CASS
Sentenza 2 aprile 2026
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 12528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12528 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso la Corte di Appello di PO nel procedimento a carico di XXXXXXXXXXXXXXX nato in [...] il XXXXXXXXXX avverso l’ordinanza emessa il 25/09/2025 dalla Corte di Appello di PO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;
lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Stefano Tocci per l’accoglimento del ricorso;
letta la memoria dell’avv. Claudio Santoro che conclude per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di PO, in funzione di giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza del 25 settembre 2025, ha accolto l’istanza di applicazione della disciplina della continuazione avanzata da XXXXXXXXXXXXXXX e ha rideterminato la pena inflitta in complessivi anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 1.530,00 di multa.
2. L’istanza del ricorrente aveva a oggetto i fatti giudicati con i seguenti provvedimenti: A) sentenza della Corte di Appello di PO n. 1/2023 del 12 gennaio 2023, irrevocabile il 13 maggio 2023 (di conferma della sentenza n. 85/2022 emessa dal Tribunale di PO, in composizione monocratica, in data 17 febbraio 2022), per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale continuato, commesso a PO il 18 dicembre 2014, pena inflitta mesi 6 e giorni 10 di reclusione;
B) sentenza della Corte di Appello di PO n. 430/2022 del 6 dicembre 2022, irrevocabile il 21 gennaio 2023 (di conferma della sentenza n. 28/2022 emessa dal Gup presso il Tribunale di PO in data 2 marzo 2022), per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90 continuato, commesso a PO dal settembre 2020 al 20 marzo 2021, pena inflitta, all'esito di giudizio abbreviato, anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 1.733,00 di multa;
C) sentenza della Corte di Appello di PO n. 457/2024 del 19 dicembre 2024, irrevocabile il 20 marzo 2025 (di parziale riforma della sentenza n. 853/2023 emessa dal Tribunale di Larino, in composizione collegiale, in data 16 novembre 2023), per il delitto Penale Sent. Sez. 1 Num. 12528 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 29/01/2026 di furto tentato in concorso commesso a Guardialfiera (CB) il 25 agosto 2018, pena inflitta mesi 8 di reclusione ed euro 46,00 di multa;
Il giudice dell’esecuzione ha dichiarato unificati dal vincolo della continuazione i reati giudicati con le tre sentenze di condanna di cui ai punti A), B), e C) e i reati oggetto delle quattro sentenze indicate nell’ordinanza della Corte di Appello di PO del 13 settembre 2021, resa nel procedimento n. 78/2021 Mod. 32 e, ritenuto più grave il reato giudicato con la sentenza del Tribunale di PO, in composizione monocratica, n. 59/2019 del 1 febbraio 2019, irrevocabile il 29 marzo 2019 (menzionata successivamente sub IV), ha calcolato la pena come sopra specificato. Nello specifico il giudice dell’esecuzione ha motivato come segue. In primo luogo, la Corte ha concesso il beneficio della continuazione perché tale istituto era stato già applicato con sentenza del 13 settembre 2021 tra i reati oggetto delle seguenti condanne: I) sentenza della Corte di Appello di PO n. 580/2019 del 5 novembre 2019, irrevocabile il 15 dicembre 2020 (in riforma della sentenza del Tribunale di PO, in composizione monocratica, n. 327/2017 del 27 giugno 2017), per il delitto di furto in concorso, commesso in PO il 20 novembre 2014, pena inflitta mesi 6 di reclusione ed euro 200,00 di multa;
II) sentenza di patteggiamento del Tribunale di PO, in composizione monocratica, n. 371/2012 del 10 settembre 2012, irrevocabile il 1° ottobre 2012 per i reati di danneggiamento e resistenza a un pubblico ufficiale commessi, con la continuazione, in Riccia (CB) il 10 settembre 2012, pena inflitta mesi 4 e giorni 20 di reclusione;
III) sentenza di patteggiamento del Tribunale di PO, in composizione monocratica, n. 33/2013 del 28 gennaio 2013, irrevocabile il 16 febbraio 2013 per i delitti di lesione personale continuato in concorso, resistenza a un pubblico ufficiale continuato in concorso e oltraggio a pubblico ufficiale continuato in concorso, commessi PO il 27 gennaio 2013, pena inflitta mesi 6 di reclusione;
