Sentenza 29 gennaio 2009
Massime • 1
In tema di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati di commercializzazione di sostanze dopanti, l'esistenza del vincolo associativo ben può desumersi dalla stabilità dei collegamenti tra acquirente e fornitore delle sostanze, quale elemento che garantisce, al secondo, la consapevolezza di un sicuro smercio delle stesse e, al primo, la sicurezza in ordine ad una stabile fonte di approvvigionamento.
Commentario • 1
- 1. doping, reati e diritto penaleMatteo Cremonesi · https://www.filodiritto.com/ · 10 gennaio 2024
Abstract: È rrisaputo. che l'utilizzo di sostanze dopanti può aver conseguenze negative sulla salute degli atleti. Sono invece meno conosciuti i rischi penali connessi al mondo del doping. Il presente contributo si propone quindi di illustrate i reati astrattamente configurabili nel caso di acquisto o vendita di sostanze dopanti. Abstract: It is well known that the use of doping substances can have negative health consequences for athletes. Less well known are the criminal risks associated with the world of doping. Therefore, this paper aims to illustrate the crimes that can abstractly be committed in the case of buying or selling doping substances. Premessa L'utilizzo di sostanze …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/01/2009, n. 9499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9499 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 29/01/2009
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 258
Dott. MULLIRI Guicla Immacolata - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - est. Consigliere - N. 31980/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GR SE, nato a [...] il [...];
EL MA, nato a [...] il [...];
Avverso la sentenza emessa in data 14 Dicembre 2007 dalla Corte di Appello di Catania, che ha confermato la sentenza emessa in data 15 Luglio 2005 dal Tribunale di Catania con cui il Sig. GR è stato condannato alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione e 9.000,00 Euro di multa in relazione ai reati contestati alle lett. a) e d) della rubrica ed il Sig. EL alla pena di due anni e sei mesi di reclusione in relazione al solo reato contestato al capo a). Fatti commessi fino al mese di luglio dell'anno 2000;
Sentita la relazione effettuata dal Consigliere Dott. Marini Luigi;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Cons. Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. RILEVA IN FATTO
Con sentenza del Tribunale di Catania gli odierni ricorrenti, tratti a giudizio unitamente ad altre persone non ricorrenti (e per le quali l'originaria contestazione ex art. 445 c.p., è stata qualificata dal Tribunale ai sensi del D.Lgs. n. 539 del 1992, art. 5, comportante sanzione amministrativa), furono condannati: il Sig. GR alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione e 9.000,00 Euro di multa in relazione ai reati contestati alle lett. a) e d) della rubrica ed il Sig. EL alla pena di due anni e sei mesi di reclusione in relazione al solo reato contestato al capo a). La contestazione concerneva al capo a) il reato previsto dall'art.416 c.p. ed al capo d) quello previsto dal D.Lgs. n. 258 del 1996, art. 2, comma 12.
Quanto alle altre contestazioni mosse al Sig. RZ (violazione degli artt. 445 e 648 c.p., nonché della violazione al D.Lgs. n. 178 del 1991), questi è stato assolto dalle ipotesi delittuose ed era stata dichiarata la prescrizione della residua ipotesi contravvenzionale.
