Sentenza 7 ottobre 2014
Massime • 1
In tema di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva, lo stato di tossicodipendenza deve essere valutato come elemento idoneo a giustificare la unicità del disegno criminoso con riguardo a reati che siano ad esso collegati e dipendenti, sempre che sussistano le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la configurabilità dell'istituto previsto dall'art. 81, comma secondo, cod. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza di riconoscimento della continuazione ignorando, nelle sue valutazioni, il comprovato stato di tossicodipendenza del condannato).
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- 1. Art. 671 - Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuatohttps://www.filodiritto.com/
- 2. La tossicodipendenza non basta da sola a fondare l’unicità del disegno criminoso in sede esecutiva (Cass. Pen. n.35855/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 novembre 2025
In tema di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p., lo stato di tossicodipendenza è indice rilevante — ma non autosufficiente — ai fini dell'accertamento dell'unicità del disegno criminoso. Il giudice dell'esecuzione deve procedere ad una verifica concreta e complessiva degli indicatori sintomatici (omogeneità del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità delle condotte, sistematicità, “programmazione” dei fatti successivi già presente al momento del primo reato): se tali indicatori non emergono, lo stato di dipendenza degrada a mero indice di “abitualità a delinquere” e non consente il riconoscimento del vincolo della continuazione. La sentenza integrale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/10/2014, n. 50716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50716 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 07/10/2014
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 2761
Dott. NOVIK Adet Toni - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 10130/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA AN N. IL 24/01/1973;
avverso l'ordinanza n. 421/2013 TRIBUNALE di LUCCA, del 07/02/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK;
lette le conclusioni del PG Dott. MAZZOTTA Gabriele che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RILEVATO IN FATTO
1. Con ordinanza del 7/2/2014 il Tribunale di Lucca, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata da EL AN, diretta ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in executivis, in relazione ai reati giudicati con 7 sentenze per reati commessi tra il 14/7/1999 ed il 24/3/2008, ritenendo ostativi l'eterogeneità delle condotte (reati contro il patrimonio, contro la persona, evasione) ed il considerevole lasso cronologico intercorso tra i reati, che non consentivano di ravvisare, nemmeno in parte per gruppi di reati, un unico, iniziale, disegno criminoso.
2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il difensore di EL, per dedurre violazione di legge e vizio di motivazione non avendo il giudice considerato che la continuazione è configurabile anche tra condotte di natura eterogenea, e che il dimostrato stato di tossicodipendenza del condannato rendeva priva di significato la distanza temporale tra i fatti. Il procedimento motivazionale del tribunale appariva pertanto carente non avendo considerato che tutti i reati erano stati commessi dal prevenuto per procurarsi da vivere e per acquistare lo stupefacente. Ha concluso quindi chiedendo l'annullamento dell'ordinanza.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte nella sua requisitoria scritta ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, l'elemento caratterizzante l'istituto della continuazione va ravvisato nell'unicità del disegno criminoso, inteso quale scopo unitario dei singoli reati, i quali si presentano come realizzazione di un programma, delineato - sia pure a grandi linee - ab initio nella mente del soggetto, nel senso che, sin da quando si commette la prima violazione le altre siano già deliberate, per cui le singole manifestazioni della volontà violatrice della norma o delle norme esprimono l'attuazione, sia pur dilazionata nel tempo, di un unico intellettivo disegno criminoso.
1.1. La prova di detta congiunta previsione - ritenuta meritevole di più benevolo trattamento sanzionatorio attesa la minore capacità a delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, anziché di spinte criminose indipendenti e reiterate - investendo la sfera psichica del soggetto, va ricavata da indici esteriori alla condotta posta in essere, quali l'omogeneità delle violazioni, la tipologia di reati commessi, il bene protetto, la modalità di commissione dei reati.
1.2. Quanto poi, in particolare, allo stato di tossicodipendenza (risultante nel caso in esame dalla certificazione dell'USL di Viareggio) ed alla modifica introdotta dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, è stato chiarito che l'innovazione legislativa deve essere interpretata alla luce della volontà del legislatore, che ha inteso attenuare le conseguenze penali della condotta sanzionatoria nel caso di tossicodipendenti, con la conseguenza che tale "status" può essere preso in esame per giustificare la unicità del disegno criminoso con riguardo ai reati che siano ad esso collegati e dipendenti, sempre che sussistano anche le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la sussistenza della continuazione (Cass. pen., Sez. 1, 14/02/2007, n. 7190).
1.3. Nel caso in esame, non può non rilevarsi che il giudice a quo non abbia di questi principi fatto puntuale applicazione, avendo del tutto ignorato la disciplina novellatrice dell'art. 67 c.p.p., comma 1, e dato risalto esclusivamente alla eterogeneità delle condotte ed al fattore temporale, senza peraltro, come ha evidenziato il Procuratore generale "soppesare l'aspetto circa le modalità con cui i reati venivano commessi, per poterne inferire o escludere un rapporto di analogia tra di esse".
1.4. Ne consegue che il ragionamento sviluppato dal giudice a quo sconta una omissione la cui rilevanza è imposta dalla legge, e cioè la considerazione dello stato di tossicodipendenza del richiedente.
2. Alla stregua delle esposte considerazioni l'ordinanza in esame va cassata con rinvio al Tribunale di Lucca, in diversa composizione, per nuovo esame che tenga conto dei rilievi motivazionali innanzi esposti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Lucca.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2014