IV) sentenza del Tribunale di PO, in composizione monocratica, n. 59/2019 del 1° febbraio 2019, irrevocabile il 29 marzo 2019 per il delitto di furto in abitazione continuato in concorso, commesso in PO il 6 settembre 2017, pena inflitta anni 2 di reclusione ed euro 800,00 di multa con la recidiva reiterata e specifica. Il giudice in particolare ha precisato che è stata concessa la continuazione tra le condanne appena menzionate perché si tratta di reati che, anche se parzialmente disomogenei e commessi in un non ristretto arco temporale, sono connessi e collegati dal comprovato stato di tossicodipendenza del ricorrente. Dato questo presupposto, la Corte di appello ha ritenuto che anche i fatti oggetto delle sentenze di cui ai punti sub A), B), C) facciano parte del medesimo disegno criminoso in quanto tali condanne si riferirebbero a fatti commessi dal detenuto al fine di procurarsi adeguati mezzi finanziari per alimentare il proprio stato di tossicodipendenza. Il competente organo distrettuale ha rideterminato la pena tenendo conto del fatto che, in seguito alla continuazione già riconosciuta, era stata applicata la pena complessiva in anni 2, mesi 7 e giorni 20 di reclusione ed euro 700,00 di multa. Il reato più grave è stato ancora una volta individuato in quello giudicato con la sentenza sub IV), il delitto di furto in abitazione continuato in concorso, commesso in PO il 6 settembre 2017, pena inflitta anni 2 di reclusione ed euro 800.00 di multa con la recidiva reiterata e specifica. Il giudice dell’esecuzione, quindi, ha operato gli ulteriori aumenti sulla base di tale 2 pena per cui per riconosciuta continuazione dei reati giudicati con le sentenze sub A), B) e C) ha così proceduto: i) mesi 3 di reclusione per il reato giudicato con la sentenza sub A), meno grave;
ii) mesi 4 di reclusione ed euro 800,00 di multa per i reati (unificati nel vincolo della continuazione c.d. interna) giudicati con la sentenza sub B), ritenuti meno gravi (aumento pari a mesi 6 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, indi ridotta per la diminuente suindicata); iii) mesi 1 e giorni 10 di reclusione ed euro 30,00 di multa per il reato giudicato con la sentenza sub C), ritenuto ancora meno grave. Alla luce di quanto appena esposto, quindi, la pena complessiva è stata quantificata in anni 3 e mesi 4 di reclusione ed euro 1.530,00 di multa.
3. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblicapresso la Corte di appello di PO che ha dedotto i seguenti motivi.
3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. art. 81 cpv cod. pen. e 671 cod. proc. pen. Nel primo motivo il ricorrente evidenzia che la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe inadeguata e apparente in quanto il giudice dell’esecuzione avrebbe omesso di procedere a una verifica concreta circa la sussistenza degli elementi soggettivi e oggettivi richiesti per l’applicazione dell’istituto, non potendosi estendere in modo automatico la conclusione cui si era pervenuti in ordine ai fatti precedenti a quelli oggetto dell’attuale richiesta. Il giudice, infatti, non ha considerato che i reati di cui alle sentenze de quibus sono stati commessi dal 2014 al 2021 e che tra di essi vi è solo un delitto in materia di stupefacenti. Dato questo che, anche alla luce della costante giurisprudenza di legittimità sul punto, dimostrerebbe l’interruzione dell’unicità del medesimo disegno criminoso.
3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla misura della pena. Nel secondo motivo il ricorrente rileva che il giudice dell’esecuzione avrebbe violato l’art. 133 cod. pen. perché avrebbe disatteso tutti i parametri normativi relativi alla dosimetria della pena e sarebbe pertanto addivenuto a una determinazione della pena finale che, anche alla luce delle singole pene inflitte per questi capi, non è adeguata alla gravità dei reati di cui alle sentenze sub A), B) e C).
4. In data 1° dicembre 2025 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il Sost. Proc. Gen. Stefano Tocci chiede che il provvedimento impugnato sia annullato con rinvio.
5. In data 13 gennaio 2026 è pervenuta in cancelleria un’articolata memoria in cui l’avv. Claudio Santoro, rilevata l’infondatezza, anche manifesta, del ricorso, chiede che l’impugnazione sia dichiarata inammissibile ovvero rigettata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. Nel primo motivo di ricorso il Procuratore generale deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. art. 81 cpv cod. pen. e 671 cod. proc. pen. La doglianza è fondata.
