Cass. pen., sez. III, sentenza 21/05/2009, n. 25165
CASS
Sentenza 21 maggio 2009

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Sussiste il reato di abusiva occupazione di spazio demaniale, in particolare di lido e spiaggia, se la condotta ha ad oggetto la striscia di terreno immediatamente a contatto con il mare e, comunque, non coinvolta dallo spostamento delle sue acque, tenuto conto anche delle maree, sia quell'ulteriore porzione fra detta striscia e l'entroterra che venga concretamente interessata dalle esigenze di pubblico uso del mare.

Ai fini della configurabilità del reato di abusiva occupazione di spazio demaniale, deve escludersi qualsiasi possibilità di sdemanializzazione tacita del demanio marittimo, attuabile solo in forma espressa mediante uno specifico provvedimento di carattere costitutivo da parte dell'autorità amministrativa competente.

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  • 1La natura demaniale dei beni marittimi
    Avv. Lorenzo Marcovecchio · https://www.avvocatoandreani.it/ · 29 luglio 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 21/05/2009, n. 25165
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25165
Data del deposito : 21 maggio 2009

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