Sentenza 21 maggio 2009
Massime • 2
Sussiste il reato di abusiva occupazione di spazio demaniale, in particolare di lido e spiaggia, se la condotta ha ad oggetto la striscia di terreno immediatamente a contatto con il mare e, comunque, non coinvolta dallo spostamento delle sue acque, tenuto conto anche delle maree, sia quell'ulteriore porzione fra detta striscia e l'entroterra che venga concretamente interessata dalle esigenze di pubblico uso del mare.
Ai fini della configurabilità del reato di abusiva occupazione di spazio demaniale, deve escludersi qualsiasi possibilità di sdemanializzazione tacita del demanio marittimo, attuabile solo in forma espressa mediante uno specifico provvedimento di carattere costitutivo da parte dell'autorità amministrativa competente.
Commentario • 1
- 1. La natura demaniale dei beni marittimiAvv. Lorenzo Marcovecchio · https://www.avvocatoandreani.it/ · 29 luglio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/05/2009, n. 25165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25165 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 21/05/2009
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 0114
Dott. MULLIRI Guicla Immacolata - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 003343/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) VE FI N. IL 24/01/1963;
avverso SENTENZA del 17/10/2008 TRIB. SEZ. DIST. di TERRACINA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SARNO GIULIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. Ciotti Simon Pietro Francesco. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe il tribunale di Latina condannava OL IO alla pena di Euro 500,00 di Ammenda per il reato di cui agli artt. 54 e 1161 c.n. contestato in ragione della occupazione in San Felice Circeo di una superficie di mq 324 di demanio marittimo che inglobava nella propria abitazione attraverso l'istallazione di una rete metallica della lunghezza di mt. 53, circa, e la realizzazione di un cordolo di cemento armato e di un cancello in legno.
Il tribunale perveniva alla declaratoria di condanna sul rilievo che la natura demaniale risultava già dal catasto in quanto l'area interessata, contraddistinta al foglio 30, particella 48, era intestata al demanio marittimo e la porzione oggetto del giudizio faceva parte della predetta particella ed era stata frazionata derivandone il numero 781 non intestata.
Aggiungeva inoltre che la natura demaniale risultava anche dagli atti dell'Intendenza di Finanza che nell'anno 1988 aveva effettuato un controllo nei confronti del precedente proprietario e che già nell'atto di acquisto redatto nel 1961 da quest'ultimo si dava atto che l'intera proprietà, poi frazionata, confinava con la spiaggia demaniale.
Nello stesso atto di acquisto, infine, si precisava che non era stata effettuata la demarcazione da parte delle competenti autorità del demanio marittimo.
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l'imputata la quale, per il tramite dei difensori, eccepisce: a) l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche;
b) la manifesta illogicità e mancanza di motivazione;
c) la manifesta contraddittorietà della motivazione stessa sulla titolarità demaniale del bene;
nonché la mancanza assoluta di motivazione sull'elemento psicologico.
La ricorrente contesta anzitutto l'affermazione, pure contenuta in motivazione, secondo cui era possibile evincere la natura demaniale del bene anche dalle sue caratteristiche posto che la presenza di scogliere indicava che si trattava di un tratto di spiaggia bagnato dal mare, rilevando che il demanio marittimo necessario è limitato alla riva, da intendere come punto bagnato dalle ordinarie mareggiate, e che per contro il teste escusso aveva riferito che il tratto di fascia costiera interessato era stato in passato investito solo da una mareggiata straordinaria.
Sosteneva inoltre che la circostanza riferita da altro teste - e, cioè, che sotto il giardino vi era una scogliera insabbiata - non escludeva la natura privata del tratto in quanto le scogliere non appartengono al demanio.
Contesta inoltre che il catasto possa avere natura probante della demanialità del bene ed afferma anche che quest'ultima sarebbe in realtà smentita da elementi non esaminati e/o sottovalutati in motivazione.
Al riguardo evidenzia che, il consulente tecnico, ricostruendo i passaggi storici interessanti la zona, aveva concluso che le particelle 48 e derivate 781 e 782, oggi intestate al demanio marittimo, erano comprese - come attestato anche nel rogito notarile del 26.4.61 - nella Tenuta Ponte che aveva natura privata e confinava direttamente con il mare e che, seppure dichiarato utilizzabile, non si era tenuto conto in motivazione dell'atto del Ministero delle Finanze, Dipartimento del territorio, Ufficio del Territorio di Latina datato 11.12.2000 che aveva concluso per la natura non demaniale dell'area in questione.
Si sottolinea, infine, l'assenza della procedura di demarcazione e si ritiene anche ininfluente la circostanza che, come rilevato dal giudice di merito, dalle risultanze del rogito notarile risultava che la proprietà frazionata confinava con la spiaggia demaniale. Quanto all'elemento psicologico del reato si nega in ogni caso la consapevolezza della illiceità dell'occupazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
I motivi dedotti ruotano tutti intorno a due questioni di fondo: la demanialità del tratto di spiaggia interessato e la sussistenza dell'elemento psicologico del reato.
È specialmente in relazione al primo profilo che si incentrano le doglianze della ricorrente che censura in questa sede sia le premesse giuridiche del ragionamento seguito dal tribunale per giungere alla condannala l'esattezza dei principi applicati in ordine alla valutazione del materiale probatorio in atti.
Si tratta, tuttavia, in tutti i casi di rilievi non condivisibili. Come detto in premessa il tribunale giunge alla conclusione della demanialità del tratto di spiaggia interessato sulla base di una serie di elementi partitamente indicati (risultanze del catasto, del rogito di acquisto stipulato dal Signor IA, dante causa dell'odierno imputato, risultati del controllo effettuato dalla Intendenza di Finanza nel 1988, dichiarazioni del Signor IA).