2.1. Al fine di verificare la possibilità di applicare la disciplina del reato continuato, ai sensi dell’art. 81 comma secondo cod. pen. il giudice di merito è tenuto - attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse e giudicate – a individuare l’esistenza di elementi dai quali desumere la sostanziale unicità del disegno criminoso tra le condotte poste in essere. In una corretta prospettiva sistematica, infatti, il trattamento più mite rispetto al cumulo materiale è giustificato dall’esistenza di una rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici - almeno nelle loro linee essenziali - da 3 parte del soggetto agente così da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni criminose. Ciò perché la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato né, evidentemente, consentono l’applicazione di un trattamento sanzionatorio più mite (Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023. Qomiha, Rv. 284420 – 01; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896 – 01; Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862 – 01). La giurisprudenza di legittimità nel corso del tempo ha indicato quali possibili “indici rivelatori” della effettiva preordinazione unitaria: a) la ridotta distanza cronologica tra i diversi fatti;
b) le concrete modalità della condotta;
c) l’omogeneità del bene tutelato dalle previsioni incriminatrici;
d) l'apprezzamento della causale e delle condizioni di tempo e luogo delle singole violazioni, aggiungendo che risulta possibile valorizzare anche soltanto alcuni di detti elementi purché significativi (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413 – 01; Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809 – 01; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156 – 01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Ciampoli, Rv. 242098 – 01). L’unicità del disegno criminoso, in altre parole, non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a commettere dei reati (cfr. ancora Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01 e giurisprudenza in precedenza indicata). Ciò in quanto la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che a braccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato né, evidentemente, consentono l'applicazione di un trattamento sanzionatorio più mite (Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023. Qomiha, Rv. 284420 - 01; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896 - 01; Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862 - 01). La nozione di continuazione, d’altro canto, non può neanche ridursi all'ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, in quanto tale definizione di dettaglio, oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di "disegno", porrebbe l'istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni di fatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa. Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine, concreto e specifico, che può essere ab origine anche di massima, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale -seppure con una riserva di 'adattamento' alle eventualità del caso- come mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento prefissato (in tal senso di nuovo Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, Rv. 259094 – 01; Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, P., Rv. 246838 - 01 La difficoltà di applicazione pratica dell'istituto deriva dalla natura indiziaria di tale tipologia di accertamento che impone di risalire dai fatti commessi (evidenza obiettiva) a un aspetto di tipo eminentemente psichico (che si pone come antecedente ideologico), rappresentato dalla unitaria programmazione nell'ambito di una finalità ben individuata e circoscritta. In questa prospettiva, ad esempio, le decisioni che riconoscono una particolare 4 valenza all'indicatore logico della 'non eccessiva distanza temporale' tra le violazioni realizzano, pertanto, una opportuna autolimitazione della discrezionalità affidandosi ad una massima di esperienza che può essere ritenuta ragionevole (cfr. Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413 – 01; Sez. 2, n. 7555 del 22/01/2014, Di Cicco, Rv. 258543 - 01 Ciò perché l'elemento teleologico richiesto dal legislatore non può coincidere con un finalismo del tutto generico -come in ipotesi l'obiettivo dell'agente di realizzare profitti illeciti attraverso una tendenziale dedizione al crimine sì da soddisfare in tal modo, per un tempo consistente, i propri bisogni di vita- posto che ciò finirebbe con il contraddire la natura stessa dell'istituto quale norma di favore, tesa a mitigare il rigore del cumulo materiale nei confronti dell'agente che abbia mostrato una ridotta capacità criminale. Da ciò deriva che un consistente intervallo temporale tra un episodio e quello successivo, salve le ipotesi in cui si rinvenga una chiara ragione giustificatrice di una attuazione temporalmente frazionata di un fine specifico, è indicatore logico di una successione di azioni sorrette da ideazione autonome o comunque orientate a realizzare più che una finalità circoscritta (come richiesto dalla norma) una tendenza soggettiva indeterminata ed ampia.
