Cass. pen., sez. III, sentenza 18/01/2006, n. 9644
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Sentenza 18 gennaio 2006

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In tema di tutela del demanio, il principio per il quale i manufatti realizzati in difetto di concessione su area demaniale devono intendersi "ope legis" acquisiti al patrimonio dello Stato non incide sulla permanenza del reato di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav. (abusiva occupazione di spazio demaniale), atteso che il verificarsi dell'accessione influisce sul regime della proprietà dei manufatti illegittimamente edificati, mentre attraverso il protrarsi dell'uso e del godimento del bene demaniale i beni vengono mantenuti nella esclusiva disponibilità di chi li utilizza, con sottrazione alla fruibilità collettiva.

Ai fini della configurabilità del reato di occupazione abusiva di spazio demaniale, l'appartenenza al demanio marittimo non deve necessariamente essere stabilita sulla base delle risultanze catastali, ben potendo ricavarsi dalla esistenza di caratteristiche naturali di demanialità, atteso che la tassativa elencazione dei beni facenti parte del demanio marittimo, ex art. 822, comma primo, cod. civ., è una tassatività per tipi, che consente la applicazione della normativa dei beni pubblici anche a beni che presentino tutte le caratteristiche di quelli menzionati, e ciò in quanto l'essenza del demanio marittimo è la destinazione necessaria e funzionale del bene a servire ai pubblici usi del mare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 18/01/2006, n. 9644
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9644
    Data del deposito : 18 gennaio 2006

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