Avverso tale decisione fu stato proposto appello dagli odierni ricorrenti, con molteplici profili di censura tra cui, per il Sig. RZ, anche la riproposizione del vizio di competenza territoriale. Gli altri imputati proposero ricorso avanti il giudice di legittimità, ricorso che è stato trattato dalla Corte di Appello in applicazione dell'art. 580 c.p.p.. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello ha respinto i motivi di censura avanzati da tutti gli impugnanti, compresi gli odierni ricorrenti, in sintesi affermando, nella parte che qui interessa, che;
- non sussiste la lamentata violazione delle regole in tema di competenza: l'associazione criminosa contestata al Sig. RZ si caratterizzava per il radicamento territoriale nell'area catanese e ruotava attorno alle attività coordinate dal Sig. Reale OV, consistendo il ruolo dello stesso VE nello stabile approvvigionamento delle sostanze vietate. Diversa e distinta è, secondo la Corte territoriale, l'associazione criminosa contestata davanti all'autorità giudiziaria bolognese allo stesso Sig. RZ, in tale sede qualificato come organizzatore e promotore del sodalizio. Deve, dunque, escludersi che l'associazione criminosa contestata davanti all'autorità giudiziaria catanese, con imputati parzialmente diversi, costituisca un'articolazione dell'altra;
l'accusa di partecipazione all'associazione per delinquere operante nel catanese deve essere ritenuta sussistente per entrambi gli odierni ricorrenti, posto che l'esistenza di un accodo stabile e di una organizzazione che ha operato al di là dei singoli episodi criminosi esclude che si versi in ipotesi di reato continuato commesso da più persone;
un grave quadro probatorio emerge infatti da plurimi clementi, quali: la quantità e la natura delle sostanze vietate rinvenute nel corso delle perquisizioni domiciliari;
la possibilità di un loro commercio esclusivamente attraverso canali qualificati e sicuri;
i legami economici accertati tra i Sigg. RZ e NO e tra il primo ed altra persona coinvolta negli illeciti, tale LE EN;
la frequenza e la univocità dei contatti di entrambi i ricorrenti con il Sig. Reale;
i contenuti in equivoci delle intercettazioni telefoniche in ordine alla natura delle sostanze, alla consapevole commercializzazione di prodotti illeciti, alle modalità di vendita, consegna e pagamento, alle esigenze operative che derivano dall'aumento del "giro" di clienti;
il coinvolgimento del Sig. RZ al sodalizio criminoso non e affatto esclusa dalla circostanza che a costui non sia addebitato il commercio di efedrina (sostanza attribuita al solo NO), posto che il reato associativo possiede una sua autonomia rispetto alle specifiche condotte illecite;
non è condivisibile la tesi secondo cui, poi il reato associativo andrebbe escluso per essere venuta meno la responsabilità per le ipotesi di reato contestate in relazione agli artt. 445 e 648 c.p., e ciò in quanto sussiste l'ipotesi di reato D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 70, comma 12, (contestata al solo NO) ed in quanto risultano provate le condotte sottostanti l'ipotesi di reato ex art.445 c.p., reato che il Tribunale ha escluso incorrendo in errore interpretativo della legge.
Avverso tale decisione i Sigg. NO e RZ hanno presentato tramite i difensori ricorso per cassazione. Il ricorso presentato per il Sig. GR si articola su due motivi:
1. violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione all'art.416 c.p., nonché vizio di motivazione in ordine alla condanna per il reato associativo. Erroneamente la Corte ha ritenuto sussistere riscontri alla ipotesi di conoscenza tra NO e VE, che in realtà non hanno mai avuto tra loro rapporti di conoscenza o di affari, ed alla sistematicità delle consegne di prodotti in favore del coimputato Reale, esistendo, invece, elementi chiaramente ostativi alla ricostruzione operata dai giudici (il richiamo è alla conversazione telefonica n. 199 del 25 Luglio 1999 e alla mancanza di ogni prova dell'esistenza dell'elemento soggettivo del reato);
2. violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) e d), in relazione al reato contestato sub d), mancando del tutto la prova, in assenza di qualsiasi accertamento peritale, che la sostanza sequestrata presso l'abitazione del ricorrente rientri tra quelle incluse nelle tabelle delle sostanze vietale, non potendo essere sufficiente a tal fine la dizione presente sull'etichetta del contenitore.
Il ricorso presentato per il Sig. EL si articola attorno ai seguenti motivi:
1. violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) e c) in relazione all'art. 445 c.p., D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 70, comma 12 e all'art. 649 c.p.p.. Escluso che al ricorrente sia stata contestata la commercializzazione di sostanze psicotrope (efedrina e Plegine), essendogli mossa solo l'accusa di commercio di sostanze anabolizzanti, ed escluso che sussista per queste ultime il reato ex art. 445 c.p., per cui vi è stata assoluzione ampia, non residua a carico del ricorrente alcuna ipotesi delittuosa diversa e ulteriore rispetto al reato associativo. Sono così venuti meno i presupposti stessi di quest'ultima ipotesi, presupposti che erroneamente la Corte ha recuperato affermando di non condividere le conclusioni dei primi giudici in ordine al reato ex art. 445 c.p.: l'assenza di impugnazione del Pubblico ministero ha comportato sul punto la formazione di un vero e proprio giudicato, che non può essere indirettamente messo in discussione. In ogni caso, la sentenza impugnata ha fornito dell'art. 445 c.p., una interpretazione errata, sotto un duplice profilo: a) la cessione dei prodotti ad un cerchia ristretta di destinatali, e non al pubblico, esclude che si sia in presenza di "somministrazione"; b) l'art. 445 c.p., sanziona una forma di frode in commercio che si caratterizza per la pericolosità insita nella differenza tra quanto prescritto e quanto ceduto, elemento non presente nel caso in esame.
2. Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), per assoluta mancanza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e, in particolare, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
OSSERVA IN DIRITTO
Gli odierni ricorrenti sono stati tratti a giudizio per rispondere di plurimi reati, commessi in Catania, Siracusa e rispettive province fino al mese di Gennaio 2000. La complessa vicenda processuale può essere sintetizzata con riferimento agli aspetti utili alla presente decisione, nei termini che seguono.
1. La contestazione mossa dalla procura della Repubblica ai due odierni ricorrenti aveva a oggetto le seguenti ipotesi:
capo a) in concorso con BARBI, LE ed altri, reato di cui all'art. 416 c.p., avente come reati fine quelli previsti dagli artt.648, 445 c.p. e D.Lgs. n. 258 del 1998, art. 2, comma 12, in relazione alla commercializzazione di numerose sostanze steroido - anabolizzanti, di provenienza italiana ed estera, nonché alla commercializzazione di efedrina (categoria 1, citato D.Lgs., art. 2, comma 12, all. 1);
capo b) in concorso con BARBI ed altri, reato previsto dagli artt.110, 81, 445 c.p.; capo e) in concorso come sopra, reato previsto dagli artt. 81, 110, 648 c.p.;
capo d) il solo GR, reato previsto dal D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 258, art. 2, comma 12, commesso in concorso con LE, per importazione e commercializzazione di numerose sostanze incluse nella categoria 1 dell'ali. 1 del citato decreto;
capo f) in concorso con BARBI ed altri, reato previsto dal D.Lgs. n. 178 del 1991, artt. 8 e 23, per avere messo illegalmente in commercio specialità medicinali ad effetto steroido - anabolizzante.
2. Le indagini:
secondo quanto emerge dalla sentenza di primo grado (che questa Corte può prendere in esame atteso il rinvio ad essa operato dalla sentenza impugnata e la sostanziale coincidenza della ricostruzione in fatto esistente tra le due decisioni;
sul punto si rinvia a Prima Sezione Penale, sentenza n. 8886 del 26 giugno - 8 agosto 2000, Sangiorgi, rv 216906), prendendo le mosse da una indagine condotta dall'autorità giudiziaria di Torino in merito al commercio illegale di sostanze anabolizzanti e dopanti, l'autorità giudiziaria di Catania ha dato corso all'indagine nei confronti di una persona abitante a Catania, tale LE OV, che è stato ritenuto organizzatore di una associazione per delinquere radicata sul territorio siciliano e che successivamente ha definito la propria posizione processuale con rito alternativo.
Le indagini svolte, anche mediante intercettazioni telefoniche e perquisizioni, e le dichiarazioni rese dallo stesso LE ed altri indagati, hanno condotto ad individuare nel Sig. EL di LO (titolare di una palestra) il frequente fornitore di consistenti quantità delle sostanze dopanti, ivi comprese sostanze non disponibili sul territorio italiano e necessitanti importazione dall'estero, che l'organizzazione del Sig. Reale provvedeva a commercializzare anche attraverso la illegale collaborazione di persona abilitata ad emettere ricette mediche risultate di comodo. Le stesse indagini hanno condotto a individuare un ulteriore fornitore nel Sig. GR, operante nella zona di Salerno.
3. La sentenza del Tribunale di Catania.
Il reato associativo:
la posizione del Sig. EL in relazione al reato associativo è esaminata alle pagg. 9 e ss. della sentenza del Tribunale di Catania, ed in tale sede viene considerato accertato che l'imputato ha provveduto a rifornire stabilmente il Sig. Reale di sostanze ad effetto steroide - anabolizzante (Testex; Naposim;
Oxi; Winstrol;
Plegine).