2.2. In una valutazione complessiva al fine di verificare l’esistenza del medesimo disegno criminoso può assumere rilievo lo stato di tossicodipendenza del condannato all’epoca di commissione dei reati. Tale situazione, d’altro canto, seppure il giudice sia tenuto a motivare sul punto qualora la difesa abbia adempiuto all’onere di allegazione, non determina l’automatico riconoscimento della continuazione (cfr. Sez. 1, n. 30909 del 22/2/2022, Iacobbe, n.m.; Sez. 1, n. 4094 del 03/12/2019, dep. 2020, Stante, Rv. 278187 – 01; Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019, Avanzini, Rv. 275420 – 01; Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Iannella, Rv. 261490 – 01, quanto all’onere di allegazione cfr. Sez. 1, n. 881 del 29/09/2015, dep. 2016, Filippone, Rv. 265716 – 01). La scelta legislativa di inserire il riferimento alla condizione di tossicodipendenza nel corpo dell'art. 671 cod. proc. pen., infatti, non esprime la volontà di una modifica delle caratteristiche dell'istituto (restando il presupposto della continuazione quello descritto nel corpo dell'art. 81 cod.pen.) ma opera esclusivamente sul terreno probatorio, come fattore di possibile riconoscimento dell'ideazione comune. Ragione questa per la quale, laddove gli altri indicatori - come quello del lasso temporale - esprimano una manifesta valenza contraria, è corretto ritenere che il dato della tossicodipendenza non possa di per sé consentire l'applicazione della norma di favore.
2.3. Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione non si è conformato ai principi indicati. La conclusione nel senso dell’esistenza del medesimo disegno criminoso tra i fatti di cui alle sentenze sub A), B) e C) e quelli oggetto della precedente ordinanza risulta essere fondata esclusivamente sull’affermazione per cui tutti i fatti sarebbero stati “commessi al deliberato, unico, intento del condannato di procurarsi i mezzi finanziari per soddisfare il proprio -documentato in atti- stato di tossicodipendenza, con sistematico suo atteggiamento oppositivo avverso le Forze dell’Ordine e alle loro attività”. La motivazione così resa, esposta senza evidenziare alcun elemento effettivo e sostanziale da cui poter inferire che tutti i fatti erano stati originariamente programmati, è carente. A fronte dell’ampio arco temporale in cui sono stati commessi i reati, dall’anno 2014 5 all’anno 2021 e spesso relativi a condotte poste in essere in periodi distanti tra loro alcuni mesi e, a volte, anni, infatti, il mero riferimento alla documentata tossicodipendenza non rende adeguato conto dell’esistenza del medesimo disegno criminoso tra tutti i fatti oggetto della richiesta. La carenza rilevata, ritenuta assorbita la censura oggetto del secondo motivo, impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di PO per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di PO. Così è deciso, 29/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 6
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;
lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Stefano Tocci per l’accoglimento del ricorso;
letta la memoria dell’avv. Claudio Santoro che conclude per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di PO, in funzione di giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza del 25 settembre 2025, ha accolto l’istanza di applicazione della disciplina della continuazione avanzata da XXXXXXXXXXXXXXX e ha rideterminato la pena inflitta in complessivi anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 1.530,00 di multa.
2. L’istanza del ricorrente aveva a oggetto i fatti giudicati con i seguenti provvedimenti: A) sentenza della Corte di Appello di PO n. 1/2023 del 12 gennaio 2023, irrevocabile il 13 maggio 2023 (di conferma della sentenza n. 85/2022 emessa dal Tribunale di PO, in composizione monocratica, in data 17 febbraio 2022), per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale continuato, commesso a PO il 18 dicembre 2014, pena inflitta mesi 6 e giorni 10 di reclusione;
B) sentenza della Corte di Appello di PO n. 430/2022 del 6 dicembre 2022, irrevocabile il 21 gennaio 2023 (di conferma della sentenza n. 28/2022 emessa dal Gup presso il Tribunale di PO in data 2 marzo 2022), per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90 continuato, commesso a PO dal settembre 2020 al 20 marzo 2021, pena inflitta, all'esito di giudizio abbreviato, anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 1.733,00 di multa;
