Cass. pen., sez. I, sentenza 29/09/2015, n. 881
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Sentenza 29 settembre 2015

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In tema di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva, non viola l'obbligo di motivazione su circostanza rilevante ai fini della decisione il giudice che non prenda in considerazione lo stato di tossicodipendenza del condannato, che risulti solo genericamente dedotto e non sia accompagnato da alcun elemento che lo renda plausibile e suscettibile di essere considerato, né emerga altrimenti dalle sentenze acquisite anche d'ufficio ex art. 186, disp. att. cod. proc. pen. (Fattispecie nella quale la pretesa tossicodipendenza dell'interessato risultava non certificata e non coeva ai fatti giudicati).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 29/09/2015, n. 881
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 881
    Data del deposito : 29 settembre 2015

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