La posizione del Sig. GR è esaminata alle pagg. 13 e ss, ove si evidenzia come il numero dei contati personali e telefonici tra costui e il Sig. Reale è risultato ben maggiore di quanto riferito dal secondo e come gli elementi acquisiti consentano di affermare che NO avesse ampia disponibilità di quantitativi consistenti di sostanze illecite anche provenienti dall'estero, compreso il Plegine, e potesse rifornire di esse il Reale in base alle richiesta da costui di volta in volta formulate. Inoltre, il Tribunale evidenzia che in sede di perquisizione presso i locali nella disponibilità dell'indagato vennero rinvenute non solo ingenti quantità di sostanze vietate, ma anche tre assegni bancari, privi di data e per valore complessivo di quasi 70.000.000 L., risultati emessi dal Sig. VE.
4. Il reato previsto dal D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 258, art. 2, comma 12. Sulla provenienza estera di alcune sostanze (capo D), il Tribunale offre a pag. 15 motivazione circa la responsabilità del Sig. NO.
5. Il reato previsto dal D.Lgs. n. 178 del 1991, artt. 8 e 23. Per tale ipotesi (capo F) il Tribunale di Catania ritiene ampiamente provata la responsabilità di entrambi i ricorrenti, ma dichiara l'estinzione del reato, avente natura contravvenzionale, per essere maturati i termini di prescrizione (pag. 16).
6. Il reato di ricettazione:
Quanto alle ipotesi di ricettazione ex art. 648 c.p., (capo C). il Tribunale ha ritenuto di provvedere con la formula "il fatto non sussiste" (pagg. 16 ss), dal momento che vi sarebbero in atti prove dell'esistenza dei reati presupposti, dovendosi ricordare che il reato di ricettazione presuppone che l'autore sia rimasto estraneo alla realizzazione del reato presupposto, consistente o nell'illecita importazione delle sostanze o nell'impiego di false ricette mediche. Sul punto il Tribunale osserva: a) al Sig. EL non risulta contestato il reato previsto dal ricordato D.Lgs. n. 258 del 1996, art. 2, comma 12, per il quale sussisterebbero elementi di prova a carico dell'imputato che, però, l'accusa non ha ritenuto di formalizzare in una specifica accusa;
b) a GR invece risulta contestato il reato di illegale importazione delle sostanze, così che non può essere chiamato a rispondere della ipotesi di successiva ricettazione delle stesse.
7. Il reato previsto dall'art. 445 c.p.. La sentenza affronta diffusamente, alle pagg. 26 ss., la contestazione relativa al reato ex art. 445 c.p., contestazione mossa ad alcuni farmacisti ed anche agli odierni ricorrenti.
Ritenuto che
si sia in presenza di un reato che consiste in condotta fraudolenta commessa in danno del cliente, che riceve un prodotto avente caratteristiche diverse da quelle contenute nella prescrizione medica, con la conseguenza che il fatto storico contestato ali imputati deve essere rubricato sotto il D.Lgs. n. 539 del 1992, art.5, punito con sanzione amministrativa.
8. Le conclusioni del Tribunale.
Sulla base di tali considerazioni il Sig. GR è stato condannato alla pena di tre anni e sci mesi di reclusione e 9.000,00 Euro di multa in relazione ai reati contestati alle lett. a) e d) della rubrica (e cioè il reato associativo e la violazione prevista dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), ed il Sig. EL alla pena di due anni e sei mesi di reclusione in relazione al solo reato associativo contestato al capo a).