C) sentenza della Corte di Appello di PO n. 457/2024 del 19 dicembre 2024, irrevocabile il 20 marzo 2025 (di parziale riforma della sentenza n. 853/2023 emessa dal Tribunale di Larino, in composizione collegiale, in data 16 novembre 2023), per il delitto Penale Sent. Sez. 1 Num. 12528 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 29/01/2026 di furto tentato in concorso commesso a Guardialfiera (CB) il 25 agosto 2018, pena inflitta mesi 8 di reclusione ed euro 46,00 di multa;
Il giudice dell’esecuzione ha dichiarato unificati dal vincolo della continuazione i reati giudicati con le tre sentenze di condanna di cui ai punti A), B), e C) e i reati oggetto delle quattro sentenze indicate nell’ordinanza della Corte di Appello di PO del 13 settembre 2021, resa nel procedimento n. 78/2021 Mod. 32 e, ritenuto più grave il reato giudicato con la sentenza del Tribunale di PO, in composizione monocratica, n. 59/2019 del 1 febbraio 2019, irrevocabile il 29 marzo 2019 (menzionata successivamente sub IV), ha calcolato la pena come sopra specificato. Nello specifico il giudice dell’esecuzione ha motivato come segue. In primo luogo, la Corte ha concesso il beneficio della continuazione perché tale istituto era stato già applicato con sentenza del 13 settembre 2021 tra i reati oggetto delle seguenti condanne: I) sentenza della Corte di Appello di PO n. 580/2019 del 5 novembre 2019, irrevocabile il 15 dicembre 2020 (in riforma della sentenza del Tribunale di PO, in composizione monocratica, n. 327/2017 del 27 giugno 2017), per il delitto di furto in concorso, commesso in PO il 20 novembre 2014, pena inflitta mesi 6 di reclusione ed euro 200,00 di multa;
II) sentenza di patteggiamento del Tribunale di PO, in composizione monocratica, n. 371/2012 del 10 settembre 2012, irrevocabile il 1° ottobre 2012 per i reati di danneggiamento e resistenza a un pubblico ufficiale commessi, con la continuazione, in Riccia (CB) il 10 settembre 2012, pena inflitta mesi 4 e giorni 20 di reclusione;
III) sentenza di patteggiamento del Tribunale di PO, in composizione monocratica, n. 33/2013 del 28 gennaio 2013, irrevocabile il 16 febbraio 2013 per i delitti di lesione personale continuato in concorso, resistenza a un pubblico ufficiale continuato in concorso e oltraggio a pubblico ufficiale continuato in concorso, commessi PO il 27 gennaio 2013, pena inflitta mesi 6 di reclusione;
IV) sentenza del Tribunale di PO, in composizione monocratica, n. 59/2019 del 1° febbraio 2019, irrevocabile il 29 marzo 2019 per il delitto di furto in abitazione continuato in concorso, commesso in PO il 6 settembre 2017, pena inflitta anni 2 di reclusione ed euro 800,00 di multa con la recidiva reiterata e specifica. Il giudice in particolare ha precisato che è stata concessa la continuazione tra le condanne appena menzionate perché si tratta di reati che, anche se parzialmente disomogenei e commessi in un non ristretto arco temporale, sono connessi e collegati dal comprovato stato di tossicodipendenza del ricorrente. Dato questo presupposto, la Corte di appello ha ritenuto che anche i fatti oggetto delle sentenze di cui ai punti sub A), B), C) facciano parte del medesimo disegno criminoso in quanto tali condanne si riferirebbero a fatti commessi dal detenuto al fine di procurarsi adeguati mezzi finanziari per alimentare il proprio stato di tossicodipendenza. Il competente organo distrettuale ha rideterminato la pena tenendo conto del fatto che, in seguito alla continuazione già riconosciuta, era stata applicata la pena complessiva in anni 2, mesi 7 e giorni 20 di reclusione ed euro 700,00 di multa. Il reato più grave è stato ancora una volta individuato in quello giudicato con la sentenza sub IV), il delitto di furto in abitazione continuato in concorso, commesso in PO il 6 settembre 2017, pena inflitta anni 2 di reclusione ed euro 800.00 di multa con la recidiva reiterata e specifica. Il giudice dell’esecuzione, quindi, ha operato gli ulteriori aumenti sulla base di tale 2 pena per cui per riconosciuta continuazione dei reati giudicati con le sentenze sub A), B) e C) ha così proceduto: i) mesi 3 di reclusione per il reato giudicato con la sentenza sub A), meno grave;
ii) mesi 4 di reclusione ed euro 800,00 di multa per i reati (unificati nel vincolo della continuazione c.d. interna) giudicati con la sentenza sub B), ritenuti meno gravi (aumento pari a mesi 6 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, indi ridotta per la diminuente suindicata); iii) mesi 1 e giorni 10 di reclusione ed euro 30,00 di multa per il reato giudicato con la sentenza sub C), ritenuto ancora meno grave. Alla luce di quanto appena esposto, quindi, la pena complessiva è stata quantificata in anni 3 e mesi 4 di reclusione ed euro 1.530,00 di multa.
3. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblicapresso la Corte di appello di PO che ha dedotto i seguenti motivi.
3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. art. 81 cpv cod. pen. e 671 cod. proc. pen. Nel primo motivo il ricorrente evidenzia che la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe inadeguata e apparente in quanto il giudice dell’esecuzione avrebbe omesso di procedere a una verifica concreta circa la sussistenza degli elementi soggettivi e oggettivi richiesti per l’applicazione dell’istituto, non potendosi estendere in modo automatico la conclusione cui si era pervenuti in ordine ai fatti precedenti a quelli oggetto dell’attuale richiesta. Il giudice, infatti, non ha considerato che i reati di cui alle sentenze de quibus sono stati commessi dal 2014 al 2021 e che tra di essi vi è solo un delitto in materia di stupefacenti. Dato questo che, anche alla luce della costante giurisprudenza di legittimità sul punto, dimostrerebbe l’interruzione dell’unicità del medesimo disegno criminoso.
3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla misura della pena. Nel secondo motivo il ricorrente rileva che il giudice dell’esecuzione avrebbe violato l’art. 133 cod. pen. perché avrebbe disatteso tutti i parametri normativi relativi alla dosimetria della pena e sarebbe pertanto addivenuto a una determinazione della pena finale che, anche alla luce delle singole pene inflitte per questi capi, non è adeguata alla gravità dei reati di cui alle sentenze sub A), B) e C).
4. In data 1° dicembre 2025 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il Sost. Proc. Gen. Stefano Tocci chiede che il provvedimento impugnato sia annullato con rinvio.
5. In data 13 gennaio 2026 è pervenuta in cancelleria un’articolata memoria in cui l’avv. Claudio Santoro, rilevata l’infondatezza, anche manifesta, del ricorso, chiede che l’impugnazione sia dichiarata inammissibile ovvero rigettata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. Nel primo motivo di ricorso il Procuratore generale deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. art. 81 cpv cod. pen. e 671 cod. proc. pen. La doglianza è fondata.
2.1. Al fine di verificare la possibilità di applicare la disciplina del reato continuato, ai sensi dell’art. 81 comma secondo cod. pen. il giudice di merito è tenuto - attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse e giudicate – a individuare l’esistenza di elementi dai quali desumere la sostanziale unicità del disegno criminoso tra le condotte poste in essere. In una corretta prospettiva sistematica, infatti, il trattamento più mite rispetto al cumulo materiale è giustificato dall’esistenza di una rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici - almeno nelle loro linee essenziali - da 3 parte del soggetto agente così da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni criminose. Ciò perché la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato né, evidentemente, consentono l’applicazione di un trattamento sanzionatorio più mite (Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023. Qomiha, Rv. 284420 – 01; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896 – 01; Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862 – 01). La giurisprudenza di legittimità nel corso del tempo ha indicato quali possibili “indici rivelatori” della effettiva preordinazione unitaria: a) la ridotta distanza cronologica tra i diversi fatti;
b) le concrete modalità della condotta;
c) l’omogeneità del bene tutelato dalle previsioni incriminatrici;
d) l'apprezzamento della causale e delle condizioni di tempo e luogo delle singole violazioni, aggiungendo che risulta possibile valorizzare anche soltanto alcuni di detti elementi purché significativi (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413 – 01; Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809 – 01; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156 – 01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Ciampoli, Rv. 242098 – 01). L’unicità del disegno criminoso, in altre parole, non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a commettere dei reati (cfr. ancora Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01 e giurisprudenza in precedenza indicata). Ciò in quanto la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che a braccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato né, evidentemente, consentono l'applicazione di un trattamento sanzionatorio più mite (Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023. Qomiha, Rv. 284420 - 01; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896 - 01; Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862 - 01). La nozione di continuazione, d’altro canto, non può neanche ridursi all'ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, in quanto tale definizione di dettaglio, oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di "disegno", porrebbe l'istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni di fatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa. Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine, concreto e specifico, che può essere ab origine anche di massima, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale -seppure con una riserva di 'adattamento' alle eventualità del caso- come mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento prefissato (in tal senso di nuovo Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, Rv. 259094 – 01; Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, P., Rv. 246838 - 01 La difficoltà di applicazione pratica dell'istituto deriva dalla natura indiziaria di tale tipologia di accertamento che impone di risalire dai fatti commessi (evidenza obiettiva) a un aspetto di tipo eminentemente psichico (che si pone come antecedente ideologico), rappresentato dalla unitaria programmazione nell'ambito di una finalità ben individuata e circoscritta. In questa prospettiva, ad esempio, le decisioni che riconoscono una particolare 4 valenza all'indicatore logico della 'non eccessiva distanza temporale' tra le violazioni realizzano, pertanto, una opportuna autolimitazione della discrezionalità affidandosi ad una massima di esperienza che può essere ritenuta ragionevole (cfr. Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413 – 01; Sez. 2, n. 7555 del 22/01/2014, Di Cicco, Rv. 258543 - 01 Ciò perché l'elemento teleologico richiesto dal legislatore non può coincidere con un finalismo del tutto generico -come in ipotesi l'obiettivo dell'agente di realizzare profitti illeciti attraverso una tendenziale dedizione al crimine sì da soddisfare in tal modo, per un tempo consistente, i propri bisogni di vita- posto che ciò finirebbe con il contraddire la natura stessa dell'istituto quale norma di favore, tesa a mitigare il rigore del cumulo materiale nei confronti dell'agente che abbia mostrato una ridotta capacità criminale. Da ciò deriva che un consistente intervallo temporale tra un episodio e quello successivo, salve le ipotesi in cui si rinvenga una chiara ragione giustificatrice di una attuazione temporalmente frazionata di un fine specifico, è indicatore logico di una successione di azioni sorrette da ideazione autonome o comunque orientate a realizzare più che una finalità circoscritta (come richiesto dalla norma) una tendenza soggettiva indeterminata ed ampia.
2.2. In una valutazione complessiva al fine di verificare l’esistenza del medesimo disegno criminoso può assumere rilievo lo stato di tossicodipendenza del condannato all’epoca di commissione dei reati. Tale situazione, d’altro canto, seppure il giudice sia tenuto a motivare sul punto qualora la difesa abbia adempiuto all’onere di allegazione, non determina l’automatico riconoscimento della continuazione (cfr. Sez. 1, n. 30909 del 22/2/2022, Iacobbe, n.m.; Sez. 1, n. 4094 del 03/12/2019, dep. 2020, Stante, Rv. 278187 – 01; Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019, Avanzini, Rv. 275420 – 01; Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Iannella, Rv. 261490 – 01, quanto all’onere di allegazione cfr. Sez. 1, n. 881 del 29/09/2015, dep. 2016, Filippone, Rv. 265716 – 01). La scelta legislativa di inserire il riferimento alla condizione di tossicodipendenza nel corpo dell'art. 671 cod. proc. pen., infatti, non esprime la volontà di una modifica delle caratteristiche dell'istituto (restando il presupposto della continuazione quello descritto nel corpo dell'art. 81 cod.pen.) ma opera esclusivamente sul terreno probatorio, come fattore di possibile riconoscimento dell'ideazione comune. Ragione questa per la quale, laddove gli altri indicatori - come quello del lasso temporale - esprimano una manifesta valenza contraria, è corretto ritenere che il dato della tossicodipendenza non possa di per sé consentire l'applicazione della norma di favore.
2.3. Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione non si è conformato ai principi indicati. La conclusione nel senso dell’esistenza del medesimo disegno criminoso tra i fatti di cui alle sentenze sub A), B) e C) e quelli oggetto della precedente ordinanza risulta essere fondata esclusivamente sull’affermazione per cui tutti i fatti sarebbero stati “commessi al deliberato, unico, intento del condannato di procurarsi i mezzi finanziari per soddisfare il proprio -documentato in atti- stato di tossicodipendenza, con sistematico suo atteggiamento oppositivo avverso le Forze dell’Ordine e alle loro attività”. La motivazione così resa, esposta senza evidenziare alcun elemento effettivo e sostanziale da cui poter inferire che tutti i fatti erano stati originariamente programmati, è carente. A fronte dell’ampio arco temporale in cui sono stati commessi i reati, dall’anno 2014 5 all’anno 2021 e spesso relativi a condotte poste in essere in periodi distanti tra loro alcuni mesi e, a volte, anni, infatti, il mero riferimento alla documentata tossicodipendenza non rende adeguato conto dell’esistenza del medesimo disegno criminoso tra tutti i fatti oggetto della richiesta. La carenza rilevata, ritenuta assorbita la censura oggetto del secondo motivo, impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di PO per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di PO. Così è deciso, 29/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 6