Si tratta di elementi non contestati dalla ricorrente nella loro oggettività - fatto salvo quanto si dirà oltre per la valenza probatoria delle mappe catastali - che risultano logicamente valorizzati nella sentenza impugnata.
Secondo la motivazione della decisione impugnata le mappe catastali indicano, infatti l'esistenza del tratto di spiaggia di natura demaniale ma la circostanza in esame è supportata anche da altri elementi di riscontro.
Rileva, infatti, il tribunale al riguardo che l'atto di acquisto in favore del IA (redatto dal notaio Scognamiglio nel 1961) non solo fa espresso riferimento al fatto che la proprietà frazionata confina con la spiaggia ma puntualizza anche che non risultava all'epoca effettuata la demarcazione da parte delle competenti Autorità del Demanio Marittimo.
Ed appare certamente incensurabile sotto il profilo logico la conclusione cui perviene il tribunale secondo cui le puntualizzazioni indicate nel rogito non avrebbero avuto alcuna ragione di essere ove la spiaggia fosse stata interamente ricompresa nella proprietà dell'imputato venendo meno in radice in tal caso la necessità stessa di procedere alla demarcazione.
Ma non basta.
Il tribunale, come detto, fa espresso riferimento, infatti, anche all'accertamento dell'Intendenza di Finanza del 1988, e soprattutto cita le dichiarazioni del precedente proprietario - IA - il quale ha chiarito che l'arenile si era andato ricostituendo dopo che erano state costruite delle barriere in mare.
Il che spiega a ben vedere anche la circostanza - evidenziata nella sentenza impugnata - che il muro di cinta contestato risulta realizzato in parte su una scogliera insabbiata.
È nel contesto descritto che vanno calati gli ulteriori rilievi della ricorrente aventi specificamente ad oggetto la valenza probatoria delle mappe catastali e l'asserito omesso esame della consulenza redatta dal geom. Colantuono e della nota dell'Intendenza di Finanza del dicembre 2000.
Il rilievo secondo cui le emergenze catastali non possono costituire da sole idoneo supporto probatorio per individuare casi di illegittima occupazione dei beni demaniali nel caso in cui vi sia una situazione di oggettiva incertezza tale da richiedere la procedura di delimitazione ex art. 32 c.n. è in realtà superato e dalla constatazione che l'occupazione del tratto contestato ha in fatto comportato l'inglobamento completo della spiaggia sino al mare, laddove invece, come detto in precedenza, anche il rogito notarile poneva la spiaggia come confine della proprietà. Ed anche la richiamata certificazione allegata alla consulenza citata dalla ricorrente non assume in realtà alcuna valenza decisiva, rendendo quindi legittima la motivazione implicita di rigetto, posto che dalla nota del Dipartimento del Territorio - Ufficio del territorio di Latina - in data 11.12.2000 si premette che la diversità della rappresentazione cartografica dei luoghi sulle due mappe confrontate (quella del vigente catasto e quella del catasto pontificio) vi è impossibilità di far corrispondere con precisione alle particelle 293 e 48 del F. 30 del Comune di San Felice Circeo altrettante particelle della Mappa del cessato Catasto pontificio e che le osservazioni del consulente circa le ragioni per le quali risultavano catastalmente porzioni demaniali, sono frutto di mera ipotesi ricostruttiva.
Quanto ai principi giuridici richiamati dalla impugnata sentenza è appena il caso di ribadire in questa sede che, come più volte affermato da questa Corte, costituiscono lido e spiaggia, e come tali sono comprese nel demanio marittimo, ai sensi dell'art. 822 c.c. e art. 28 c.n., la striscia di terreno immediatamente a contatto con il mare, e comunque coinvolta dallo spostamento delle sue acque, tenuto conto anche delle maree, nonché quell'ulteriore porzione, fra detta striscia e l'entroterra, che venga concretamente interessata dalle esigenze di pubblico uso del mare (Sez. Civ. 3, n. 10304 del 28/05/2004 - Rv. 573255 -); e che in tema di tutela del demanio, ai fini della configurabilità dei reati previsti dagli artt. 54, 55 e 1161 c.n. non è previamente necessaria la definizione del procedimento amministrativo di delimitazione del suolo demaniale, atteso il carattere meramente ricognitivo e non costitutivo della demanialità di tale procedimento (Sez. 3, n. 32852 del 13/07/2005 Rv. 232199).
Questa Sezione ha più volte precisato inoltre (da ultimo Sez. 3, n. 9644 del 18/01/2006 Rv. 233558) che in tema di arbitraria occupazione del demanio marittimo, sono irrilevanti le figure giuridiche della acquiescenza degli organi preposti alla sua tutela e del conseguente preteso consenso dell'avente diritto (si richiamano in proposito Sez. 3A, 10 febbraio 2004, Persico, m. 228.806; Sez. 3A, 7 novembre 1995, Coppola, m. 204.203) e che l'art. 35 c.n. esclude ogni possibilità di sdemanializzazione tacita del demanio marittimo, potendosi attuare solamente quella espressa mediante uno specifico provvedimento di carattere costitutivo (a differenza dell'atto dichiarativo di cui all'art. 829 c.c.) da parte della autorità amministrativa competente (cfr. Sez. 3A, 13 ottobre 1994, Ammendolia, Rv. 200.392; Sez. 3A, 1 febbraio 1988, Izzi, Rv. 180.214; Sez. 3A, 1 giugno 1983, Marsilio, Rv. 160.175).
Quanto, infine, all'elemento psicologico appare corretta la decisione del giudice di merito che ravvisa la sussistenza dell'elemento soggettivo nella negligenza dell'imputata che pur nel contesto citato non si è premurata di richiedere le necessarie autorizzazioni. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2009