Sentenza 30 gennaio 2003
Massime • 1
In tema di demanio, le innovazioni non autorizzate in una area demaniale che il soggetto occupa legalmente, essendo munito della prescritta concessione, configurano, nel caso in cui le stesse non determinino alcun abusivo ampliamento dell'area occupata, il solo reato di realizzazione abusiva di innovazioni nell'area demaniale. Trattasi di reato a natura non permanente, differentemente dal reato di occupazione arbitraria di area demaniale, atteso che la consumazione cessa con la ultimazione delle opere che costituiscono l'innovazione non autorizzata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/01/2003, n. 10642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10642 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giuseppe SAVIGNANO Presidente
Dott. Claudio VITALONE Consigliere
Dott. Pierluigi ONORATO "
Dott. Vittorio EVANGELISTA "
Dott. Amedeo FRANCO "
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TT SC, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 24 febbraio 2000 dal pretore di Massa, sezione distaccata di Carrara;
udita nella pubblica udienza del 30 gennaio 2003 la relazione fatta dal Consigliere Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vittorio Meloni, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo
Con la sentenza in epigrafe il pretore di Massa, sezione distaccata di Carrara, dichiarò il TT colpevole del reato di cui all'ari. 1161 cod. nav. per avere, quale titolare di una concessione demaniale marittima, apportato sul lido oggetto della concessione le innovazioni non autorizzate di cui al verbale di accertamento del 15 novembre 1996 della capitaneria di porto, e lo condannò alla pena di lire 1.300.000 di ammenda.
L'imputato propone ricorso per cassazione deducendo:
a) violazione di legge in riferimento agli arti. 54, 1161 e 1164 cod. nav. ed agli artt. 157 e 160 cod. pen. in quanto, trattandosi di innovazioni di una area già legalmente da lui occupata in forza di concessione demaniale, il termine di prescrizione decorreva dalla data di ultimazione delle opere, ed essendo state queste nella specie ultimate nel 1994 o tutt'al più nel 1995, il reato era già estinto all'epoca di emissione della sentenza di primo grado;
b) violazione di legge, ed in particolare dell'art. 43 cod. pen., e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità del ricorrente risultando che egli fin dal 1994 aveva ceduto la gestione dello stabilimento balneare ad un, terzo, che avrebbe realizzato le innovazioni in questione;
e) nullità (lei decreto di citazione a giudizio essendo il capo di imputazione assolutamente carente rispetto alla enunciazione del fatto.
Motivi della decisione
Va preliminarmente osservato che il ricorso non può certamente ritenersi manifestamente infondato, e ciò non solo in ordine al primo motivo (per quanto subito dopo si osserverà) ma anche in ordine al secondo motivo. Non sono infatti ictu oculi destituite di fondamento le critiche rivolte alla motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui questa ha ritenuto la responsabilità dell'odierno ricorrente anche per la ipotesi che questo "fosse rimasto estraneo all'esecuzione delle opere e non fosse stato il committente dei lavori" e ciò perché egli "aveva comunque la disponibilità giuridica dello stabilimento" "sia come effettivo titolare dello stabilimento sia come concessionario" e quindi la sua colpa sarebbe comunque consistita "nell'omissione di vigilanza" poiché come "committente" [non si comprende bene di cosa] aveva "l'obbligo di accertarsi che i lavori fossero eseguiti in conformità delle prescrizioni amministrative". È infatti pacifico che autore del reato contestato è chiunque fa innovazioni non autorizzate sul demanio marittimo o chiunque concorra materialmente o moralmente con l'autore delle innovazioni, mentre non sarebbe sufficiente la mera qualità di titolare dello stabilimento o di concessionario della zona demaniale in mancanza di un obbligo giuridico di impedire l'evento e della prova (anche presuntiva) di un concorso anche solo morale con l'autore delle violazioni.
Non essendo quindi nessuno dei primi, due motivi manifestamente infondato, il rapporto processuale dinanzi a questa Corte si è validamente instaurato.
Ciò posto, va ricordato che l'imputato è stato condannato per avere effettuato innovazioni non autorizzate (esclusivamente) all'interno dell'area demaniale marittima oggetto della concessione di cui era titolare. Orbene, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, "qualora le innovazioni non autorizzate non determino una abusiva occupazione dell'area demaniale ovvero quando vengano eseguite in una area demaniale che il soggetto già occupa legalmente, essendo munito della relativa concessione, e le stesse non determinino alcun abusivo ampliamento dell'area occupata, si configura il solo reato di realizzazione abusiva di innovazioni nell'area demaniale, il quale, al contrario del reato di arbitraria occupazione, non ha natura permanente, in quanto la consumazione cessa con l'ultimazione delle opere che costituiscono l'innovazione non autorizzata. Il permanere delle innovazioni, infatti, è un semplice effetto naturale della condotta dell'agente e non già, come l'occupazione, un evento che si protrae nel tempo con la permanente violazione della legge, sicché il termine prescrizionale comincia a decorrere dall'ultimazione dell'innovazione abusiva (nella specie, relativa ad annullamento senza rinvio di sentenza di condanna perché estinto il reato per prescrizione, la S.C. ha peraltro osservato che l'autorità competente ha in ogni tempo, ed anche dopo l'eventuale scadenza del termine di prescrizione, il potere, ai sensi dell'art. 54 cod. nav., di ingiungere la remissione in pristino delle cose entro un termine a tal fine stabilito e che la violazione di tale ordine è sanzionata dall'art. 1164 stesso codice, che configura un reato al quale deve attribuirsi natura permanente, perché la rimessione in pristino è utile alla pubblica amministrazione anche dopo il termine fissato nell'ordine notificato al contravventore)" (Sez. III, 25 marzo 1997, Russo Volpe, m. 208.390).
Ne deriva che quand'anche non fosse vero l'assunto del ricorrente (secondo cui dalle deposizioni testimoniali emergerebbe che le innovazioni in questione sarebbero state ultimate nel 1994 o tutt'al più nel 1995), poiché comunque i lavori erano già ultimati alla data dell'accertamento avvenuto il 16 novembre 1996, il termine di prescrizione di quattro anni e mezzo, citi devono aggiungersi tre mesi e 14 giorni di sospensione (dal 10 dicembre 1998 al 24 marzo 1999 per rinvio dell'udienza per impedimento del difensore: cfr. Sez. Un., 28 novembre 2001, Cremonese, m. 2215091 è in ogni caso decorso il 30 agosto 2001.
Pertanto, pur essendosi la prescrizione maturata solo successivamente alla data di emanazione della sentenza impugnata, poiché, come dianzi si è rilevato, il ricorso non è inammissibile quindi il rapporto processuale in questo grado dei giudizio si è validamente instaurato, questa Corte deve, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., rilevare e dichiarare d'ufficio la intervenuta causa di estinzione del reato. Ne consegue che, dagli atti non emergono in modo evidente cause di proscioglimento nel merito, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 07 MARZO 2003 .