9. La sentenza di appello.
Come si è detto, la Corte di Appello di Catania ha respinto tutti i motivi di impugnazione presentati dagli odierni ricorrenti e confermato la condanna emessa nei loro confronti, e ciò sulla base delle argomentazioni che sono state poco sopra sintetizzate. 10. Il controllo della Corte di cassazione sulla motivazione. A parere di questa Corte il giudizio avanti la Corte di Cassazione risponde a logiche e finalità sue proprie, che non ripetono quelle del giudizio nei gradi di merito. Sul punto, con riferimento anche alla modifica apportata dalla L. n. 46 del 2006, all'art. 606 c.p.p., si rinvia all'ampia motivazione, che viene condivisa da questo Giudice, della sentenza della Seconda Sezione Penale della Corte, 5 maggio - 7 giugno 2006, n. 19584, AP ed altra (rv 233773, rv 233774, rv 233775) e della sentenza della Sesta Sezione Penale, 24 marzo - 20 aprile 2006, n. 14054, TI (rv 233454). Una dimostrazione della sostanziale differenza esistente tra i due giudizi può essere ricavata, tra l'altro, dalla motivazione della sentenza n. 26 del 2007 della Corte costituzionale, che (punto 6.1), argomentando in ordine alla modifica introdotta dalla L. n. 46 del 2006, al potere di impugnazione del pubblico ministero, afferma che la esclusione della possibilità di ricorso in sede di appello costituisce una limitazione effettiva degli spazi di controllo sulle decisioni giudiziali in quanto il giudizio avanti la Corte di cassazione è "rimedio (che) non attinge comunque alla pienezza del riesame di merito, consentito (invece) dall'appello". Se, dunque, il controllo demandato alla Corte di Cassazione non ha "la pienezza del riesame di merito" che è propria del controllo operato dalle corti di appello, ben si comprende come il nuovo testo dell'art. 606 c.p.p., lett. e), non autorizzi affatto il ricorso a fondare la richiesta di annullamento della sentenza di merito chiedendo al giudice di legittimità di ripercorrere l'intera ricostruzione della vicenda oggetto di giudizio.
Come fondatamente osservato dalla citata sentenza AP ed altra, il rapporto tra il disposto degli artt. 544 e 546 c.p.p., e cioè tra completezza e concisione della motivazione, comporta che la motivazione del giudice di merito non deve dare conto di tutti gli elementi di prova esaminati, ma concentrarsi su quelli che assumono valore decisivo ai fini della decisione, posto che la finalità della motivazione resta quello di rendere edotte le parti delle ragioni essenziali della decisione stessa e del percorso logico seguito. È all'interno di questa prospettiva di ordine generale che deve essere inteso il riferimento agli specifici atti del processo, con la conseguenza che il giudice di legittimità è chiamato a valutare l'incidenza di eventuali violazioni commesse dalla decisione impugnata sul risultato finale. Restano pertanto escluse dal controllo della Corte "non soltanto le deduzioni che riguardano l'interpretazione e la specifica consistenza degli elementi di prova, ma anche le incongruenze logiche che non siano assolutamente incompatibili con le conclusioni adottate in altri passaggi argomentativi adottati dai giudici;
cosicché non possono trovare ingresso in sede di legittimità i motivi di ricorso fondati su una diversa prospettazione dei fatti adottata dai ricorrenti ne' su altre spiegazioni fomite dalla difesa per quanto plausibili, ma comunque inidonee ad inficiare la decisione di merito. Al di là di questi limiti finirebbe per accreditarsi la Corte di cassazione di poteri rivalutativi che, come tali, appartengono alla sola cognizione del giudice di merito". In altri e conclusivi termini, questa Corte ritiene che il giudizio sulla completezza e correttezza della motivazione della sentenza impugnata non possa confondersi "con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporsi a quella fornita dal giudice di merito", con la conseguenza che una motivazione esauriente nell'affrontare i temi essenziali e coerente nella valutazione degli elementi probatori si sottrae al sindacato di legittimità. Conservano, dunque, piena validità anche dopo la novella del 2006 i principi essenziali fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite Penali. n. 2120, del 23 novembre 1995 - 23 febbraio 1996, Fachini (rv 203767).
Alla stregua dei principi così affermati, l'esame di specifici elementi probatori può essere effettuato da questa Corte, come sollecitato in sede di ricorso, in ottemperanza della nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), ma pur sempre nei limiti fissati da tale disposizione e chiariti da altra recente giurisprudenza di legittimità.
In effetti, con le sentenze della Seconda Sezione Penale, n. 23419 del 23 maggio - 14 giugno 2007, PG in proc. NA (rv. 236893) e della Prima Sezione Penale, n. 24667 del 15 - 21 giugno 2007, MU (rv 237207) si è ribadito che può aversi vizio di travisamento della prova quando l'errore sia in grado "di disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione", e che questo può avvenire solo nei casi in cui "si introduce in motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo", oppure "si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della decisione".
