Sentenza 3 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/05/2001, n. 6199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6199 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2001 |
Testo completo
E ITALIANA N 6 O 8 I 9 0 62336 Z 1 ICA / A 4 L R 1 T T S I B R . . R G A . E P T . R U A D IB . L A " B E R D A D T RTE SUP6 19 9 00 T I NOME DEL POPOLO ITALIANO E S 1 T N 3 A E N 1 I S E R S I E Oggetto E A N T fud· sost. Perie A 1. SEZIONE TRIBUTARIA M 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: -- Presidente R.G.N. 21052/98 Dott. Michele CANTILLO - -© Consigliere- Dott. Giuseppe MARZIALE Cron.13747 -© Consigliere Dott. Antonio MERONE Dott. Salvatore DI PALMA Re. Consigliere Rep. Dott. Antonino DI BLASI Consigliere Ud. 19/01/01 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo N . rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
CI NR;
E I L I V C A S S A Z I O N E intimato avverso la sentenza n. 118/97 della Commissione tributaria regionale di GENOVA, depositata il 17/11/97; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 81 udienza del 19/01/01 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato DE BELLIS, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto - che, con ricorso del 24 aprile 1991 alla Commis- sione tributaria di 1° grado di Genova, NR AN impugnò il silenzio-rifiuto dell'Intendente di Finanza di Genova - formatosi sulla sua istanza di rimborso di £.575.380, trattenuta e versata dal suo datore di lavo- ro a titolo di acconto i.r.pe.f. 1998 sulle somme cor- rispostegli per indennità sostitutiva di ferie non go- dute - insistendo nella domanda di rimborso sulla base del rilievo che la predetta indennità ha natura risar- citoria e non retributiva;
che la Commissione adita, con decisione n. 758/2/95 del 26 marzo 1996, accolse il ricorso;
che, a seguito di appello della Direzione regio- nale delle entrate della Liguria, la Commissione tribu- taria regionale di Genova, con sentenza n. 118 del 17 novembre 1997, respinse il gravame, ribadendo la natura risarcitoria dell'indennità; - che avverso tale sentenza il Ministro delle Fi- 2 nanze ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura;
che NR AN, benché ritualmente intimato, non si è costituito, né ha svolto attività difensiva. Considerato in diritto che, con l'unico motivo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione degli artt. 6, comma 2, 16, comma 1 lett.a, 46 e 48 del DPR 22.12.1986 n.917, dell'art.2126 C.C., nonché insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazio- ne all'art.360 nn.3 e 5 c.p.c."), il ricorrente critica la sentenza impugnata, sostenendo la natura retributiva dell'indennità predetta;
che il ricorso merita accoglimento sulla base del consolidato orientamento di questa Corte (cfr., e plu- ribus, sentt. nn. 9834 e 10941 del 1999 e numerose altre in corso di pubblicazione), integralmente condiviso dal Collegio, secondo cui l'indennità sostitutiva delle fe- rie rientra nel concetto di retribuzione imponibile di cui agli artt. 46 e 48 del d.P.R. n. 917 del 1986 e, per- tanto, deve. essere assoggettata ad i.r.pe.f. ed alla relativa ritenuta d'acconto, senza che tale disciplina possa ritenersi in contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost.; che, pertanto, la sentenza impugnata - la quale si fonda su principio opposto a quello qui ribadito - 3 deve essere annullata;
che, peraltro, la relativa causa può essere deci- sa nel merito, non essendo, all'evidenza, necessari ul- teriori accertamenti di fatto - secondo il combinato disposto degli artt. 62 comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 384 comma -1 secondo periodo cod.proc.civ. nel senso della reiezione del ricorso introduttivo del pre- sente giudizio, proposto da NR AN (cfr., su- pra, Ritenuto in fatto); - che la data relativamente recente del consolida- mento dell'orientamento giurisprudenziale qui ribadito integra giusto motivo per dichiarare compensate per in- tero, tra le parti, le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso in- troduttivo del presente giudizio. Compensa le spese A dell'intero giudizio. I R 6 E 8 . A 9 N T 1 N Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- O / - U I 4 Z / B B 6 I A . 2 R R L . la Sezione Tributaria, il 19 gennaio 2001 L T T R . S A I P . . G B D E A A I L Il Presidente relatore ed estensore R T E R D 1 A E Salvalatioittime 3 I 1 S T D N . Michele A E E S N T M I N A E S E IL CANCELLIERE C1 NC NZ BA -3 MAG. 2001DEPOSITATO IN Oggi. IL CANCELLIERE C1 EN BA