo, si consuma con la ultimazione delle opere, con la conseguenza che in tale ipotesi il reato avrebbe potuto ritenersi prescritto.
Nella vicenda in esame, invece, sia dal provvedimento impugnato sia dal decreto di sequestro preventivo del Giudice per le indagini preliminari emergono in modo adeguato gli elementi dai quali può dedursi il fumus dell'appartenenza al demanio marittimo della zona in cui insistono le opere assoggettate a sequestro.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 18 gennaio 2006. Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2006