L'esame di uno specifico materiale processuale, dunque, non può mai comportare per la Corte di legittimità una nuova valutazione del risultato probatorio e delle sue ricadute in termini di ricostruzione del fatto e delle responsabilità, ma deve limitarsi a verificare che la sentenza impugnata non sia incorsa nel vizio del travisamento della prova.
11. I ricorsi in tema di reato associativo.
Ritiene la Corte che le osservazioni qui formulate consentano di fornire una lineare risposta ai motivi di ricorso che concernono il reato associativo.
Indiscussa l'esistenza di un sodalizio criminoso che, organizzato dal Sig. Reale, operava sul territorio di Catania e Siracusa, deve sottolinearsi come i giudici di merito abbiano ritenuto la penale responsabilità dei due odierni ricorrenti non solo e non tanto con riferimento all'attribuzione dei reati fine loro contestati dalla pubblica accusa, quanto dall'attività di stabili fornitori delle sostanze vietate che costituivano l'oggetto principale dei commerci illeciti condotti dall'associazione criminosa radicata sul territorio siciliano.
Il tema delle decisione devoluto a questa Corte, dunque, è se la sentenza impugnata e la decisione del Tribunale di Catania, che come sopra chiarito possono essere esaminate congiuntamente, abbiano fornito adeguata e coerente motivazione circa l'appartenenza dei due fornitori al sodalizio criminoso in parola.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare in plurime occasioni (come da sentenza n. 35229 del 2005 della Quarta Sezione Penale o la più recente sentenza della Terza Sezione Penale del 12 Novembre 2008, Sergi) che l'esistenza del vincolo associativo può ben desumersi dalla stabilità dei collegamenti tra acquirente e fornitore, e cioè da un elemento di fatto che garantisce al venditore la consapevolezza di poter contare sul sicuro smercio della sostanza e, per converso, garantisce all'acquirente la sicurezza di poter contare su una fonte stabile di approvvigionamento. Tale valutazione si pone in linea con una costante giurisprudenza (si veda la sentenza n. 6790 del 10.05.1990, Anzalone) secondo cui lo stabile fornitore di sostanze vietate che debbono essere smerciate attraverso canali illeciti finisce per costituire un pilastro della complessa struttura organizzativa, in quanto ne facilita l'attività criminosa, riducendo il rischio penale ed incrementando i profitti. Con la decisile impugnata la Corte territoriale ha fatto buon uso di tali principi, fondando il giudizio di responsabilità penale non solo sulla natura intrinseca delle condotte contestate a ciascun imputato, quanto sul contributo stabile e decisivo, oltre che pienamente consapevole, che gli imputati hanno fornito alle attività illecite dell'associazione radicata in Sicilia. In questo senso appare coerente e logicamente ineccepibile il richiamo che la motivazione opera al contenuto delle intercettazioni telefoniche, alle modalità dei contatti e dei trasporti o spedizioni dei prodotti, alla circostanza che assegni emessi da uno degli indagati siano stati rinvenuti presso l'altro in assenza di qualsiasi lecita plausibile ragione e di adeguate spiegazioni. Entrambi i ricorsi devono, pertanto essere respinti.
12. Il ricorso in tema di applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 70. I medesimi principi in tema di vizio di motivazione sopra ricordati conducono alla reiezione anche del secondo motivo di ricorso presentato dal Sig. NO.
È evidente, infatti, che i giudici di merito hanno tratto da molteplici elementi di prova l'esistenza del commercio di sostanze vietate, ivi comprese quelle rientranti nella categoria 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con particolare riguardo al contenuto delle conversazioni telefoniche ed agli accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria in occasione di una delle spedizioni dirette al Sig. Reale. La motivazione così adottata non appare ne' incoerente rispetto alle obiettive risultanze probatorie ne' caratterizzata da vizi sul piano logico, di tal che risulta del tutto infondato il ricorso nella parte in cui censura in modo improprio la asserita identificazione della sostanza vietata al solo contenuto dell'etichetta apposta al contenitore ove la stessa era custodita.
In conclusione, ritiene la Corte che entrambi i ricorsi debbano essere respinti, con la conseguenza che i ricorrenti debbono essere condannati in solido al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Respinge i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido la pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2009