Sentenza 28 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/07/2003, n. 11617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11617 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2003 |
Testo completo
66437 E 6 N 8 O 9 I 1 Z / A 5 4 REPUBBLICA ITALIANA A I / . R 6 R N T 2 S A - . I R T . IN NOME DEL POPOLO ITALIANO B G P U . . E L D B R L I L A A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R E A . D T D B I A S A E 1 16 1 7 /03 I T N T SEZIONE QUINTA CIVILE E R 1 N S 3 E E I 1 S T A E . Composta dagli Ill.mi A N M R.G. n. 19481/99 Presidente Dott. Ugo 25492 Cron. Oddo Cons.Relatore Dott. Massimo Consigliere Rep. Dott. Francesco A. Genovese Ud. 18 febbraio 2003 Consigliere Dott. Maria Rosaria Cultrera Dott. Raffaele Botta Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE OGGETTO ha pronunciato la seguente: CAMPIONE CIVILE Tributi indiretti / tassa SENTENZA N. 66433 di concessione / iscri- sul ricorso proposto il 14 ottobre 1999 dta. Tassielli Trading S.r.l.-in persona del liquidatore sig. Tassielli An- zione delle società nel gelo rappresentata e difesa per procura a margine del ricorso registro delle imprese / rimborso / decaden- dall'avv. Stefano Naselli, presso il quale è elettivamente domiciliata za. in Roma, alla via Mazzini, n. 119 се 19231 ricorrente
contro
-in persona del Ministro pro tempore rap- Ministero delle Finanze presentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12 intimato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari n. 510 del 25 mag- 484 gio 1999. proc. n. 19481/99 R.G. 1 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 febbraio 2003 dal consigliere dott. Massimo Oddo;
udito per la ricorrente l'avv. Stefano Naselli;
udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott. An- tonietta Carestia, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Tassielli Trading S.r.l. con atto notificato il 30 giugno 1995 con- veniva l'Amministrazione delle finanze dello Stato davanti al Tribu- nale di Bari e ne domandava la condanna al rimborso delle somme da questa riscosse, in violazione dell'art. 10 della direttiva C.e.e. n. 335/69, quale tassa di concessione governativa per l'iscrizione della società nel registro delle imprese negli anni dal 1988 al 1992, oltre interessi legali.. الله Resisteva l'Amministrazione resisteva, eccependo l'incompetenza territoriale del giudice adíto, in quanto competente alla riscossione delle tasse sulle concessioni governative era l'Ufficio del registro di Roma, e la decadenza della contribuente per il decorso del termine triennale di cui all'art. 13, 2° co., d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 641, ed il tribunale con sentenza del 3 marzo 1997 condannava la convenuta a restituire all'attrice la somma di L. 17.500.000, oltre interessi legali dalla domanda al saldo e spese del giudizio. La decisione, appellata dall'Amministrazione, che riproponeva le ec- cezioni e le deduzioni formulate in primo grado e si doleva dell'e- sclusione della decorrenza degli interessi legali dalla domanda giudi- ziale, era riformata il 25 maggio 1999 dalla Corte d'Appello di Bari, proc. n. 19481/99 R.G. 2 che, in accoglimento del secondo motivo di gravame, rigettava la domanda di rimborso della società sull'assunto che non risultava "che l'appellata abbia proposto tempestiva istanza di rimborso”. La società ricorreva con un motivo per la cassazione della sentenza e l'intimato Ministero delle finanze resisteva con controricorso notifi- cato il 25 novembre 1999. MOTIVI DELLA DECISIONE La ricorrente, denunciando con l'unico motivo la nullità della senten- za impugnata in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., per violazione ed erronea applicazione dell'art. 13, d.p.r. n. 641/72, nonché per o- messa, insufficiente e contraddittoria motivazione, deduce che un at- tento esame della documentazione allegata al fascicolo del giudizio الدانا di primo grado, riepilogata in un prospetto prodotto nel grado di ap- pello, avrebbe consentito al giudice del gravame di rilevare che la so- cietà aveva chiesto con raccomandate spedite il 28 giugno 1991 il rimborso della tassa pagata per gli anni 1988, 1989 e 1990 e con rac- comandata spedita il 21 febbraio 1994 il rimborso parziale di quella pagata per l'anno 1992, e che, quanto a quest'ultima annualità, la no- tifica dell'atto di citazione in data 30 giugno 1995 assumeva natura equipollente dalla presentazione dell'istanza