Sentenza 29 settembre 2015
Massime • 1
In tema di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva, non viola l'obbligo di motivazione su circostanza rilevante ai fini della decisione il giudice che non prenda in considerazione lo stato di tossicodipendenza del condannato, che risulti solo genericamente dedotto e non sia accompagnato da alcun elemento che lo renda plausibile e suscettibile di essere considerato, né emerga altrimenti dalle sentenze acquisite anche d'ufficio ex art. 186, disp. att. cod. proc. pen. (Fattispecie nella quale la pretesa tossicodipendenza dell'interessato risultava non certificata e non coeva ai fatti giudicati).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/09/2015, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2015 |
Testo completo
8 8 1 / 1 6 81 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez.2563/2015 Maria Cristina Siotto -Presidente - Antonella Patrizia Mazzei CC 29/09/2015 -Relatore - Filippo Casa R.G.N. 54009/2014 Giacomo Rocchi Monica Boni ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PP FA, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 18/07/2014 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Gabriele Mazzotta, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la domanda di PP FA diretta ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato tra più fatti separatamente giudicati (furti, ricettazione e associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti), distinti nella stessa richiesta in due gruppi. A sostegno della decisione il Giudice ha addotto che i fatti oggetto del primo gruppo risultavano commessi nell'arco di sette anni (il primo nell'ottobre 1992, il secondo nell'aprile del 1994, il terzo nel novembre 1995, l'ultimo nel marzo 1999) e i reati del secondo gruppo ad una distanza superiore a due anni e mezzo фи (il primo nel febbraio 2003 e il secondo -associazione per delinquere e plurimi furti nel novembre 2005); i reati dell'uno e dell'altro gruppo risultavano, inoltre, diversi per l'oggetto materiale dell'azione (in alcuni casi furti di autovetture, in altri furti presso esercizi commerciali), luoghi di consumazione (Bologna, San Lazzaro, Forlimpopoli, Bagheria), numero di persone coinvolte (alcuni eseguiti dal solo PP, altri insieme a complici); alcuni reati, inoltre, erano stati commessi dopo il passaggio in giudicato di sentenze di condanna pertinenti a fatti precedenti. L'insieme dei predetti elementi (singolarmente non decisivi per escludere la continuazione) induceva a concludere, secondo il Giudice dell'esecuzione, che i reati dell'uno e dell'altro gruppo fossero accomunati solo dall'unicità del movente (procurarsi illecitamente fonti di reddito), ma che non avessero formato oggetto di rappresentazione e volizione, sia pure nelle grandi linee, fin dalla commissione della prima violazione.
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione PP tramite il difensore che deduce violazione di legge e vizio della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. Il ricorrente censura, in particolare, l'omessa considerazione del suo stato di tossicodipendenza, accertato fin dall'anno 1991 e, quindi, dall'anno precedente la consumazione del primo reato per cui ha richiesto il riconoscimento della continuazione, assumendo che tale stato risultava documentato dagli atti allegati all'istanza, con la conseguente illegittima pretermissione di esso nella decisione impugnata, stante la rilevanza attribuita dal legislatore alla tossicodipendenza quale elemento unificante le varie azioni criminose commesse sotto la sua influenza.
3. Il Procuratore generale, rilevata l'effettiva mancanza nel provvedimento impugnato di alcuna considerazione della tossicodipendenza del ricorrente, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza con rinvio degli atti per nuovo esame. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. In tema di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, a norma dell'art. 671 cod. proc. pen., non viola l'obbligo di motivazione su circostanza rilevante ai fini della decisione il giudice che non prenda in considerazione lo stato di tossicodipendenza del condannato che risulti solo genericamente dedotto e non sia accompagnato da alcun elemento che lo 2 сри renda plausibile e suscettibile di essere considerato, né emerga altrimenti dalle sentenze acquisite anche di ufficio, ex art. 186 disp. att. cod. proc. pen. Nel caso in esame, il ricorrente assume l'omessa considerazione del suo stato di tossicodipendenza che, però, non risulta certificato né al momento dell'iniziale domanda, né in sede di udienza del 20 giugno 2014 davanti al giudice dell'esecuzione, e neppure emerge dal testo delle sentenze per cui è stata richiesta l'applicazione della disciplina del reato continuato. Dal controllo degli atti acquisiti nel corso del procedimento de quo emerge soltanto che PP è stato seguito dal Ser.T. (Servizio tossicodipendenze) a partire dal 18 gennaio 2012 per "uso" (e non abuso, n.d.r.) di cocaina e che è entrato in comunità terapeutica il 7 settembre 2012, trattandosi, pertanto, di certificazioni molto posteriori rispetto alle date di commissione, tra il 1992 e il 2005, dei reati per cui è stata avanzata domanda di riconoscimento del vincolo della continuazione. Legittimamente, dunque, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, a fronte di pretesa tossicodipendenza non certificata e neppure coeva ai fatti giudicati, risultando solo un problema tossicomanico successivo di quasi sette anni la commissione dell'ultimo reato, non ha riservato ad essa alcuna considerazione, motivando il rigetto della domanda sulla base degli altri elementi effettivamente rilevanti ai fini della decisione, in atti acquisiti. E tanto in conformità di lezione giurisprudenziale, da ritenersi applicabile anche nel procedimento di esecuzione, secondo la quale una richiesta difensiva che appaia improponibile sia per genericità, sia per manifesta infondatezza non vincola il giudice a motivarne il mancato accoglimento (Sez. 2, n. 49007 del 16/09/2014, Iussi, Rv. 261423; Sez. 5, n. 4415 del 05/03/1999, Tedesco, Rv. 213114 Sez. 5, n. 7728 del 17/05/1993, Maiorano, Rv. 194868); e, neppure, ad attivare i poteri istruttori, anche d'ufficio, previsti dall'art. 666, comma 5, cod. proc. pen.
2. Segue il rigetto della domanda e, a norma dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. др 3 Così deciso il 29 settembre 2015. Il consigliere estensore Il presidente Antonella Patrizia Mazzei Maria C otto ON mazzeYutone DEPOSITATA IN CANCELLERIA 12 GEN 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAELLA 4