di rimborso. Il motivo è fondato per quanto di ragione. Il giudice d'appello ha osservato che il tribunale, giudicando in pri- mo grado la fattispecie controversa, aveva disatteso il consolidato principio dell'applicabilità del termine perentorio di tre anni alla pre- sentazione di ogni domanda di restituzione di tasse erroneamente pa- proc. n. 19481/99 R.G. 3 gate (cfr.: Cass. civ., sez. un., sent. 12 aprile 1996, n. 3458) ed aveva, quindi, inesattamente ritenuto applicabile alla pretesa della contri- buente l'ordinario regime di prescrizione decennale e non quello di decadenza stabilito dall'art. 13, d.p.r. n. 641/72, ed In funzione di tale rilievo, sollecitato dall'appellante con il gravame e sorretto dall'espresso richiamo dell'art. 11, 2° co., 1. 23 dicembre 1998, n. 448, alla condizione che le società avessero presentato l'istanza di rimborso della tassa annuale di concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle imprese nel termine previsto dall' articolo 13, d.p.r. n. 641/72, la sentenza di secondo grado contiene dunque l'affermazione, correlata all'esposizione nel testo del prov- vedimento che la società si era limitata a contestare le avverse tesi ed a chiedere la conferma della sentenza impugnata, che "non risulta che 051 l'appellata abbia proposto tempestiva istanza di rimborso" e ad essa ricollega la conclusione che la domanda di ripetizione doveva essere ritenuta infondata. Rispetto a tali emergenze, la denuncia dell'erroneità dell'afferma- zione del giudice sotto il mero profilo che dagli atti prodotti, al con- trario, sarebbe risultata la presentazione di due tempestive istanze di rimborso, non solleva, quindi, una questione di violazione di legge o di insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione ad un pun- to decisivo della controversia, ma unicamente di falsa percezione del- le risultanze del processo, che non si riverbera sulla validità della de- cisione, giacché, inerendo l'asserito travisamento delle circostanze acquisite ad un momento antecedente quello della valutazione degli proc. n. 19481/99 R.G. 4 elementi di prova, lo stesso non concerne né la premessa normativa del sillogismo posto a fondamento della decisione e né l'apparato ar- gomentativo della stessa. La doglianza sollecita, invece, un accertamento di merito che non è consentito in sede di controllo di legittimità, ma che, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., è consentito al soccombente sollecitare, quanto ai rimborsi relativi alle annualità d'imposta dal 1988 al 1990, mediante lo strumento della revocazione ordinaria. Diversamente va ritenuto relativamente all'annualità 1992, poiché, non essendo l'azione giudiziale di rimborso subordinata, dopo la pronuncia dell'illegittimità costituzionale dell'art. 12. d.p.r. n. 641/72 (cfr.: Corte cost., sent. 20 febbraio 1995, n.56):al previo esp erimento di un ricorso in via amministrativa, la notifica dell'atto di citazione الل ه assumeva in ordine alla controversia in esame valore di esercizio del diritto e, conseguentemente, funzione impeditiva della decadenza da esso. Il rilievo dell'assenza di prova della proposizione di tempestiva i- stanza di rimborso non era sufficiente, quindi, ad esonerare il giudi- ce, considerato che la tassa di concessione doveva essere pagata entro il 30 giugno di ciascun anno e che l'atto di citazione in giudizio era stato notificato il 30 giugno 1995, dal motivare in ordine all'inef- ficacia anche della notifica di quest'ultimo ad impedire la decadenza della contribuente dal diritto al rimborso relativamente al tributo ver- sato per l'anno 1992. Il ricorso va accolto, dunque, per quanto di ragione e la sentenza im- proc. n. 19481/99 R.G. 5 pugnata deve essere cassata con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'appello di Bari.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione e cassa in relazione alla ra- gione accolta con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Così deliberato in camera di consiglio, in Roma il 18 febbraio 2003 Il consigliere est. Il presidente Lavara dott. Ugo Favara dott. Massimo Oddo 091 Il cancelliere DEPOSITATO IN CANCELLERIA 28 LUG. 2003 oggi, G IL CANCELLIERE IL CANCELLIERE C1 N dott. Luigi Ritano O E dott b Riitano L N A S O I Z A 6 I A 8 5 R R 9 . 1 T A / N S I 4 T - / G U 6 B E 2 B . R I . L R R L . A P A T . D . D B E L A E T A T D I N I 1 R E S 3 S E 1 N E E T . S A N I A M proc. n. 19481/99 R.G. 6